| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 476 del 15dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 luglio 2011 nei confrontidi Florencehotel s.r.l., con il quale XY (rappresentata e difesa dall'avv.Cristiano Bosin), dipendente della predetta società fino all'8 marzo 2011, haribadito le richieste già avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volte aottenere la disattivazione degli indirizzi di posta elettronica di cui, inqualità di dipendente, era intestataria (in particolare, XY@florencehotel.com, XY@florencehotel.ite XY@fh-hotels.com) e la comunicazione in forma intellegibile di tutti idati personali che la riguardano, ivi compresi quelli connessi all'utilizzo deipredetti account; visto che la ricorrente ha chiesto altresì di conoscerel'origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei propri datinonché l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e delresponsabile eventualmente designato e dei soggetti o categorie di soggetti cuigli stessi possono essere comunicati e si è, altresì, opposta all'ulterioretrattamento dei propri dati relativi all'utilizzo dei citati indirizzi di postaelettronica; visto che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in propriofavore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessata, nonché la nota del 26 ottobre 2011 con la quale, aisensi dell'art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini delprocedimento; VISTA la nota anticipata via fax il 31 agosto 2011 con la quale lasocietà resistente, nel precisare che la ricorrente "non era titolare ditre caselle di posta elettronica" in quanto due degli indirizzi indicatidall'interessata erano dei "forward" e l'unica "casella attivaera XY@fh-hotels.com", ha affermato che, come richiestodall'interessata, la predetta casella "è già stata disattivata"; VISTE le note anticipate via fax il 9 settembre 2011 e il 4 ottobre2011 con le quali la ricorrente, nel sottolineare come la controparte non abbia"nemmeno indicato la data in cui sarebbe avvenuta l'asseritadisattivazione" e ritenendo comunque incompleto il riscontro ottenuto, harinnovato tutte le richieste formulate con il ricorso; visto il successivo faxdel 6 dicembre 2011 con il quale la ricorrente ha, tra l'altro, rinnovato lapropria richiesta di accesso ai dati personali che la riguardano; VISTE le note pervenute via fax il 30 settembre 2011, l'11 novembre2011 e il 5 dicembre 2011, con le quali la società resistente, nel ribadire diavere provveduto tramite il proprio provider "a disattivare la casella diposta elettronica riferita alla ricorrente successivamente al licenziamento",ha peraltro evidenziato che l'interessata era "l'unica persona ad avereaccesso alla casella, aveva piena facoltà di verificare eventuali messaggi disuo interesse nonché di cambiare le credenziali di accesso alla casellamedesima"; visto che la resistente ha peraltro precisato che "tutti idati relativi all'interessata sono stati utilizzati soltanto con riferimentoalle attività lavorative prestate e quindi nell'ambito delle suemansioni"; VISTA l'ulteriore memoria del 12 dicembre 2011 con la quale la societàresistente, ad integrazione di quanto affermato nelle precedenti note, hadichiarato di "non essere mai stata in possesso di dati personali dellaricorrente di cui alla casella e-mail di sua pertinenza in quanto la stessa eraprotetta da una password (Š), che non è mai stata comunicata allaresistente"; visto che la resistente ha ulteriormente ribadito di avere"disattivato, tramite il proprio provider, la casella di posta elettronicadell'interessata"; RITENUTO che il ricorso deve essere accolto in relazione allarichiesta della ricorrente di accedere a tutti i dati personali che lariguardano (nonché di ottenere le altre informazioni di cui all'art. 7, comma2, del Codice) detenuti dal titolare del trattamento e relativi allosvolgimento del rapporto di lavoro intrattenuto con l'interessata, profilo inordine al quale non è stato fornito alcun riscontro; ritenuto pertanto di doverordinare alla società resistente di comunicare alla ricorrente i predetti datientro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presenteprovvedimento, dando conferma anche a questa Autorità dell'avvenuto adempimentoentro il medesimo termine; RITENUTO che, invece, deve essere dichiarato non luogo a provvederesul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle istanzerelative al trattamento dei dati personali connesso all'indirizzo di postaelettronica utilizzato dall'interessata, avendo il titolare del trattamentofornito un sufficiente riscontro in merito attestando, in particolare, condichiarazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art.168 del Codice (("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni alGarante") di avere cancellato la casella di posta elettronica di cui lastessa era intestataria; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e deidiritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, dicui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi,in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico diFlorencehotel s.r.l. nella misura di euro 400, compensandone la residua parteper giusti motivi in ragione del parziale riscontro comunque fornito; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta della ricorrentedi accedere a tutti i dati personali che la riguardano (nonché di ottenere lealtre informazioni di cui all'art. 7, comma 2, del Codice) detenuti daltitolare del trattamento e relativi allo svolgimento del rapporto di lavorointrattenuto con l'interessata e ordina alla società resistente di comunicarealla stessa i predetti dati entro il termine di sessanta giorni dalla data diricezione del presente provvedimento dando conferma anche a questa Autoritàdell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allerestanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 400 acarico di Florencehotel s.r.l., previa compensazione della residua parte pergiusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dellaricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove hasede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso. Roma, 15 dicembre 2011
|