| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 475 del 15dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTA l'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196(Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 28 giugno 2011da XY a We-Overstock di Bernhard Schneck, con la quale l'interessato,nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale al proprioindirizzo di posta elettronica, ha chiesto di avere conferma dell'esistenza didati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in formaintelligibile, di conoscerne l'origine, le finalità, le modalità e la logica sucui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare edell'eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti aiquali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si èaltresì opposto all'ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitatola cancellazione; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 agosto 2011 nei confrontidi We-Overstock di Bernhard Schneck, con il quale XY, nel sosteneredi non aver ricevuto dal titolare del trattamento un riscontro adeguato, haribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico dellaresistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30agosto 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la successiva nota del 17 ottobre 2011 con la quale èstata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota pervenuta via e-mail in data 11 novembre 2011 con la qualeil titolare del trattamento, nel precisare che l'interessato "si è iscrittoalla newsletter del sito planet49.it in data 3 agosto 2010 con il consenso diricevere pubblicità da parte di terzi", ha affermato di avere acquisitol'indirizzo di posta elettronica del medesimo "dall'agenzia del Sig. GiuseppeCatalano"; visto che nella medesima nota il titolare del trattamento ha inoltredichiarato di avere cancellato l'indirizzo e-mail del ricorrente dal propriodatabase "in data 4 agosto 2011", come peraltro già rappresentato diverse volteall'interessato medesimo; VISTA la nota pervenuta via e-mail in data 2 dicembre 2011 con laquale il ricorrente ha lamentato di avere ricevuto un'ulteriore comunicazionepromozionale al proprio indirizzo di posta elettronica ancora in data 30 agosto2011 ( di cui ha allegato copia) e, quindi, successivamente al 4 agosto 2011,data dell'asserita cancellazione dal database della controparte; VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 dicembre 2011 con la quale iltitolare del trattamento, nell'affermare che effettivamente in data 30 agosto2011 è stata inviata una mail al ricorrente a causa di un "problematecnico", ha dichiarato che successivamente nessun'altra comunicazione è statainviata all'interessato e che l'indirizzo di posta elettronica dello stesso "èstato cancellato dai nostri sistemi"; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamentofornito sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente nel corso delprocedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenticonnessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli acarico di We-Overstock di Bernhard Schneck nella misura di euro 250, previacompensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico diWe-Overstock di Bernhard Schneck, il quale dovrà liquidarli direttamente afavore del ricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso. Roma, 15 dicembre 2011
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