| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 15DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 480 del 15dicembre 2011
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto il 4 agosto 2011, presentato da AndreaDellanoce nei confronti di Aria S.p.A., con cui il ricorrente, nel reiterare lerichieste già avanzate nell'istanza di cui agli artt. 7 e 8 del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), hachiesto, relativamente ad un contratto di erogazione di servizi Internet chel'interessato afferma non essersi "mai perfezionato", di conoscerel'origine dei dati personali che lo riguardano, le finalità, le modalità e lalogica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolaree dell'eventuale responsabile del trattamento; il ricorrente ha inoltremanifestato la propria opposizione all'ulteriore trattamento dei propri dati afini di comunicazione commerciale, chiedendo altresì la liquidazione in propriofavore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine allerichieste del ricorrente, nonché la nota del 9 novembre 2011 con cui è statadisposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termineper la decisione sul ricorso; VISTA la nota, datata 19 settembre 2011, con cui Aria S.p.A. hafornito riscontro alle richieste avanzate dall'interessato, dichiarando, tral'altro, di impegnarsi a non trattare i dati del sig. Dellanoce ai fini dicomunicazione commerciale; VISTA la nota, datata 19 settembre 2011, con cui il ricorrente, nelprendere atto del riscontro ricevuto, ne ha rilevato la tardività ribadendo larichiesta di liquidazione delle spese sostenute per il procedimento; VISTA la nota, datata 24 ottobre 2011, con cui l'interessato harappresentato di aver ricevuto, successivamente alla dichiarazione con cui AriaS.p.A. registrava l'opposizione del medesimo al trattamento dei suoi dati perfinalità di comunicazione commerciale, una telefonata da parte di un'addetta ditale società finalizzata allo svolgimento di ricerche sulla soddisfazione dellaclientela; VISTA la nota, datata 21 novembre 2011, con cui la società resistente,relativamente a quanto lamentato dal ricorrente, ha rappresentato che"erroneamente per un puro disguido interno, condizionato anche dalletempistiche di aggiornamento dei software, il nome del sig. Dellanoce è statoinvolontariamente comunicato alla società di servizi" che cura i contatticon la clientela; la società ha tuttavia confermato "l'avvenuta rimozionedefinitiva del nominativo del sig. Dellanoce dai suoi sistemi" assicurandoche "in futuro non si verificheranno ulteriori disguidi di talgenere"; VISTA la nota, inviata via e-mail il 21 novembre 2011, con cui ilricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito da Aria S.p.A., ha ribaditola richiesta volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per ilprocedimento; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo la resistente fornitoadeguato riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo nel corso delprocedimento, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l'autorerisponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni enotificazioni al Garante") di aver provveduto a rimuovere il nominativodel ricorrente dalla lista delle persone contattabili a fini di promozionecommerciale; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione delricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 100,previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazionedel riscontro fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione delricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 100 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di AriaS.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del presente provvedimento. Roma, 15 dicembre 2011
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