| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 6DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 469 del 6dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 19 luglio 2011 neiconfronti di BancaSai S.p.A. e Banca d'Italia con cui XY, a seguitodell'iscrizione delle proprie generalità nell'archivio informatizzato degliassegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d'allarmeinterbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d'Italia per aver emessoassegni in assenza di autorizzazione, ha ribadito la richiesta di cancellazionedi tali dati, avanzata in precedenza all'istituto di credito, dichiarando dinon aver ricevuto al proprio indirizzo di residenza alcuna comunicazione circail recesso da parte dell'istituto di credito dal contratto di conto corrente edella revoca a operare sul medesimo conto; rilevato che il ricorrente hachiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la nota del 25 ottobre 2011 con la quale questaAutorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota inviata via fax il 9 agosto 2011 e la memoria depositatail 12 settembre 2011, con cui Banca d'Italia ha rappresentato di aver fornitoriscontro al ricorrente prima della proposizione del ricorso, precisando di nonavere titolo per intervenire sulle segnalazioni effettuate in C.a.i., restando"a carico degli enti segnalanti la responsabilità dell'esattezza dei datitrasmessi"; VISTA la nota datata 8 settembre 2011 con la quale BancaSai S.p.A. hasostenuto la liceità della segnalazione effettuata, dichiarando di aver"correttamente informato il sig. XY, con due lettere raccomandate (del21.12.2010 e del 07.03.2011), dell'avvenuto recesso del contratto di contocorrente e del conseguente blocco di tutti i mezzi di pagamento" e di averpertanto segnalato il nominativo del ricorrente nell'archivio C.a.i., quando"successivamente alle suddette comunicazioni", il ricorrente haemesso un assegno in assenza di autorizzazione; VISTA la nota del 2 novembre 2011 con la quale il ricorrente(rappresentato e difeso dagli avvocati F.P. Legnante e G. Mele) ha ribadito larichiesta di cancellazione, rappresentando nuovamente di non aver ricevuto lecomunicazioni che la banca dichiara di avergli inviato; VISTE le note inviate da BancaSai S.p.A. in data 4 novembre e 1°dicembre 2011 con le quali l'istituto di credito, nel far pervenire copia dellecomunicazioni inoltrate al ricorrente e dell'indirizzo utilizzato, harappresentato che i dati personali del ricorrente non sono più iscrittinell'archivio C.a.i.; RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, risulta che ilnominativo del ricorrente non è più contenuto nell'archivio C.a.i. e ritenutopertanto, alla luce di ciò, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso proposto; RITENUTO di dover dichiarare compensate le spese tra le parti allaluce della peculiarità della vicenda e del decorso termine di conservazione deidati nell'archivio C.a.i.; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, nonluogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso. Roma, 6 dicembre 2011
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