| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 1°DICEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 453 del 1°dicembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 5 ottobre 2011 nei confronti di CesareLanza, in qualità di titolare del sito internet www.lamescolanza.com, conil quale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Pieremilio Sammarco eVirginia Raggi), in relazione alla pubblicazione su tale sito di un articolodel 26 gennaio 2006 dal titolo "Il nipote XY si prepara a quotarealla Borsa di Oslo la KW. Con gli spot di Isabella Rossellini. HJ allecrociere. Gli eredi di KH, scomparso lunedì, divisi tra università efinanza" tratto dal Corriere della Sera, ha ribadito le richieste –già avanzate con interpello preventivo ex artt. 7 e 9 del d. lgs. 30 giugno2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) –,volte a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei datinello stesso contenuti ovvero l'adozione di tutte le misure tecnicamente idoneead evitare l'indicizzazione dello stesso tramite i motori di ricerca esterni alsito; ciò tenuto conto che l'articolo "contiene delle informazioni e deidati personali relativi sia" al ricorrente che "al padre ed allo zio(), che li rappresentano in una dimensione negativa e pregiudizievole dellaloro identità personale e reputazione e, soprattutto, che si riferiscono avicende politiche e giudiziarie che non rispondono più ai requisiti di attualità,essenzialità e interesse pubblico", alla luce del tempo trascorso daglieventi richiamati (relativi agli anni settanta e novanta) e del fatto che ilricorrente, "oltre ad essere completamente cambiato, essendosi riabilitatoed avendo tagliato i ponti con il passato, non ricopre più alcun ruolo pubblico";il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11ottobre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 delCodice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato; VISTA la memoria depositata in data 2 novembre 2011 con la quale ilricorrente, non avendo ricevuto riscontro, ha ribadito le istanze formulate conil ricorso; VISTA la nota inviata via posta elettronica il 18 novembre 2011 con laquale il resistente, nel richiamare l'attenzione sul fatto che "il sitolamescolanza.com ha solo rilanciato un articolo presente sul sito del Corrieredella Sera e di altri siti di informazione" e di non aver effettuato alcuntrattamento illecito, ha comunicato di aver provveduto comunque alla rimozionedell'intero articolo dal proprio sito internet; RILEVATO che, nel corso del procedimento, parte resistente ha aderitoalla richiesta del ricorrente, eliminando dal proprio sito internet l'articolooggetto di contestazione, e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese delprocedimento fra le parti tenuto conto del riscontro fornito dal resistente nelcorso del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso. Roma, 1° dicembre 2011
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