| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 17NOVEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 429 del17 novembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante presentato in via d'urgenza il 27settembre 2011 nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. con il quale XY, nellamentare l'iscrizione delle proprie generalità presso l'archivioinformatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento(Centrale d'allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d'Italia,a seguito del mancato pagamento, per mancanza di provvista, di un assegnoemesso dallo stesso in data 30 giugno 2011, ha chiesto la cancellazione di taleiscrizione rilevando di aver pagato l'assegno in questione e di aver inviato,via fax, copia della liberatoria all'istituto di credito resistente entro iltermine di sessanta giorni previsto dall'art. 8 della legge n. 386/1990; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 29settembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1,del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato; VISTE la nota del 12 ottobre 2011 con la quale la società resistenteha comunicato di aver iscritto, nell'archivio C.a.i., non il nominativodel ricorrente ma quello della società Energy Wind Power Corporation s.r.l., dicui lo stesso è amministratore unico, tenuto conto che il conto corrente ditraenza dell'assegno in questione è intestato alla società; rilevato che laresistente, sottolineando che la quietanza liberatoria non sarebbe stataprodotta nei termini previsti dalla legge, ha precisato di aver operato nelrispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 10 della legge n. 386/1990; VISTI il verbale dell'audizione del 21 ottobre 2011 e la notadepositata in pari data con cui il ricorrente, pur dichiarandosi"sollevato" per non essere stato iscritto personalmente in C.a.i., haribadito di aver ottenuto la liberatoria nei termini previsti dalla legge, purnon potendo produrre copia della ricevuta del fax inoltrato nel termine disessanta giorni alla banca resistente e ha chiesto nuovamente la cancellazionedell'iscrizione pregiudizievole; visto il fax dell'11 novembre 2011, con ilquale il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni; VISTA la nota dell'8 novembre 2011 con la quale la resistente haribadito la liceità del proprio operato; RILEVATO di dover dichiarare infondato il ricorso dal momento che dalladocumentazione in atti e dall'istruttoria svolta è risultato che i datipersonali del ricorrente non sono presenti nella banca dati C.a.i., mentrequelli della società di cui lo stesso è amministratore unico risultano trattatiin modo conforme al disposto della legge n.° 386/1990; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: dichiara infondato il ricorso. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.
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