| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 17NOVEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 428 del 17novembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso al pervenuto al Garante il 1° luglio 2011, presentatonei confronti di Banca Apulia S.p.A., con il quale Antonio Di Perna e DeboraGramazio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Perugini hanno ribaditol'istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volta adottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali contenutinella documentazione contrattuale e contabile riferita ad un rapporto di contocorrente bancario, cointestato agli stessi, intrattenuto con la citata banca; iricorrenti hanno chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore dellespese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 7luglio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste deiricorrenti, nonché l'ulteriore nota del 4 ottobre 2011 con cui è stata dispostala proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 25 luglio 2011 con la quale labanca resistente, nel precisare di aver già dato riscontro a gran parte dellerichieste formulate dai ricorrenti con nota del 26 maggio 2011, ha ribadito dinon poter accogliere però la richiesta di accesso ai dati; ciò, in quanto, aparere della banca resistente, le richieste dei ricorrenti sarebbero"volte più che ad ottenere l'estrapolazione di dati personali riferiti aisoggetti interessati, a richiedere l'acquisizione di una serie di documentirelativi ai rapporti contrattuali intrattenuti con l'Istituto di creditoresistente"; pertanto la banca, nel considerare l'istanza dei ricorrentiquale istanza formulata ex art. 119 del Testo Unico Bancario e non qualeistanza ex art. 7 del Codice, ha dichiarato di essere disponibile a fornirecopia dei documenti contrattuali e contabili richiesti solo dietro lacorresponsione delle spese per la riproduzione dei documenti; VISTO il fax del 27 luglio 2011 con il quale gli interessati hannoribadito le loro richieste; RILEVATO che, con riferimento all'esercizio del diritto di accesso aidati personali l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare deltrattamento, allorchè questi debba fornire riscontro ad una richiesta diaccesso ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegare copiadi ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato,imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documentisolo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventualidati relativi a terzi; rilevato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 10, comma 4del Codice, il riscontro alla richiesta dell'interessato "può avvenireanche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenticontenenti i dati personali richiesti", quando l'estrazione dei datirisulti particolarmente difficoltosa; CONSIDERATO altresì che il diritto di accesso ai dati personali, cosìcome disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantitogratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalitàdi esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materiabancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto dirittodel cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti omeno dati personali; RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso non avendo la bancaresistente fornito un riscontro idoneo ai sensi della disciplina in materia diprotezione dei dati personali in relazione ai dati personali riferiti airicorrenti non ancora comunicati e contenuti nei documenti contrattuali econtabili riferiti al rapporto di conto corrente in questione; ritenutopertanto di dover ordinare a Banca Apulia S.p.A. di mettere a disposizione deiricorrenti, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, leinformazioni predette in forma intellegibile entro il termine di sessantagiorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autoritàdell'avvenuto adempimento entro la medesima data; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico diBanca Apulia S.p.A. nella misura di euro 400 previa compensazione della residuaparte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a Banca ApuliaS.p.A. di comunicare ai ricorrenti i dati contenuti nella documentazionecontrattuale e contabile riferita al rapporto di conto corrente intrattenutocon il citato istituto di credito, entro il termine di sessanta giorni dallaricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autoritàdell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di400 euro a carico di Banca Apulia S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamentea favore dei ricorrenti. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del presente provvedimento. Roma, 17 novembre 2011
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