| Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 10NOVEMBRE 2011 Registro dei provvedimenti n. 414 del 10 novembre 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto il 29 agosto 2011 nei confronti del Comunedi KW con il quale XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Avolio eAlessandra Schileo), dirigente presso il Comune resistente, nel lamentarel'avvenuta comunicazione dell'informazione relativa alla sua assenza "permalattia" dal luogo di lavoro da parte di un membro della Giunta comunalein un'intervista resa ad un organo di stampa che ha poi riportato la notizia inun articolo del 30 luglio 2011, si è opposta all'ulteriore comunicazione ediffusione dei dati relativi alla sua salute e alle cause di assenza dallavoro, ritenendo illecite tali operazioni di trattamento; rilevato che laricorrente ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese delprocedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine allerichieste della ricorrente; VISTA la nota pervenuta via fax il 22 settembre 2011 con la quale ilComune resistente, nel rappresentare che "il Comune di KW non dispone dialcun potere di controllo sugli organi di stampa né sulle notizie dai medesimiriportate", ha fatto presente che il medesimo organo di stampa citatodalla ricorrente nel ricorso aveva già diffuso il dato in questione in unarticolo del 14 giugno 2011 "nell'ambito di un'intervista resa daglistessi legali della ricorrente"; ciò, ad avviso della resistente,comproverebbe "la circostanza che il Comune di KW non ha mai diffusoalcuna informazione in ordine alla notizia riguardante l'assenza della dott.ssaXY per causa di malattia, essendo il locale quotidiano (Š) già a conoscenza ditale notizia (Š), tanto che nell'articolo di stampa incriminato, nel contestodell'intervista resa dall'Assessore del personale (Š) il dato riferito allaassenza della dott.ssa XY per causa di malattia (Š) non è riportato travirgolette, mentre invece è virgolettata la restante partedell'intervista"; rilevato che comunque l'ente resistente ha dichiaratoche i dati personali relativi alla ricorrente saranno trattati"conformemente alla normativa vigente (Š) senza consentire alcunadivulgazione/diffusione" dei medesimi; VISTE le note del 21 e 28 settembre 2011 con le quali la ricorrente harappresentato che il dato relativo alla sua assenza per malattia è statonuovamente pubblicato sul quotidiano nell'ambito di un'intervista rilasciatadal Sindaco del Comune il 14 settembre 2011 e che lo stesso, insiemeall'indicazione delle visite fiscali ricevute dalla ricorrente durante la suaassenza dal lavoro, è stato oggetto di diffusione direttamente ad opera delComune resistente attraverso il suo sito internet dove è stata pubblicata unarisposta ad un'interrogazione di un Consigliere comunale; VISTA la nota del 4 ottobre 2011 con cui l'ente resistente hacomunicato di aver provveduto ad eliminare "la Risposta all'interrogazione(Š) dal sito web del Comune di KW in data 3 ottobre 2011, non appena (Š) venutia conoscenza" della memoria di controparte; RILEVATO che il ricorso è stato proposto nei confrontidell'amministrazione comunale e che lo stesso non prende dunque inconsiderazione il trattamento dei dati effettuato, ai sensi degli artt. 136 ess. del Codice, dal quotidiano che ha riportato le informazioni relativeall'interessata alla luce di vicende che risultano aver destato l'interessedella comunità locale presso la quale opera la stessa; RILEVATO che, alla luce della documentazione in atti, il Comuneresistente (in persona del sindaco e dell'assessore competente) – il qualenon risulta aver comunicato in modo illecito i dati personali della ricorrenteal quotidiano che, già al corrente dello stato di salute dell'interessata (resonoto dalla stessa per mezzo dei suoi legali in un'intervista precedentementerilasciata), lo ha successivamente trattato per le finalità di cui all'art. 136del Codice – risulta però aver diffuso i dati personali relativiall'assenza per malattia dell'interessata, nell'ambito della propria attivitàdi documentazione istituzionale, attraverso il proprio sito internet, senzaadottare le dovute precauzioni in ordine a quanto disposto dagli artt. 65,comma 5, e 22, comma 8, del Codice; RILEVATO che il medesimo ente resistente risulta aver già provvedutoad eliminare tali informazioni dal sito internet nel quale erano statepubblicate e che lo stesso ha dichiarato di voler evitare qualsiasi ulteriore"divulgazione/diffusione" dei medesimi dati; RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvederesul ricorso, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, in ordineall'opposizione al trattamento manifestata dalla ricorrente; RILEVATO tuttavia che, in ordine alla predetta diffusione dei datitramite il sito internet, l'Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimentoper verificare i presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrativedi cui all'art. 162, comma 2-bis, del Codice; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e deidiritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, dicui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi,in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a caricodell'ente resistente nella misura di euro 300, previa compensazione dellaresidua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornitoall'interessata, seppure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro,previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comunedi KW, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso. Roma, 10 novembre 2011
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