Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 10NOVEMBRE 2011

Registro dei provvedimenti
n. 413 del 10novembre 2011

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 3 agosto 2011, presentato da AndreaDellanoce nei confronti di Mediolanum S.p.A., con cui il ricorrente, nellamentare il mancato riscontro all'istanza previamente avanzata ai sensi degliartt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere confermadell'esistenza di dati personali che lo riguardano; visto che l'interessato si èaltresì opposto all'ulteriore trattamento di tali dati per finalitàpromozionali sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione di averportato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono staticomunicati o diffusi) ed ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favoredelle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine allerichieste del ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 19 settembre 2011 con la quale lasocietà resistente, nel rappresentare che l'interessato "ha avviato 3pratiche di apertura del conto deposito denominato inMediolanum dapprima indata 13.5.2011, successivamente in data 9.6.2011 e da ultimo in data 3.7.2011 eche le sue richieste risultano attualmente chiuse", ha affermato che"i dati allo stesso riferibili verranno trattati esclusivamente peradempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate daAutorità e Organi di vigilanza e controllo"; visto che la resistente haaltresì dichiarato di avere "provveduto ad adottare le misure necessarieaffinchè i dati personali dell'interessato siano espunti dagli elenchi deiclienti desiderosi di ricevere materiale ed informazioni di tipopubblicitario";

VISTA la nota pervenuta via fax il 23 settembre 2011 con la quale ilricorrente, nel sottolineare la tardività dei riscontri ricevuti, ha affermatodi avere ricevuto materiale pubblicitario fino al 19 settembre 2011 ed harinnovato la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, aisensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo la resistente fornitoadeguato riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo nel corso delprocedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misuraforfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per iricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spesee dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazionedel ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazionedel riscontro fornito all'interessato, seppure solo dopo la presentazione delricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIŅ PREMESSO ILGARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontaredelle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti a carico diMediolanum S.p.A., nella misura di euro 50, che dovrà liquidarli direttamente afavore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice,può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo doveha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dallanotificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 novembre 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli