Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 26 GENNAIO 2011

Registro dei provvedimenti
n. 031 del 26 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 21 ottobre 2010 nei confronti di Crif S.p.A. e Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Flocco, ha chiesto a Crif S.p.A. e alla citata banca la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo relative ai ritardi, successivamente regolarizzati, nel pagamento di alcune rate di un contratto di mutuo sottoscritto con la Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.A., eccependo, in particolare, l'illegittimit del trattamento derivante dalla mancata ricezione del preavviso di imminente registrazione dei dati previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che con lo stesso ricorso l'interessato ha chiesto a Crif S.p.a la cancellazione dei dati riferiti ad una procedura di pignoramento immobiliare a proprio carico oggetto di cancellazione da parte della competente Agenzia del territorio (ex Conservatoria dei registri immobiliari); il ricorrente ha chiesto altres la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 ottobre 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 17 dicembre 2010 con cui stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 8 novembre 2010 con cui Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.A. ha inviato copia della lettera di sollecito di pagamento datata 30 giugno 2005 contenente il "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso i s.i.c. previsto dall'art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta;

VISTA la nota inviata in data 15 novembre 2010 e il successivo fax del 30 novembre 2010 con cui Crif S.p.A. ha precisato che "Crif si limita a ricevere e rendere visibili dati relativi alle richieste e rapporti di credito, nella stessa forma e contenuto in cui () sono inviati dagli enti partecipanti", aggiungendo altres che il preavviso di imminente registrazione dei dati ai s.i.c. "deve essere fornito esclusivamente dagli enti partecipanti"; la societ resistente ha comunque rappresentato di aver provveduto ad attivare, successivamente alla richiesta di cancellazione da parte del ricorrente, un procedimento di verifica con l'ente partecipante all'esito del quale l'ente medesimo "ha confermato la correttezza e la legittimit delle informazioni segnalate" precisando di aver provveduto a fornire il preavviso in questione; Crif S.p.A. ha infine sostenuto la legittima conservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo che risultano tuttora registrate nel s.i.c. "non essendo ancora decorso dalla regolarizzazione (maggio 2010) il termine di 24 mesi, termine di conservazione previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b), del Codice Deontologico per le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati"; rilevato che Crif S.p.A. ha anche affermato la legittimit del trattamento dei dati riferiti al pignoramento immobiliare iscritto a carico del ricorrente presso la competente Agenzia del territorio (ex Conservatoria dei registri immobiliari Roma 1), posto che "i dati riferiti al ricorrente attualmente presenti nella banca dati Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari sono aggiornati e completi rispetto a quanto registrato presso la fonte pubblica di provenienza" con l'evidenza dell'avvenuto annotamento di cancellazione (cos come risulta dal report Crif aggiornato al 15 novembre 2010);

VISTA la nota inviata in data 18 novembre 2010 con la quale il ricorrente non ha ritenuto soddisfacente il riscontro delle controparti sostenendo in particolare che la citata banca non avrebbe fornito prova della ricezione della lettera di preavviso del 30 giugno 2005, in quanto non avrebbe inviato la copia dell'avviso di ricevimento da parte del ricorrente;

VISTA la nota inviata in data 29 novembre 2010 con la quale Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.A. ha precisato che "la lettera di avviso dell'imminente registrazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie risulta senza firma originale in quanto scaturita da un processo automatico massivo";

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.A. e Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo riferite al contratto di mutuo sottoscritto dal ricorrente con la citata banca non potendosi ritenere che il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge essendo emersi dall'istruttoria elementi sufficienti a dimostrare il rispetto da parte delle resistenti della disposizione dell'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c. avendo Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.A. attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad inviare all'interessato, prima di procedere all'iscrizione nel s.i.c., il preavviso di imminente registrazione di cui ha peraltro prodotto copia e considerando anche che la disposizione in oggetto non prevede, allo stato, particolari modalit di invio dell'avviso di questione; rilevato che nella documentazione in atti vi anche traccia di altre comunicazioni della banca (quali la raccomandata del 17 marzo 2008) contenenti solleciti di pagamento; tenuto altres conto, che, nel caso in esame, non risulta decorso il termine previsto dal codice di deontologia e buona condotta di settore (di cui all'art. 6, comma 2, lett. b)) il quale prevede che le informazioni creditizie di tipo negativo possano essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate;

RITENUTO, inoltre, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti ad una procedura di pignoramento immobiliare a proprio carico, di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di Crif S.p.A., posto che il trattamento effettuato da tale resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, riprodotte in modo corretto, possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuri possibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualit dei dati e dei tempi di relativa conservazione, in applicazione del codice deontologico previsto dall'art. 61 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Cassa di risparmio di Civitavecchia S.p.A. e Crif S.p.A.;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 26 gennaio 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli