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Garante per la protezione     dei dati personali Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Center Gross Sicilia S.r.l. PROVVEDIMENTO DEL 19 GENNAIO 2011 Registro dei provvedimenti n. 14 del 19 gennaio 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; ESAMINATO il rapporto della Guardia di finanza - Tenenza di Licata predisposto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 settembre 2008 nei confronti di Center Gross Sicilia S.r.l. con sede legale in Bovalino (RC), SS 106 Km 84, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice); RILEVATO che la Guardia di finanza, nell'espletamento di un'attivit di controllo presso il Centro Commerciale San Giorgio di Licata (AG), Via Campobello, ha constatato che la Center Gross Sicilia S.r.l. effettua un trattamento di dati personali tramite un complesso sistema di videosorveglianza, composto di 16 telecamere posizionate sia all'interno che all'esterno della propria sede, a fronte del quale, per le sole tre telecamere esterne, non stata riscontrata l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice e dal Provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato da questa Autorit il 29 aprile 2004, in vigore all'epoca dei fatti; VISTO il verbale del 25 settembre 2008 con cui stata contestata alla predetta societ la violazione amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice, in relazione all'art. 13, informandola della facolt di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981; RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta; RILEVATO, altres, che solo a seguito di una richiesta di riscontro da parte di questa Autorit, la societ ha inviato gli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 delle legge 689/1981, ben oltre dunque il termine previsto dall'art. 16 della stessa legge; VISTI gli scritti difensivi, in cui la societ ha dichiarato che "la trattazione della pratica rimasta, nostro malgrado, inevasa per ragioni non dipendenti dalla nostra volont, essendo stata assegnata ad un legale esterno il quale ci aveva rassicurato di aver risolto la questione"; RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilit della societ in relazione a quanto contestato, attesa la mancanza di qualsiasi elemento che permetta di applicare la disciplina sulla buona fede di cui all'art. 3 della legge 689/1981. La societ, inoltre, non ha fornito i chiarimenti necessari a definire la vicenda oggetto della contestazione; RILEVATO, pertanto, che Center Gross s.r.l. effettua un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere agli interessati, attraverso gli appositi cartelli, l'informativa nelle forme previste dall'art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004 vigente all'epoca dei fatti; VISTO l'art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della legge n. 14 del 27 febbraio 2009, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro; VISTA la documentazione in atti; VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni; RITENUTO, comunque, di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravit della violazione, all'opera svolta dall'agente, alla sua personalit e alle condizioni economiche del contravventore nella misura del triplo del minimo, pari a 9.000,00 euro; VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; ORDINA a Center Gross Sicilia S.r.l. con sede in Bovalino (RC), SS 106 Km 84, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall'art. 161 del Codice indicata in motivazione; INGIUNGE alla medesima societ di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) secondo le modalit indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorit, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento. Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice, pu essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento. Roma, 19 gennaio 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |