Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 19 GENNAIO 2011

Registro dei provvedimenti
n. 24 del 19 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 ottobre 2010, presentato da Maurizio Fanciullo, rappresentato e difeso dall'avv. Italo Signore, nei confronti di Societ Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto (S.t.p.) S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente della medesima societ con mansioni di conducente di automezzi per il trasporto di persone, ha ribadito l'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento a quelli relativi ai turni di servizio giornalieri (ivi compresa la specificazione degli orari di inizio e di fine turno, del luogo di partenza e di destinazione e della relativa distanza) effettuati nel periodo compreso tra il 1 novembre 1997 e il mese di marzo 2007; visto che il ricorrente ha altres chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 18 ottobre 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell'interessato, nonch la successiva nota del 3 dicembre 2010 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax l'8 novembre 2010 con la quale la societ resistente, nel rappresentare che "i turni di servizio () sono suscettibili di continue modifiche correlate alle mutate esigenze dell'utenza servita, oltre a problemi di viabilit e percorsi di linea" e che "tali variabili () determinano annualmente la realizzazione di una imponente documentazione la cui conservazione comporterebbe notevoli difficolt di carattere sia operativo che logistico", ha dichiarato che la stessa "decorso l'anno di riferimento, non pi nella disponibilit della societ () che "non la conserva in nessuna forma";

VISTA la nota pervenuta via fax l'11 novembre 2010 con la quale il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste ha sottolineato: a) che la resistente "riporta mensilmente tutti i turni effettuati da ogni lavoratore in moduli preventivamente numerati e contrassegnati dall'INAIL" e che "gli orari di inizio e fine turno e relative percorrenze sono tutti riportati nei turni predisposti"; b) che ai sensi degli artt. 4 e 6  "del d.m. 9 luglio 2008 i datori di lavoro elaborano il libro unico del lavoro con elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo" con "l'obbligo di conservarlo per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione" e che tale obbligo " esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore" di tali nuove disposizioni,

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 dicembre 2010 con la quale il titolare del trattamento, nel ribadire che "la documentazione richiesta non pi nella propria disponibilit", ha sottolineato come il ricorrente, nella memoria dell'8 novembre 2010 abbia "modificato l'oggetto della richiesta e del ricorso chiedendo l'accesso non pi ai turni di servizio ma ad altra documentazione (fogli competenze) dei quali chiede, per la prima volta, la consegna"; visto che nella medesima nota la resistente ha affermato che "in ogni caso si tratta di documentazione che gi stata consegnata mensilmente all'interessato nel corso degli anni";

VISTO il fax del 12 gennaio 2011 con il quale l'interessato ha sostenuto di aver richiesto, fin dal momento dell'interpello preventivo, l'accesso ad una serie di informazioni relative allo svolgimento dell'attivit lavorativa dell'interessato in possesso della societ datrice di lavoro che, a suo avviso, "ha (ed aveva) l'obbligo di conservare i predetti dati anche in adempimento del d.m. 9 luglio 2008 e relativo regime transitorio";

CONSIDERATO che i dati personali richiesti dall'interessato fanno riferimento a informazioni relative all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro che possono essere legittimamente oggetto, come nel caso di specie, di una richiesta di accesso ex art. 7 del Codice; visto che tale richiesta stata correttamente formulata come richiesta di accesso volta ad ottenere la trasposizione in forma cartacea delle informazioni relative a determinate modalit della prestazione lavorativa;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e che tale richiesta non consente invece all'interessato di chiedere copia integrale di tali documenti; la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti peraltro prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice, previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

CONSIDERATO, alla luce delle risultanze istruttorie, che i dati personali richiesti possono essere rinvenuti nella documentazione che il titolare del trattamento tenuto a conservare in adempimento di un obbligo di legge (artt. 4, 6 e 7 del d.m. 9 luglio 2008);

RITENUTO, alla luce di ci, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare alla resistente di consentire al ricorrente (nei limiti e secondo le modalit di cui al citato art. 10) l'accesso ai dati personali che lo riguardano, se tuttora detenuti, con specifico riferimento a tutte le informazioni, comunque desunte, dalle quali si possono ricavare i dati personali richiesti dal ricorrente e riferiti alle prestazioni lavorative rese nel periodo compreso tra il 1 novembre 1997 e il mese di marzo 2007, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro il medesimo termine;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Societ Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.A. stante l'inidoneit del riscontro fornito, nella misura di 400 euro, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di consentire all'interessato, nei limiti e secondo le modalit di cui all'art. 10 del Codice, l'accesso ai dati personali che lo riguardano, se tuttora detenuti, con specifico riferimento a tutte le informazioni, comunque desunte, dalle quali si possono ricavare i dati personali richiesti dal ricorrente e riferiti alle prestazioni lavorative rese nel periodo compreso tra il 1 novembre 1997 e il mese di marzo 2007, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro il medesimo termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Societ Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 gennaio 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli