Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 13 GENNAIO 2011

Registro dei provvedimenti
n. 005 del 13 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 6 ottobre 2010, presentato da Giampiero Favaro nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A., con il quale l'interessato, in qualit di erede della madre Iside Roncato, ha ribadito le richieste, gi formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) e rimaste senza esito, volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali della propria congiunta defunta conservati presso gli archivi della predetta banca, contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita "ai conti correnti Banco Ambrosiano Veneto nn. 72 () e 83(), con particolare riferimento ad una serie di specifiche operazioni e alla firma autografa della de cuius"; il ricorrente ha chiesto, altres, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 ottobre 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; nonch la nota del 19 novembre 2010 con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 2 dicembre 2010 con la quale la banca resistente, nel rammaricarsi per il ritardo nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, ha rappresentato che "i rapporti intestati alla de cuius, a seguito di note operazioni societarie, sono stati gestiti in origine da Banca Ambrosiano Veneto, poi da Banca Intesa ((), dal gennaio 2007 divenuta Intesa San Paolo; dal 12 settembre 2009 la filiale di Scorz stata poi conferita, a seguito di cessione di ramo d'azienda, alla Cassa di Risparmio di Venezia, attuale titolare dei trattamenti, appartenente anch'essa al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo; () ci ha comportato significativi risvolti gestionali ed organizzativi relativi al trattamento dei dati informatici e cartacei, con conseguenti rallentamenti, per questi ultimi, nella fase di recupero"; rilevato che l'istituto di credito resistente, nel comunicare i dati relativi ai conti correnti di cui la de cuius era intestataria o cointestataria, ha prodotto in "elenco i documenti di cui stata richiesta l'estrazione" confermando altres "la presenza della firma autografa sui documenti di cui stata possibile l'estrazione cartacea"; visto che la resistente, nel dichiarare che per quanto riguarda "la documentazione ancora mancante, sar propria cura fornire le informazioni residue, appena disponibili ()",  ha altres precisato che non pi possibile reperire i dati riferiti "al periodo di tempo anteriore alla data del 1 luglio 2000" in quanto i relativi documenti cartacei sono stati "distrutti per decorrenza dei termini di detenzione obbligatoria";

VISTA la nota datata 2 gennaio 2011 con la quale il ricorrente ha eccepito l'incompletezza del riscontro fornito, insistendo per l'accoglimento delle proprie istanze in relazione ai dati personali della de cuius "comunque detenuti" dall'istituto di credito resistente e contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita ai conti correnti di cui la stessa era intestataria o cointestataria, ivi compresi "i saldi contabili degli stessi o di altri strumenti patrimoniali gestiti dalla banca ()" e ogni altro dato eventualmente rinvenibile nella documentazione attinente la vicenda successoria, in possesso dell'istituto di credito;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute pu essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, il ricorrente, in qualit di figlio della de cuius, ha legittimamente esercitato il predetto diritto;

RILEVATO che, con riferimento all'esercizio del predetto diritto di accesso - volto ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti alla de cuius contenuti nei documenti bancari detenuti dall'istituto di credito resistente - l'art. 10 del Codice prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici ovvero, se vi specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico e, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all'art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facolt di fornire riscontro "attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza di accesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti;

RITENUTO, alla luce di ci, di dover dichiarare fondato il ricorso in relazione ai dati personali riferiti alla de cuius ancora non comunicati al ricorrente, non avendo al riguardo la banca resistente fornito un riscontro che possa reputarsi completo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, e ritenuto pertanto di dover ordinare a Intesa San Paolo S.p.A., di mettere a disposizione del ricorrente, nei limiti e secondo le modalit di cui al citato art. 10, tutti i dati richiesti entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento, dando conferma all'Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; ci con particolare riferimento a tutti i dati personali relativi alla de cuius contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita ai conti correnti di cui la stessa era intestataria o cointestataria e in ogni altra documentazione relativa alla vicenda successoria, comunque in possesso dell'istituto di credito;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle informazioni gi comunicate al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Intesa San Paolo S.p.A., stante l'incompletezza del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara fondato il ricorso e, per l'effetto, ordina a Intesa San Paolo S.p.A. di comunicare al ricorrente, in forma intelligibile, tutti i dati personali relativi alla de cuius contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita ai conti correnti di cui la stessa era intestataria o cointestataria e in ogni altro documento relativo alla vicenda successoria, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti informazioni gi comunicate al ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Intesa San Paolo S.p.A. la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 13 gennaio 2011

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli