|
Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 13 GENNAIO 2011 Registro dei provvedimenti n. del 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO che XY dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare da Laser s.r.l. per aver intrattenuto attraverso il telefono cellulare aziendale in dotazione "una fitta corrispondenza telefonica" con una societ concorrente ed un esponente della stessa, stato successivamente licenziato per giusta causa in quanto la societ ha ritenuto la condotta del ricorrente "in contrasto con i doveri connessi al Suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione della Laser Srl o () comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto" di lavoro; visto il ricorso presentato al Garante il 6 ottobre 2010 nei confronti di Laser s.r.l. con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Rubin) ha ribadito la richiesta, gi avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volta ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati che lo riguardano relativi al traffico telefonico "in chiaro" riportato nella nota di contestazione disciplinare del 19 febbraio 2009; ci, in quanto il ricorrente, oltre a non aver mai ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice circa le modalit di trattamento dei propri dati personali, non era, in particolare, "mai stato informato in ordine ai mezzi e alle procedure utilizzate dal datore di lavoro per il controllo delle telefonate del lavoratore", non essendogli stato "mai consegnato un disciplinare interno sulla privacy e sugli strumenti di controllo aziendale"; rilevato, inoltre, che la resistente, attraverso la raccolta dei citati dati di traffico dai tabulati telefonici (che riportano, fra l'altro, numeri telefonici chiamati, data, ora e durata delle telefonate) avrebbe effettuato un'attivit di controllo "a distanza" del lavoratore in violazione dell'art. 4 dello Statuto del lavoratori (l. n. 300/1970), in assenza di qualsivoglia accordo con le rappresentanze sindacali; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 ottobre 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 3 dicembre 2010 con la quale stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento; VISTA la nota del 27 ottobre 2010 e la successiva memoria datata 2 novembre 2010 con la quale Laser s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Grani e Stefano Caloi, ha dichiarato di non poter aderire alle richieste del ricorrente ritenendo di aver acquisito i dati in questione in modo lecito; ci, in quanto la resistente non avrebbe effettuato alcuna attivit di controllo a distanza n installato alcuna apparecchiatura di controllo, tale non essendo il telefono cellulare aziendale, dato in uso al lavoratore, che non n pu essere assimilato ad apparecchiature "destinate specificatamente al controllo del traffico telefonico" (quali, ad esempio, centralini, server telefonici o software per registrazione del traffico telefonico); la resistente si sarebbe infatti limitata ad esperire "un controllo differito nel tempo, comunque di tipo difensivo, contro condotte illecite del lavoratore"; la resistente ha, infine, sostenuto che, avendo raccolto i dati in questione presso un soggetto terzo, vale a dire il gestore telefonico, (posto che gli stessi sono stati ricavati dai tabulati prodotti per la fatturazione del servizio telefonico) ed "ai fini di far valere il diritto al recesso per giusta causa nei confronti del lavoratore", si applicherebbe il comma 5 dello stesso art. 13 che non prevede l'obbligo di informativa se "i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento"; VISTA la memoria datata 20 dicembre 2010 con la quale il ricorrente ha sostenuto che, pur essendo il telefono cellulare di per s un mezzo lecito, nella misura in cui divenuto "uno strumento per rilevare i dati del traffico telefonico", stato di fatto utilizzato per svolgere un'attivit di controllo a distanza in violazione del citato art. 4 dello Statuto dei lavoratori; rilevato che il ricorrente ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza, rientrano nell'applicabilit del citato art. 4 "tutte le forme di controllo rese () possibili grazie alle nuove tecnologie informatiche", ivi compresi i c.d. "controlli difensivi", vale a dire diretti a reprimere condotte illecite del lavoratore; quanto all'applicabilit al caso di specie del comma 5 dell'art. 13 del Codice, invocata dalla resistente, il ricorrente ha sostenuto che i dati di traffico in questione "non sono stati utilizzati per difendere, giudizialmente, la posizione dell'azienda, ma, al contrario, sono serviti, in via stragiudiziale, al fine di precostituire la base per un licenziamento disciplinare"; VISTA la nota inviata via e.mail in data 4 gennaio 2011 con la quale la resistente ha inviato alcuni documenti attinenti ai rapporti intercorsi con l'operatore telefonico per l'acquisizione dei dati di traffico in questione; RILEVATO che il datore di lavoro pu effettuare dei controlli mirati, (direttamente o attraverso la propria struttura) al fine di verificare l'effettivo e il corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ.); ritenuto, tuttavia che, nell'esercizio di tale prerogativa, occorre rispettare la libert e la dignit dei lavoratori, nonch, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice; ci, tenuto conto che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o dati di carattere sensibile; RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, il ricorrente non risulta essere stato previamente informato circa l'obbligo di utilizzare eventualmente il telefono cellulare in dotazione per esclusive finalit professionali (non avendo la resistente prodotto alcuna policy o linee guida interne in merito n fornito altri elementi di valutazione al riguardo) n risulta aver ricevuto alcuna informazione specifica in riferimento al trattamento di dati personali che avrebbe potuto essere effettuato in attuazione di eventuali controlli sull'utilizzo dell'apparecchio telefonico, con particolare riferimento alle modalit e alle procedure da seguire per gli stessi; RILEVATO, inoltre, che la resistente, sulla base della documentazione prodotta in atti, non ha fornito nel corso dell'istruttoria elementi sufficienti a comprovare la liceit dell'acquisizione dei dati di traffico "in chiaro" riportati nella nota di contestazione disciplinare; ci, in quanto, la citata nota di contestazione disciplinare datata 19 febbraio 2009 stata ricevuta, secondo la dichiarazione del ricorrente, in data 24 febbraio 2009 e riporta il dettaglio delle chiamate "in chiaro" effettuate e ricevute ai numeri telefonici contestati nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2008; rilevato, invece, che, in ordine al mese di settembre 2008 la resistente ha prodotto esclusivamente la documentazione del traffico telefonico riferito al complesso delle utenze aziendali con le ultime tre cifre oscurate, mentre, circa i mesi di ottobre e novembre 2008, ha inviato una richiesta di dati di traffico "in chiaro" inoltrata in data 17 febbraio 2009 e la relativa risposta del gestore telefonico con il report del traffico richiesto che reca la data del 26 febbraio 2009; RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere per questa parte il ricorso e di dover disporre, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la societ resistente di trattare ulteriormente i dati di traffico telefonico relativi all'interessato riportati nella nota di contestazione del 19 febbraio 2010; RILEVATO comunque che resta fermo quanto previsto dall'art. 160, comma 6, del Codice con riferimento alle autonome determinazioni da parte dell'autorit giudiziaria in ordine all'utilizzabilit nel procedimento civile della documentazione medesima eventualmente acquisita; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: accoglie parzialmente il ricorso e dispone, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, il divieto per la societ resistente di trattare ulteriormente, i dati di traffico telefonico relativi all'interessato riportati nella nota di contestazione del 19 febbraio 2009. Roma, 13 gennaio 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |