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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 13 GENNAIO 2011 Registro dei provvedimenti n. 007 del 13 gennaio 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTE le istanze dell'8 e del 29 marzo 2010 con cui XY ha chiesto a FGA Capital S.p.A. la cancellazione delle segnalazioni negative a suo carico presenti nei sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la Tutela del Credito ed Experian Information Services S.p.A. -alle quali tali istanze sono state inviate per conoscenza- e relative al ritardo nel pagamento di alcune rate, successivamente regolarizzate, riferite a due contratti di finanziamento sottoscritti dall'interessato con FGA Capital S.p.A. (il primo, in cui il ricorrente rivestiva la posizione di garante di un soggetto terzo, sottoscritto in data 20.11.2006, estinto in data 21.11.2008 e regolarizzato a partire dal dicembre 2008; il secondo sottoscritto in data 11.01.2007, estinto in data 11.03.2010 e regolarizzato a partire da febbraio 2010); l'interessato ha, in particolare, eccepito l'illegittimit del trattamento derivante dalla mancata ricezione del preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); visto che in data 19 aprile 2010 il sig. XY ha inviato un'ulteriore richiesta rivolta a FGA Capital S.p.A. e, solo per conoscenza, a Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la Tutela del Credito ed Experian Information Services S.p.A. con cui ha chiesto di ottenere copia delle ricevute di avvenuta consegna delle comunicazioni di preavviso di segnalazione; VISTO il ricorso, presentato al Garante l'8 ottobre 2010 nei confronti di FGA Capital S.p.A., Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la Tutela del Credito e Experian Information Services S.p.A., con il quale XY, ha chiesto la cancellazione, dai sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A, CTC-Consorzio per la Tutela del Credito ed Experian Information Services S.p.A., delle segnalazioni negative a proprio carico originate dal ritardo nel pagamento di alcune rate, successivamente regolarizzate, riferite ai contratti di finanziamento sopra citati; il ricorrente ha chiesto altres la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 ottobre 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 26 novembre 2010 con cui stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota, datata 25 ottobre 2010, con cui CTC-Consorzio per la Tutela del Credito, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Di Rago, nel richiamare quanto gi comunicato in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha sostenuto (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") "come nessuna segnalazione a carico del ricorrente sia presente nel Sic"; VISTA la nota, datata 25 ottobre 2010, con cui FGA Capital S.p.A., nel fornire il resoconto della posizione relativa ad entrambi i contratti di finanziamento oggetto di ricorso, ha sostenuto (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto, a seguito del verificarsi di ritardi nel pagamento di alcune rate, ad inviare al ricorrente "a mezzo postel" diverse comunicazioni, di cui ha allegato copia, in cui informava l'interessato "dell'imminente registrazione nei sistemi di informazioni creditizie private", precisando peraltro "che tali allegati costituiscono un estratto del sistema telematico di FGA Capital S.p.A., non modificabile, che certifica () la data e l'ora di invio delle comunicazioni effettuate" e che, in ogni caso, "il codice deontologico non prevede alcuna forma specifica di segnalazione"; la resistente ha inoltre precisato che la segnalazione negativa riferita al finanziamento accordato in data 20.11.2006 "verr cancellata in via automatica dalle banche dati a Novembre 2010 per decorrenza del termine massimo (24 mesi dall'ultimo ritardo di pagamento (risalente a Novembre 2008)", mentre riguardo al finanziamento accordato in data 11.01.2007 la segnalazione presente nei sic "verr cancellata in via automatica dalle banche dati decorsi 24 mesi dall'ultimo ritardo di pagamento risalente al Gennaio 2010"; VISTA la nota, datata 3 novembre 2010, con cui Crif S.p.A. ha precisato che "si limita a rendere visibili dati oggettivi () relativi alle richieste e rapporti di credito, nella stessa forma e contenuto in cui () sono inviati dagli enti partecipanti", aggiungendo altres che il preavviso, che il ricorrente lamenta di non aver ricevuto, "deve essere fornito esclusivamente dagli enti partecipanti"; Crif S.p.A. ha comunque rappresentato di aver provveduto ad attivare, successivamente alla richiesta di cancellazione da parte del ricorrente, un procedimento di verifica con l'ente partecipante all'esito del quale l'ente medesimo "ha confermato la correttezza delle informazioni creditizie registrate nel SIC"; la medesima societ ha infine sostenuto la legittima conservazione delle informazioni creditizie che risultano tuttora registrate nel Sic "non essendo ancora decorsi per entrambi i rapporti di credito (), i termini di conservazione previsti dall'art. 6, comma 2 lett. b) dello stesso codice – 24 mesi dalla data di regolarizzazione dei ritardi (febbraio 2010; dicembre 2008) – con riferimento alle informazioni creditizie di tipo negativo superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati"; VISTA la nota, datata 4 novembre 2010, con cui Experian Information Services S.p.A. ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilit, nei propri confronti, del ricorso proposto dal ricorrente in quanto non sarebbe stato preceduto da un atto configurato quale previo interpello; la resistente ha comunque precisato che, pur gravando l'onere del preavviso di segnalazione solo sull'ente partecipante (nel caso specifico FGA Capital S.p.A.), si sarebbe comunque "premurata di interpellare tale partecipante () al riguardo" ricevendo conferma circa l'assolvimento di detto incombente; RILEVATO che l'art. 146, comma 2, del Codice individua, tra i requisiti di proponibilit del ricorso, l'aver avanzato al titolare del trattamento, in sede di interpello preventivo, in modo diretto ed esplicito, una richiesta avente il medesimo oggetto di quella contenuta nel successivo atto di ricorso; RITENUTO, alla luce di ci, dando comunque atto del riscontro fornito nel corso del procedimento, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la Tutela del Credito ed Experian Information Services S.p.A. in quanto non preceduto da un valido interpello preventivo, tenuto conto che a tali soggetti stato inviata, per mera conoscenza, copia di una lettera rivolta esplicitamente nei confronti della societ finanziaria e formulata, peraltro, senza alcun riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; RITENUTO invece di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di FGA Capital S.p.A. non potendosi ritenere che il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge avendo la medesima societ provveduto ad inviare all'interessato, prima di procedere all'iscrizione nei Sic di riferimento, il preavviso di segnalazione di cui all'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti, di cui ha peraltro prodotto copia; tenuto altres conto del fatto che al momento della proposizione del ricorso non risultava peraltro decorso il termine previsto dal codice deontologico (di cui all'art. 6, comma 2, lett. b)) il quale prevede che le informazioni creditizie di tipo negativo possano essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la Tutela del Credito ed Experian Information Services S.p.A.; b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di FGA Capital S.p.A.; c) dichiara compensate le spese fra le parti. Roma, 13 gennaio 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |