Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 29 DICEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 27 settembre 2010 nei confronti di Chevrolet Italia S.p.A., Molise Auto S.p.A. e RBC s.r.l. con il quale Antonio Resciniti, nel ribadire quanto contenuto nel previo interpello di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, l'indicazione della loro origine, nonch la comunicazione in forma intelligibile dei dati medesimi con riguardo alla sottoscrizione di un contratto avente ad oggetto l'acquisto di un'autovettura; il ricorrente ha chiesto altres la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 ottobre 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 19 novembre 2010 con la quale stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento, inviando nuovamente copia del ricorso e dell'invito ad aderire a Molise auto S.p.A. e a RBC s.r.l.,

VISTE le note, datate 20 ottobre 2010 e 2 dicembre 2010, con cui Chevrolet Italia S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste del ricorrente, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non aver "mai acquisito, n trattato alcun dato personale del sig. Antonio Resciniti", aggiungendo altres che "la Molise auto () dal 16 novembre 2009 non pi () concessionaria" Chevrolet, mentre "RBC s.r.l. non ha () mai fatto parte della () rete di vendita e di assistenza";

VISTA la nota, datata 7 dicembre 2010, con cui Molise Auto S.p.A. ha trasmesso copia originale del contratto Prestitempo sottoscritto dal ricorrente, successivamente ceduto alla societ RBC "la quale provvide al finanziamento presso la Spett.le Deutsche Bank" non potendo Molise Auto S.p.A. soddisfare direttamente la richiesta;

RILEVATO che RBC s.r.l., nonostante diversi solleciti anche telefonici, non ha fornito alcun riscontro, n al ricorrente, n all'Autorit, nel corso del procedimento;

RITENUTO, alla luce di ci, di dover accogliere il ricorso nei confronti di RBC s.r.l. e, per l'effetto, di dover ordinare alla medesima la comunicazione al ricorrente dei dati personali che lo riguardano, nonch l'origine degli stessi, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autorit, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,  non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Chevrolet Italia S.p.A. avendo la stessa dichiarato di non detenere alcun dato riferibile al ricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Molise auto S.p.A. avendo la stessa fornito un riscontro sufficiente all'interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RBC s.r.l. nella misura di euro 400, in ragione del mancato riscontro alle richieste dell'interessato; dichiara compensate le spese del procedimento nei confronti delle altre parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di RBC s.r.l. e, per l'effetto, ordina alla medesima societ di comunicare al ricorrente tutti i dati personali che lo riguardano entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorit, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Chevrolet Italia S.p.A. e di Molise Auto S.p.A.;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 400 a carico di RBC s.r.l.; dichiara compensate le spese fra le altre parti;

Roma, 29 dicembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli