Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 29 DICEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 21 settembre 2010 nei confronti di Crif S.p.A. con il quale XY ha ribadito le richieste –gi avanzate con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– con le quali aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano conservati all'interno della banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" e relative alla pendenza di una controversia avente ad oggetto la rivendica della propriet di un appezzamento di terreno che il ricorrente sostiene di aver usucapito; rilevato che da una visura effettuata presso l'ufficio tavolare di Gorizia, sezione di KW, ad eccezione dell'ipoteca volontaria concessa a garanzia del mutuo per l'acquisto della propria abitazione, non risultato alcun gravame a carico dei beni di propriet del ricorrente in quanto la litispendenza in questione stata iscritta a carico di alcuni beni di propriet del vicino che ha agito per la rivendica; rilevato, pertanto, che l'attuale segnalazione del c.d. "pregiudizievole" presente nella banca dati di Crif S.p.A., presumibilmente causata da un errore di lettura dei documenti depositati presso il citato ufficio tavolare, riporta dati non corretti ed incompleti, posto che non specifica in alcun modo l'oggetto della domanda giudiziale e segnala erroneamente il nominativo del ricorrente; rilevato che, a parere del ricorrente, la presenza di tale segnalazione indurrebbe colui che accede alla banca dati a ritenere che sia pendente una controversia originata da una situazione di insolvenza tale da poter pregiudicare le ragioni di eventuali creditori del ricorrente mentre in realt, anche in caso di soccombenza nella lite in questione, il ricorrente manterrebbe inalterata la situazione del proprio patrimonio immobiliare; rilevato che sempre la presenza della segnalazione in questione avrebbe causato al ricorrente notevoli danni economici (perdita di una caparra confirmatoria versata per l'acquisto di un immobile, mancata concessione di un mutuo ipotecario, ecc.) oltre a danni di immagine (in considerazione del proprio incarico di direttore di banca) e che di tali danni il ricorrente ha chiesto con il ricorso il risarcimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 settembre 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva nota del 10 novembre 2010 con la quale stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2010 con la quale il titolare del trattamento, nel rappresentare di avere gi fornito riscontro al ricorrente in data  30 giugno 2010, ha precisato che le informazioni di cui l'interessato ha chiesto la cancellazione sono, a suo avviso, lecitamente trattate (in quanto "aggiornate e complete rispetto a quanto registrato presso la fonte pubblica di provenienza"); rilevato che, in ogni caso, la resistente ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione del ricorrente il quale dovr necessariamente rivolgersi alla "fonte pubblica per eventuali correzioni dei dati contestati";

VISTA la nota del 18 ottobre 2010 con la quale il ricorrente ha sostenuto che il competente Conservatore dei libri fondiari al quale si rivolto per la correzione dei dai contestati avrebbe "asserito e documentato l'impossibilit di correggere qualche cosa che non esiste", atteso che dall'accesso al registro della predetta Conservatoria "non si evince () la presenza di alcuna annotazione/trascrizione di gravame" a carico del ricorrente;

VISTA la nota dell'8 novembre 2010 con la quale la resistente nel ribadire la liceit del trattamento dei dati in questione ha allegato, "a conferma della corrispondenza di quanto registrato presso la fonte pubblica con le informazioni raccolte nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" di Crif", l'istanza di annotazione di pendenza di lite promossa dal vicino contro il ricorrente e il decreto del Giudice Tavolare presso il Tribunale di Gorizia;

VISTE le note del 12 novembre 2010 e del 23 novembre 2010 con le quali il ricorrente ha sostenuto che dalla stessa documentazione inviata dalla resistente si evince che la propriet a carico della quale stata annotata la pendenza di lite non quella del ricorrente bens quella del vicino; rilevato quindi che il ricorrente ha ribadito la illiceit della "segnalazione di un pregiudizievole a carico di XY in quanto non rispondente a quanto contenuto nei Libri Fondiari conservati presso l'Ufficio Tavolare di KW";

RILEVATO che il trattamento in esame effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RITENUTO, tuttavia, che, nella fattispecie in esame, risulta non pertinente ed eccedente il trattamento delle informazioni riferite al ricorrente riportate da Crif S.p.A. nella banca dati  "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" posto che le stesse si riferiscono a vicende giudiziarie attinenti a beni che il ricorrente sostiene di aver usucapito ma che allo stato risultano ancora di propriet del vicino che ha promosso al riguardo l'azione di rivendica; rilevato quindi che tali vicende non incidono sul valore patrimoniale dei beni del ricorrente n documentano eventuali situazioni di insolvenza del medesimo; rilevato, inoltre, che Crif S.p.A non si limita ad acquisire tali informazioni dalle fonti pubbliche di provenienza ma ne effettua anche una valutazione di merito attribuendo alle stesse un connotato pregiudizievole che incide negativamente sull'identit e sulla considerazione "commerciale" del ricorrente dal momento che le stesse sono riportate in una apposita sezione intitolata "Dettaglio pregiudizievoli"; ritenuto pertanto di dover ordinare a Crif S.p.A. di cancellare tali informazioni riferite al ricorrente e riportate nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione al ricorrente e a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, il ricorso inammissibile atteso che questa Autorit non ha competenza in merito a tali richieste le quali devono essere proposte dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione della parziale inammissibilit del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a Crif S.p.A. di cancellare le informazioni riferite al ricorrente riportate nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione al ricorrente e a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine ;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di risarcimento del danno;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 400, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma,  29 dicembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli