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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 23 DICEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso, presentato al Garante il 30 agosto 2010 nei confronti di QCNS Cruise Sam e Costa Crociere S.p.A., con cui Giorgio Cappelletti e Isabella Riverso, in proprio e in qualit di genitori esercenti la potest sui figli minori Filippo Aurelio Cappelletti, Jacopo Cappelletti e Nicol Cappelletti, nonch Rinaldo Cappelletti, Erminia Saldarini, Giorgio Riverso, Renata Aliverti, Marisa Aliverti e Vanda Ceruti, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Venco, ribadendo le richieste avanzate in sede di interpello preventivo ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, hanno chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti dati personali che li riguardano, seppur non ancora registrati, l'indicazione dell'origine di tali dati, le finalit e modalit del trattamento, nonch la comunicazione dei nominativi degli eventuali responsabili del trattamento designati; ci con particolare riferimento ai dati riferiti all'acquisto, tramite contratto di vendita a distanza, di un "pacchetto vacanze" comprensivo di una crociera (denominata "La magia dell'East Coast") da effettuare su una delle navi della Costa Crociere S.p.A., nonch a quelli relativi al "presunto cambiamento del piano voli del 01.04.2010" che sarebbe stato eseguito, secondo quanto comunicato agli interessati dalle societ resistenti, al fine di ottemperare ad una specifica esigenza gi manifestata dai medesimi al momento della prenotazione e di cui le resistenti, non avevano tenuto conto, determinando il recesso dei ricorrenti dal contratto e la prenotazione di una diversa crociera tramite altro intermediario; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto altres la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 agosto 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste degli interessati, la nota dell'11 ottobre 2010 con cui l'Autorit ha trasmesso nuovamente a QCNS Cruise Sam copia del ricorso e dell'invito ad aderire, nonch la nota del 10 novembre 2010 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota, datata 19 settembre 2010, con la quale Costa Crociere S.p.A., nel fornire riscontro alle richieste dei ricorrenti, ha trasmesso, in particolare, "le schede ricavate dal () sistema di prenotazione e riportanti, per ciascuno degli interessati, i relativi dati personali" riferiti a diverse crociere organizzate dalla societ resistente; VISTA la nota, datata 2 ottobre 2010, con la quale i ricorrenti, con riguardo al riscontro fornito da Costa Crociere S.p.A., ne hanno eccepito l'incompletezza rilevando che "i dati comunicati non si riferiscono in alcun modo alla crociera "La Magia dell'East Coast" con data d'imbarco 10.04.2010 (vero oggetto del ricorso) () ma si indicano solamente altre crociere a cui gli interessati avevano partecipato in passato nel 2008-2009", chiedendone pertanto l'integrazione; con la medesima nota i ricorrenti hanno altres rappresentato il mancato riscontro alle proprie istanze da parte di QCNS Cruise Sam da ritenersi, secondo quanto affermato dagli stessi, "pacificamente soggetta all'applicazione del d.lgs. 196/2003" in quanto tale societ, pur avendo sede all'estero, opererebbe in Italia attraverso proprie societ; VISTA la nota, datata 18 ottobre 2010, con cui Costa Crociere S.p.A., integrando il precedente riscontro, ha fornito i dati relativi alle crociere effettuate dai ricorrenti nel 2010, precisando di non averle potute comunicare in precedenza "solo a causa di un problema tecnico"; VISTA la nota del 27 ottobre 2010 con cui QCNS Cruise Sam, con sede nel Principato di Monaco, ha trasmesso all'Autorit copia del foglio di prenotazione, sottoscritto dal sig. Giorgio Cappelletti, riferito alla crociera "La magia dell'East Coast", contenente la descrizione di tutte le condizioni convenute tra le parti, nonch copia delle e-mail intervenute tra tale societ e Costa Crociere S.p.A. in ordine al disguido di assegnazione dei voli segnalato dai ricorrenti; VISTA la nota, inviata via fax il 9 novembre 2010, con cui i ricorrenti, nel ribadire l'inidoneit del riscontro fornito da QCNS Cruise Sam, hanno contestato altres la parzialit di quello fornito da Costa Crociere S.p.A. rilevando che, con riferimento ai dati riferiti alle crociere effettuate nell'anno 2010, "essa continua a non comunicare i dati della prima prenotazione oggetto di contestazione"; VISTA la nota, datata 17 novembre 2010, con cui Costa Crociere S.p.A., ad ulteriore completamento di quanto gi comunicato, ha trasmesso ai ricorrenti "i documenti di viaggio, comprensivi di voli aerei, relativi alle due crociere (..) prenotate e/o effettuate nel 2010: Costa Atlantica con partenza 10/04/2010 e Costa Deliziosa con partenza 04/04/2010"; VISTA la nota, trasmessa via fax il 22 novembre 2010, con cui i ricorrenti, nel dichiararsi soddisfatti del riscontro, seppur tardivo, fornito da Costa Crociere S.p.A., hanno altres lamentato la parzialit di quello fornito da QCNS Cruise Sam rilevando come la medesima non abbia "comunicato nessuno dei dati registrati nel proprio database (in cui vi sono le numerose segnalazioni telefoniche del ricorrente)", compresi quelli relativi "ai voli da essa prenotati ai ricorrenti", omettendo altres di fornire indicazioni circa "l'origine dei dati, le finalit e modalit del trattamento e l'indicazione del/dei responsabili" del trattamento; VISTA la nota, trasmessa via fax il 20 dicembre 2010, con cui QCNS Cruise Sam, pur precisando che, essendo la sede legale della societ situata a Monaco, "la normativa in vigore per la gestione dei dati personali quella del Principato di Monaco", ha comunque trasmesso, in riscontro alle richieste avanzate dai ricorrenti, copia dello scambio di corrispondenza intervenuto, nel corso dell'iter di prenotazione del pacchetto vacanze, tra un dipendente della medesima societ e il sig. Giorgio Cappelletti, dichiarando altres "di non essere in grado di produrre altre comunicazioni tra QCNS Cruise e il sig. Cappelletti", n di conservare dati relativi alle conversazioni telefoniche avute con i clienti; RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti di QCNS Cruise Sam dal momento che la societ resistente non risulta stabilita nel territorio di un paese appartenente all'Unione europea e che la stessa ha dichiarato di effettuare il trattamento dei dati esclusivamente attraverso strumenti localizzati in tale paese terzo alla cui normativa risulta soggetta (cfr. art. 5, commi 1 e 2, del Codice); tenuto comunque conto che tale societ ha fornito riscontro alle richieste degli interessati trasmettendo tutta la documentazione posseduta e dichiarando espressamente di non detenere altri dati oltre a quelli comunicati; RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Costa Crociere S.p.A., avendo la societ resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste dei ricorrenti, sia pure solo dopo la presentazione del medesimo, mediante la trasmissione della documentazione contenente i dati richiesti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Costa Crociere S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste avanzate nei confronti di Costa Crociere S.p.A.; b) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di QNCS Cruise Sam; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Costa Crociere S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti. Roma, 23 dicembre 2010
Il presidente Il relatore Il segretario generale |