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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 23 DICEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato al Garante il 30 luglio 2010 nei confronti di T.E.R. s.r.l. (rappresentata e difesa dall'avv. Giulio De Carolis) con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Luca Nisi), ex dipendente della predetta societ, ha ribadito la richiesta, gi avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano conservati in alcune directory (dallo stesso espressamente indicate in un "verbale di riconsegna beni e dati") contenute nell'hard disk del notebook datogli in uso dalla societ e restituito alla stessa a seguito del proprio licenziamento, opponendosi al loro ulteriore trattamento; ci tenuto conto che tali dati non farebbero alcun riferimento all'attivit lavorativa prestata, essendo esclusivamente relativi alla propria vita privata (tra essi, ad esempio, il ricorrente cita "numerose foto delle nipotine (), foto della fidanzata () e di altri parenti e amici, le buste paga recapitate dalla societ T.E.R. s.r.l. in formato elettronico, (), e-mail scambiate con familiari, parenti ed amici a mezzo del proprio indirizzo e-mail personale", per il quale lo stesso ha dichiarato di utilizzare un "client di posta elettronica" distinto da quello utilizzato per la casella di posta attribuitagli dalla societ resistente); rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch il verbale dell'audizione del 27 settembre 2010 e la nota del 12 novembre 2010 con la quale stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento; VISTA la memoria inviata via fax il 23 settembre 2010 con la quale la societ resistente, nel dichiarare che il computer in questione "non stato mai riassegnato ad altri, n stato mai acceso dal momento della consegna da parte del ricorrente a seguito della sospensione dall'attivit lavorativa" e che lo stesso sarebbe "conservato in luogo appartato, dedicato e sicuro presso la sede dell'azienda, a disposizione dell'autorit giudiziaria", ha rappresentato di voler conservare tutti i dati (personali e non) contenuti nel notebook poich gli stessi, a proprio avviso, sarebbero necessari per far valere e difendere in giudizio i propri diritti, costituendo "gli elementi probatori posti a fondamento delle circostanze che hanno prodotto il licenziamento"; in particolare, la societ ha sostenuto che, attraverso "l'account registrato nel computer aziendale ()" del ricorrente emergerebbe "un preciso intento criminoso che coinvolge" alcuni ex dipendenti e soci della resistente e volto "a creare, attraverso attivit di concorrenza sleale, vantaggio illegittimo per s e per altri e precisamente () a spostare le risorse tecniche, economiche ed il know how dell'azienda TER () verso un'altra azienda"; rilevato che, alla luce di ci, la resistente ha rappresentato che "la cancellazione dei dati cos come genericamente richiesta creerebbe una inevitabile compressione delle garanzie di difesa dell'azienda che, sul punto, ha gi avviato denuncia-querela" e che gli stessi dati comunque evidenzierebbero altres "l'illegittimo utilizzo da parte del dipendente dello strumento aziendale" alla luce delle disposizioni impartite al riguardo con regolamento di cui la societ ha allegato copia; VISTA la memoria depositata il 27 settembre 2010 con la quale il ricorrente ha insistito nelle richieste formulate e, allegando copia di alcune sue comunicazioni e-mail depositate dalla societ in un giudizio attualmente in corso a seguito di opposizione a un decreto ingiuntivo relativo al riconoscimento di indennit da fine rapporto, ha ipotizzato che la stessa abbia gi, contrariamente a quanto sostenuto, avuto accesso ai dati conservati nel notebook aziendale; rilevato che il ricorrente ha altres dichiarato di non aver "attivato formale impugnazione del licenziamento innanzi all'Autorit giudiziaria (), avviando semplicemente la preliminare e tassativa procedura di conciliazione innanzi alla competente Direzione provinciale del lavoro" e di non vedere la ragione della paventata "compressione del diritto di difesa" della societ; VISTE le note datate 8 ottobre, 4 e 29 novembre 2010 con le quali la resistente ha ribadito di non aver avuto accesso al notebook del ricorrente, ma di aver recuperato le e-mail in questione da altro "hard disk aziendale di back-up lasciato in azienda da uno dei soci" (accusato poi di concorrenza sleale), ora non pi disponibile, e di averne verificato "in rete" la provenienza e la destinazione (le stesse sarebbero "partite dal computer aziendale affidato al XY e () giunte" al predetto ex socio); rilevato che la resistente ha ribadito di aver operato nel rispetto anche del regolamento aziendale secondo il quale gli strumenti aziendali potevano essere sottoposti "a verifiche e controlli da parte dell'azienda per verificarne il legittimo utilizzo"; VISTE le memorie del 4 novembre, 17 e 20 dicembre 2010 con le quali il ricorrente ha contestato le argomentazioni della controparte e ha sollevato perplessit in ordine alla liceit della raccolta delle informazioni contenute nelle e-mail depositate dall'azienda nel giudizio per il riconoscimento dell'indennit da fine rapporto, ribadendo le proprie richieste; RILEVATO che il datore di lavoro pu riservarsi anche di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. provv. del Garante del 1 marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007 e artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ. ); RITENUTO tuttavia che, nell'esercizio di tale prerogativa, occorre rispettare la libert e la dignit dei lavoratori, nonch, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice; ci tenuto anche conto che tali controlli, indipendentemente dalla loro liceit, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonee a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale; RILEVATO che, nel caso di specie, la societ resistente ha dichiarato di limitarsi a conservare il notebook aziendale che era stato dato in uso al ricorrente e di non aver avuto accesso al suo contenuto e, quindi, ai dati personali che lo riguardano ivi conservati (dichiarazione, questa, della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), intendendo solo lasciarlo a disposizione dell'autorit giudiziaria per le eventuali verifiche nell'ambito di procedimenti giudiziari instaurati e instaurandi dalla societ; RILEVATO che, alla luce della documentazione acquisita in atti e delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, risulta comprovato che l'eventuale accesso da parte della societ resistente alle directory indicate dal ricorrente contenute nel notebook in questione comporterebbe il conseguente trattamento di dati personali estranei all'attivit lavorativa svolta dallo stesso e ci in assenza dei presupposti di liceit del trattamento previsti dalla legge (cfr. artt. 23, 24 e 26 del Codice) e in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni personali di cui all'art. 11 del Codice (cfr. al riguardo, i principi richiamati da questa Autorit nel provvedimento del 1 marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" in G.U. 10 marzo 2007, n. 58); RITENUTO pertanto, alla luce di ci, di dover dichiarare parzialmente fondato il ricorso e, quale misura necessaria a tutela dei diritti del ricorrente ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di dover inibire alla resistente di accedere e di trattare i dati personali del ricorrente contenuti nelle directory dallo stesso indicate nel citato "verbale di riconsegna beni e dati" ed estranei alla sua attivit lavorativa; resta salvo il diritto della resistente di conservare intatto l'hard disk in questione per consentire all'autorit giudiziaria di accedervi laddove necessario, fermo restando quanto disposto dall'art. 160, comma 6, del Codice, con riferimento alle autonome determinazioni da parte della stessa in ordine all'utilizzabilit nell'eventuale procedimento penale dei documenti in esso contenuti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti alla luce della peculiarit della vicenda esaminata; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso e, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, inibisce alla societ resistente di accedere e trattare le informazioni personali relative al ricorrente contenute nelle directory dallo stesso indicate nel citato "verbale di riconsegna beni e dati" ed estranei alla sua attivit lavorativa; b) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 23 dicembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |