Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 16 DICEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 26 luglio 2010, nei confronti di Pitagora B&A s.r.l. in liquidazione e di G. Men s.r.l., da XY, collaboratore a progetto di Pitagora B&A s.r.l. nel periodo 2004-2005, in ordine al trattamento di dati "fiscali (redditi lordi) e contributivi (periodi contributivi) relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e/o di collaborazione intrattenuti dal ricorrente negli anni 2005 e 2006, quindi anche oltre il termine del contratto a progetto con Pitagora," riprodotti in una relazione investigativa realizzata da G. Men s.r.l. e depositata da Pitagora B&A s.r.l. in un procedimento giudiziario avviato dalla medesima nei confronti del ricorrente; rilevato, in particolare, che l'interessato, riprendendo le istanze già avanzate ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto a G. Men s.r.l. di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano contenuti nella predetta relazione investigativa, nonché il rilascio dei file che apparirebbero allegati al rapporto, "come rilevabile dallo stesso documento, e di ogni altra documentazione fiscale e contributiva riferita al ricorrente" e a Pitagora B&A s.r.l. la conferma dell'esistenza e la comunicazione dei dati personali in questione, le informazioni ex art. 7, comma 2, del Codice e, opponendosi all'ulteriore trattamento degli stessi, la loro cancellazione in quanto trattati, a proprio avviso, senza il necessario consenso; rilevato che l'interessato ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 6 agosto 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota dell'8 novembre 2010 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 5 settembre 2010, con cui G. Men s.r.l., nella persona del legale rappresentante, nel ribadire quanto già comunicato al ricorrente in riscontro all'interpello preventivo, ha rappresentato di aver svolto, su incarico della Pitagora B&A s.r.l., verifiche dirette ad "accertare eventuali rapporti di lavoro intrattenuti negli anni 2005/2006 dal sig. XY con diversi soggetti" al fine di consentire la difesa, in sede giudiziaria, dei diritti della società committente; con la medesima nota, la resistente ha altresì ribadito di non poter esaudire le richieste del ricorrente, dichiarando di non detenere più "nei propri archivi, alcun dato personale a lui riconducibile, in quanto nel rispetto dell'attuale normativa (Š) al momento della consegna (Š) della relazione conclusiva degli accertamenti svolti si era provveduto alla distruzione dell'intero fascicolo";

VISTA la nota, datata 18 settembre 2010, con cui Pitagora B&A s.r.l., nel fornire riscontro alle richieste avanzate dall'interessato, ha dichiarato di aver trattato i dati relativi "al signor XY esclusivamente nell'esercizio della sua attività di impresa (Š) su supporto cartaceo e per finalità (Š) strettamente collegate allo svolgimento dell'attività esercitata", rappresentando altresì di aver legittimamente utilizzato tali dati al fine esclusivo dello svolgimento di attività difensive volte ad accertare se il ricorrente avesse prestato attività professionali, presso società diverse dalla Pitagora B&A s.r.l., in violazione del patto di non concorrenza; visto che la società ha altresì segnalato che le informazioni in questione erano contenute nel "rapporto di cui in atti, in formato esclusivamente cartaceo, consistente delle cinque pagine allegate (Š), dal quale risulterebbe, in modo sommario, indiretto e non documentato, che, nel corso dell'anno solare 2005, il XY avrebbe effettivamente prestato attività professionale presso altre imprese"; rilevato altresì che l'assenza di "prove documentali" sarebbe comprovata, a parere della società, anche dal fatto che la stessa ha chiesto "al Tribunale di voler ordinare il sequestro giudiziario di ogni documento utile";

VISTA la nota, datata 24 settembre 2010, con cui il ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha contestato il riscontro fornito da G. Men s.r.l., insistendo sulle proprie richieste; rilevato che, con riferimento al riscontro fornito da Pitagora B&A s.r.l., l'interessato ne ha invece lamentato la parzialità, reputandolo carente dell'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, nonché della trasmissione di copia dei documenti contenuti nei file che risultano allegati al rapporto investigativo realizzato da G. Men s.r.l.;

VISTO il verbale dell'audizione, svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 30 settembre 2010, nel corso della quale il ricorrente, riportandosi integralmente al contenuto del ricorso e della successiva memoria, ha ribadito la richiesta volta a conoscere l'origine dei dati contenuti nella relazione investigativa eseguita da G. Men s.r.l.; rilevato che, nel corso della medesima audizione, G. Men s.r.l. ha rappresentato nuovamente di non disporre più dei dati relativi al ricorrente; analogo riscontro è stato altresì fornito da Pitagora B&A s.r.l. in liquidazione la quale ha confermato l'avvenuta ricezione, da parte di G. Men s.r.l., "dei soli dati contenuti nel rapporto investigativo";

VISTA la nota, pervenuta in data 10 dicembre 2010, con cui Pitagora B&A s.r.l. in liquidazione, nel ribadire la legittimità del trattamento posto in essere, ha precisato, inoltre, di aver trasmesso al medesimo tutti i dati oggetto del ricorso di cui era in possesso, che la documentazione di indagine, prodotta nell'ambito del procedimento giudiziario attualmente pendente tra le parti, "consta dei fogli ivi dattiloscritti" e che "nessun altro foglio, documento e quant'altro, relativo al dr. XY, veniva richiesto e/o allegato a detti documenti come ricevuti dalla s.r.l. G.Men";

VISTA la nota, datata 9 dicembre 2010, con cui G.Men s.r.l. ha ribadito di aver lecitamente acquisito le informazioni riportate nel rapporto investigativo (informazioni peraltro "approssimative e poco circostanziate" e che la stessa dichiara non acquisite da banche dati fiscali, come invece ipotizzato dal ricorrente) e di aver distrutto il fascicolo contenente i dati del ricorrente, successivamente all'avvenuta consegna del medesimo al legale di Pitagora B&A s.r.l.; considerato che la resistente ha chiarito altresì che "l'icona raffigurante dei fogli sovrapposti, presente nel rapporto investigativo, altro non è che un simbolo grafico per distanziare un periodo da un altro" e non testimonia quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la presenza di ulteriori file allegati al predetto rapporto;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di G. Men s.r.l., avendo la stessa completato il riscontro già fornito al ricorrente a seguito di interpello preventivo, ribadendo, tra l'altro, con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere più alcun dato che lo riguarda;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di Pitagora B&A s.r.l. in liquidazione in ordine alle istanze avanzate ex art. 7, commi 1 e 2, del Codice, avendo la società, nel corso del procedimento, integrato il riscontro precedentemente fornito, precisando, tra l'altro di non detenere altri dati personali del ricorrente relativi alla vicenda in questione rispetto a quelli contenuti nel rapporto investigativo già prodotto in giudizio;

RITENUTO di dover dichiarare infondata l'opposizione al trattamento dei dati oggetto di ricorso avanzata dal ricorrente nei confronti di  Pitagora B&A s.r.l. in liquidazione dal momento che i dati in questione risultano essere stati trattati dalla stessa lecitamente senza il consenso dell'interessato, per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. f), del Codice;

RILEVATO, peraltro, che, per il disposto dell'art. 160, comma 6, del Codice, ogni valutazione sull'utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali depositati in giudizio è rimessa esclusivamente all'autorità giudiziaria adita;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti anche in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di G. Men s.r.l.;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Pitagora B&A s.r.l. in liquidazione in ordine alle istanze ex art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

c) dichiara infondata l'opposizione al trattamento avanzata dal ricorrente nei confronti di Pitagora B&A s.r.l. in liquidazione;

d) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 16 dicembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
De Paoli