Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 9 DICEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex artt. 7 e 9, comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY, in qualit di coniuge separata, aveva chiesto alla Punto Service soc. coop. a r.l. che gestisce la Residenza protetta "Felice Conio" (presso la cui struttura il marito era ricoverato ed era in seguito deceduto il 17 gennaio 2009) la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius contenuti nella cartella clinica dello stesso; visto che la medesima, dopo aver appreso del decesso del congiunto, del quale erede, aveva anche scoperto che lo stesso "si era spogliato di ogni bene immobile ed il conto corrente bancario era stato estinto dal cointestatario KW (nipote ex frate del defunto)" ed intendeva, pertanto, verificare, attraverso l'accesso ai dati in questione, le condizioni di salute del defunto ed in particolare se egli fosse in grado di intendere e di volere al momento in cui era avvenuto lo spoglio;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 ottobre 2010 dall'interessata, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bianchi, nei confronti di Punto Service soc. coop. a r.l., con il quale la ricorrente ha ribadito la richiesta formulata nella citata istanza, non avendo ricevuto alcun riscontro in merito;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 ottobre 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota datata 8 novembre 2010 con la quale la resistente ha sostenuto che l'istanza inizialmente proposta dalla ricorrente era volta ad ottenere copia della cartella clinica del congiunto ZW; a tale istanza la resistente aveva risposto con nota del 26 settembre 2009 comunicando di non poter consentire il rilascio della cartella clinica in forza dell'art. 92, comma 2, lett. b) del Codice che consentirebbe "l'accesso da parte di soggetti diversi dall'interessato () soltanto se la situazione giuridica che si intende tutelare con la richiesta di accesso di rango almeno pari ai diritti dell'interessato"; rilevato che la resistente ha preso atto, attraverso la nota del 1 ottobre 2009 inviata dalla ricorrente che l'istanza era stata proposta ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice, ma, in merito al provvedimento del Garante del 25 settembre 2008 citato dalla ricorrente, ha rilevato che in quella fattispecie il ricorrente aveva chiesto di accedere ai dati contenuti nella cartella clinica della defunta sorella (e non il rilascio dell'intera cartella clinica) in virt di un'esigenza di tutela della propria salute; rilevato, infine, che la resistente ha precisato che al momento dell'ingresso presso la citata struttura il de cuius aveva nominato quale parente delegato il fratello KW il quale ha esercitato tale funzione fino al decesso di ZW;

VISTO il verbale di audizione del 10 novembre 2010 nel quale la ricorrente ha precisato "che la richiesta fatta dalla sig.ra XY unicamente ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice ()" al fine "di accedere ai dati personali del sig. ZW contenuti nella cartella clinica detenuta dalla Punto Service, e in particolare riferiti al giorno 12 dicembre 2005"; rilevato che nel corso della stessa audizione la resistente si dichiarata disponibile "a rilasciare certificazione da parte del direttore sanitario circa il mantenimento dell'autonomia cognitiva per il periodo interessato dal ricorso";

RILEVATO che la ricorrente legittimata ad accedere ai dati personali relativi al coniuge defunto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, che (a prescindere dallo status di erede) riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (posizione e ragioni cui ha pi volte fatto riferimento la ricorrente); rilevato che l'art. 92, comma 2, del Codice, cui ha fatto riferimento la resistente nelle note del 26 settembre 2009 (precedente al ricorso), nonch nella nota dell'8 novembre 2010, disciplina la diversa ipotesi della richiesta di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di persone diverse dall'interessato (o comunque diverse, come nel caso di specie, dal soggetto che si trovi nella particolare situazione legittimante di cui all'art. 9, comma 3, del Codice); rilevato che l'odierna ricorrente ha pertanto, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, il diritto di accedere ai dati personali riguardanti il marito defunto, senza dover fornire giustificazioni documentali della necessit di ottenere tali informazioni, come invece previsto nella diversa ipotesi di cui al citato art. 92 (o dover dimostrare che i diritti fatti valere siano di rango pari a quelli della persona cui si riferiscono i dati); rilevato che tale diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente tuttavia all'interessato di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice, la sola comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l'omissione di tutto ci che non costituisce dato personale dell'interessato (cfr. art. 10, commi 4 e 5, del Codice);

RITENUTO, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che Punto Service soc. coop. a r.l. dovr consentire alla ricorrente, nei limiti e secondo le modalit di cui al citato art. 10, l'accesso ai dati personali relativi al defunto coniuge ZW contenuti nella cartella clinica relativa allo stesso, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto, in ragione del mancato riscontro alle richieste dell'interessata, di porli a carico di Punto Service soc. coop. a r.l., nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Punto Service soc. coop. a r.l., nei limiti e secondo le modalit di cui all'art. art. 10 del Codice, di consentire alla ricorrente l'accesso ai dati personali relativi al coniuge defunto contenuti nella cartella clinica conservata dalla struttura, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Punto Service soc. coop. a r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 dicembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli