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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 2 DICEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante presentato in data 12 luglio 2010 nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., con il quale XY (domiciliato presso l'avv. KW) ha lamentato l'illiceit del trattamento dei propri dati personali posto in essere dalla predetta societ che aveva pignorato fino all'importo di 23.687,07 le somme depositate sui conti correnti intestati al ricorrente aperti presso due filiali della Cassa di Risparmio del Veneto site in Verona; pertanto, il medesimo interessato ha chiesto la cancellazione ed il blocco di tali dati, opponendosi altres al loro ulteriore trattamento; visto che il ricorrente ha chiesto altres di conoscere l'origine dei dati riferiti a tali conti correnti oltre al rimborso delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 luglio 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva nota del 25 ottobre 2010 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota fatta pervenire il 15 settembre 2010 con la quale la societ resistente ha affermato che: a) in data 29 marzo 2004 l'avv. XY, in qualit di professionista, ha stipulato con Vodafone Omnitel N.V. un contratto di utenza telefonica per aziende; b) in seguito, avendo il ricorrente omesso il pagamento di diverse fatture, il legale della resistente, avv. Adriana Romoli, incaricata del recupero del credito, dopo avergli intimato il pagamento delle somme dovute, ha ottenuto dal Tribunale di Milano decreto di ingiunzione di pagamento delle somme in questione; c) perdurando l'inadempimento del ricorrente, la resistente ha dato incarico al citato legale di avviare l'azione esecutiva promuovendo inizialmente un pignoramento mobiliare presso la residenza anagrafica del ricorrente, che si rivelato, tuttavia, infruttuoso; d) in seguito, "ai soli fini del recupero del credito," la resistente "ha dato incarico alla societ Reporting System s.r.l. () di effettuare una ricerca patrimoniale in merito ai conti correnti del debitore, identificato attraverso i suoi dati anagrafici, la residenza anagrafica () ed il domicilio fiscale ()", che "ha portato ad individuare l'esistenza dei due conti correnti che hanno poi formato oggetto di pignoramento" presso terzi, procedura "che tuttora in atto"; e) i dati bancari in questione "sono stati utilizzati ai soli fini del procedimento di pignoramento e, una volta comunicati al legale, sono stati cancellati e non risultano pertanto presenti negli archivi di Vodafone"; e) il trattamento dei dati in questione " stato effettuato, nel rispetto dell'art. 24, comma 1, lett. f) , d.lgs. 196/2003, al solo scopo di far valere in sede giudiziaria il diritto di credito maturato da Vodafone () nel rispetto dei principi di liceit, correttezza e pertinenza", ed anche in conformit con i principi delineati dal Garante con il provvedimento del 30 novembre 2005 sull'attivit di recupero crediti; VISTA la nota inviata il 20 settembre 2010 e la successiva comunicazione del 15 novembre 2010 con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto esprimendo anche le proprie perplessit circa la liceit delle modalit di raccolta dei dati da parte dell'agenzia "Reporting System s.r.l." incaricata dalla resistente; VISTA la nota inviata il 22 ottobre 2010 con la quale la societ resistente, nel ribadire quanto gi rappresentato nella nota del 15 settembre 2010 e la piena legittimit del proprio operato ha sottolineato che "gli avvocati e i soggetti che esercitano un'attivit di investigazione privata autorizzata in conformit alla legge possono utilizzare lecitamente e secondo correttezza () i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, banche dati e gli atti , dichiarazioni informazioni acquisite nell'ambito delle indagini difensive", secondo quanto previsto dal codice di deontologia e buona condotta di settore; RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di blocco e cancellazione dei dati in questione riferiti all'interessato, nonch l'opposizione al loro trattamento, dal momento che gli stessi non risultano, allo stato, trattati dalla resistente in violazione di legge, in quanto dalla stessa utilizzati per legittime finalit di tutela del diritto di credito; rilevato, peraltro, che, essendo la procedura di pignoramento in questione attualmente oggetto di contenzioso giurisdizionale, per il disposto dell'art. 160, comma 6 del Codice, ogni valutazione sull'utilizzabilit degli atti contenenti i dati personali in questione rimessa esclusivamente all'autorit giudiziaria adita; RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati bancari in questione, tenuto conto dei riscontri forniti dalla resistente nel corso del procedimento; RILEVATO che restano impregiudicati i diritti che il ricorrente potr, se del caso, esercitare nei confronti dell'agenzia "Reporting System s.r.l." che non parte del presente procedimento; RITENUTO congruo compensare integralmente le spese tra le parti in ragione dei riscontri forniti dal titolare del trattamento nonch in relazione alla specificit della vicenda; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di blocco e cancellazione e all'opposizione al trattamento; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla restante richiesta; c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Roma, 2 dicembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |