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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 2 DICEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 ottobre 2010 presentato da Caterina Mautone nei confronti di New Bigol Press Agency; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 ottobre 2010 con la quale questa Autoritˆ ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione, tra l'altro, alla mancata sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, nonchŽ alla mancata allegazione della prova del versamento dei diritti di segreteria; CONSIDERATO che la ricorrente non ha regolarizzato il ricorso nei termini precisati nella predetta nota; RITENUTA la necessitˆ di dichiarare l'inammissibilitˆ del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; DICHIARA l'inammissibilitˆ del ricorso. Roma, 2 dicembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |