Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 2 DICEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 4 ottobre 2010 presentato da Caterina Mautone nei confronti di New Bigol Press Agency;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 ottobre 2010 con la quale questa Autoritˆ ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione, tra l'altro, alla mancata sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, nonchŽ alla mancata allegazione della prova del versamento dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che la ricorrente non ha regolarizzato il ricorso nei termini precisati nella predetta nota;

RITENUTA la necessitˆ di dichiarare l'inammissibilitˆ del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

DICHIARA

l'inammissibilitˆ del ricorso.

Roma, 2 dicembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli