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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 25 NOVEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 6 luglio 2010 nei confronti di Cassa di risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. con il quale Acav di Umberto Bertolini & C. s.a.s., in persona del liquidatore unico Umberto Bertolini, nel ribadire le istanze formulate in sede di interpello preventivo, ha chiesto la comunicazione "gratuita" in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano riferiti ad alcuni rapporti di conto corrente intercorsi con l'istituto bancario resistente; ci contestando la richiesta di rimborso spese avanzata dall'istituto medesimo in virt della disciplina di cui al d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario); la societ ricorrente ha chiesto, altres, la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 luglio 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, il verbale dell'audizione tenutasi il 30 luglio 2010 presso la sede dell'Autorit, nonch la nota del 20 ottobre 2010 con cui stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota, datata 22 luglio 2010, con la quale la banca resistente, ritenendo applicabile, nel caso di specie, la disciplina dettata in materia dal Testo Unico Bancario (d.lg. 385/1993), ha contestato l'ammissibilit della richiesta della ricorrente in quanto la stessa riguarderebbe la "duplicazione di documenti gi periodicamente inviati alla societ cliente" in relazione ai quali "l'art. 119 del TUB prevede il rilascio di copia () a spese" del medesimo; la banca resistente ha, tra l'altro, rilevato di aver gi fornito, prima della proposizione dell'interpello preventivo, copia di parte della documentazione richiesta previo versamento da parte dell'interessata delle somme dovute a titolo di rimborso spese, precisando che "il cliente () ha sempre dichiarato la propria volont di far fronte ai rimborsi () richiesti almeno fino all'inversione di posizione formulata con la lettera dell'8 marzo 2010 ed il successivo ricorso"; VISTE le note, datate 19 e 20 ottobre 2010, con cui l'istituto resistente ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di "aver provveduto ad inviare () i file contenenti i movimenti relativi ai rapporti di conto corrente che la () Acav di Umberto Bertolini & C. s.a.s. ha intrattenuto e movimentato con la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno dal 2001"; VISTA la nota, datata 29 ottobre 2010, con cui la societ ricorrente ha lamentato la parzialit del riscontro ricevuto eccependo che la banca resistente avrebbe trasmesso "parte della documentazione richiesta (), carente dei dati precedenti al 2001, di alcuni rapporti di conto corrente, nonch omettendo le informazioni in forma intellegibile relative ai fogli competenze ed ai documenti contrattuali dei rapporti di conto intrattenuti dal ricorrente con la Banca"; la ricorrente ha pertanto ribadito le richieste avanzate con l'atto introduttivo del procedimento; VISTA la nota, datata 5 novembre 2010, con cui l'istituto bancario, richiamando una precedente comunicazione inviata all'interessata in data 3 novembre 2010, contesta quanto affermato dalla medesima in ordine alla "presunta omissione di informazioni", precisando come, ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, non vi sia "alcun obbligo in capo alla Banca di fornire copia di atti o documenti bancari"; il titolare ha altres rilevato di aver "fornito i dati che, dopo complesse operazioni (), riuscita ad estrapolare, fermo restando che" la ricorrente "nella sua comunicazione dell'8/03/2010 non specifica alcunch in merito al periodo al quale i dati richiesti si riferiscono e chiede espressamente anche copia dei contratti"; la resistente ha inoltre evidenziato di aver comunque "pi volte () informato l'interessato che copia della documentazione a disposizione presso la propria filiale () previo pagamento delle spese"; RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall'Autorit (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all'interessata contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest'ultima richiesta l'art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all'art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facolt di fornire riscontro "attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza di accesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti; RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l'interessata chiesto, tramite l'interpello preventivo, la comunicazione di dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altres che il diritto di ottenere tali dati, cos come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati bancari (riferiti ad estratti conto dei conti correnti a partire dal 2001) che l'istituto resistente ha dichiarato di aver comunicato, come confermato dalla ricorrente; RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso relativamente ai restanti dati richiesti dall'interessata, con particolare riguardo a tutti quelli contenuti nei contratti, negli scalari, nei fogli riepilogo competenze e nei documenti connessi, nonch, rispetto ai dati gi comunicati, a quelli anteriori all'anno 2001, qualora posseduti dalla banca; ci tenuto conto dell'inidoneit del riscontro fornito, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, da parte dell'istituto bancario resistente che ha, peraltro, condizionato la disponibilit dei predetti dati al versamento di una somma a titolo di rimborso spese ai sensi del Testo Unico Bancario; ritenuto pertanto, di dover ordinare a Cassa di risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A. la comunicazione alla ricorrente, secondo le modalit indicate dall'art. 10 del Codice, dei dati bancari richiesti tenuto conto del limite decennale di conservazione della documentazione cui fa riferimento il d.lg. 385/1993 (Testo Unico in materia bancaria) entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cassa di risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai dati gi comunicati dall'istituto bancario resistente; b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei restanti dati richiesti con particolare riguardo a tutti quelli contenuti nei contratti, negli scalari, nei fogli riepilogo competenze e nei documenti connessi, nonch, rispetto ai dati gi comunicati, quelli anteriori all'anno 2001 qualora posseduti dalla banca, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data sessanta; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Cassa di risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A. la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 25 novembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |