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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 10 NOVEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 17 giugno 2010, presentato dall'avv. KW rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Cafagna nei confronti dell'avv. XY e dell'avv. JK, rappresentate e difese dall'avv. Matteo Bianchini con il quale la ricorrente -ribadendo le istanze gi proposte ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)- ha chiesto la cancellazione dei dati personali, anche sensibili, che la riguardano contenuti in un documento depositato dall'avv. JK, in qualit di legale dell'avv. XY, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Varese; ci, nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione svoltosi a seguito del contenzioso promosso dall'avv. XY nei confronti del Comune di XX (di cui quest'ultima dipendente al pari della stessa ricorrente che responsabile dell'ufficio legale del citato Comune) e "relativo alla valutazione finalizzata al trattamento economico accessorio denominato "produttivit" per l'anno 2008"; rilevato che l'avv. KW si anche opposta all'ulteriore trattamento di tali dati che fanno riferimento alle proprie assenze relative agli anni 2006, 2007 e 2008 (suddivise per motivo dell'assenza: malattia, parto, allattamento, ecc.) ed ha chiesto anche il risarcimento dei danni subiti; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 giugno 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato le resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota del 29 settembre 2010, con la quale l'Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, ha disposto la proroga del termine per la decisione; VISTA la nota inviata in data 19 luglio 2010 e la successiva memoria inviata in data 21 luglio 2010 con le quali le resistenti hanno sostenuto la liceit del trattamento dei dati personali che riguardano la ricorrente posto che: 1) il contenzioso tra l'avv. XY ed il Comune di XX (consistente in due tentativi obbligatori di conciliazione ex artt. 65 e 66 del d.lg. n. 165/2001 e in un ricorso al T.A.R.) "si fondano sul presupposto () dell'esistenza di una profonda discriminazione (vero e proprio mobbing) () all'interno dell'Ufficio legale del Comune di XX, in primis e per iniziativa dell'avv. KW () a tutto danno () dell'avv. XY"; b) lo stesso contenzioso oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione nell'ambito del cui procedimento stato depositato il documento contenenti i dati riferiti alle assenze della ricorrente, unitamente ad altri documenti contenenti dati relativi alle assenze di altri dipendenti, trae origine dalla contestata "violazione dei generali principi di coerenza, parit di trattamento ed uniformit nella valutazione dei dipendenti sottoposti a controllo" (ivi compresa l'avv. KW, in qualit di responsabile dell'ufficio legale al quale era assegnata l'avv. XY, e, soggetta ella stessa –"e non gi immune- a ben precisi criteri di valutazione"); c) i dati personali in questione sono stati acquisiti all'esito di un procedimento di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 con istanza inoltrata in data 17 settembre 2009 al Comune di XX e "motivata sul presupposto di doversi difendere in relazione a tutta una serie di provvedimenti assunti dal Comune" nei propri confronti e "ritenuti illegittimi", senza che nell'ambito di detto procedimento sia stata sollevata dalla ricorrente, che ben avrebbe potuto, una qualche opposizione in proposito; d) i dati personali in questione sono stati lecitamente trattati in quanto, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Codice, per il loro trattamento non necessario il consenso in quanto gli stessi sono stati utilizzati per "svolgere attivit difensive ovvero per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria", laddove al trattamento in sede giudiziaria viene equiparato l'utilizzo anche "in una fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio"; e) il trattamento dei dati personali della ricorrente deve ritenersi pertinente e non eccedente rispetto alle esigenze difensive dell'avv. XY in quanto la stessa KW pur in qualit di responsabile, risultava incardinata nell'ufficio legale alla quale era assegnata la XY; f) in ogni caso, pur contestando la natura di dato sensibile dei dati trattati in relazione alla ricorrente, qualora anche ne venisse riconosciuta la natura di dato sensibile il loro trattamento pu essere effettuato, a parere delle resistenti, anche senza il consenso ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c), del Codice, per il c.d. principio del "pari rango" in quanto la resistente XY ha inteso tutelare non solo il diritto al lavoro ma anche il diritto costituzionale alla salute, entrambi compromessi dalle vessazioni subite nell'ambiente lavorativo; VISTA la nota inviata in data 14 settembre 2010 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie posizioni insistendo per l'accoglimento del ricorso; RITENUTO che, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, il ricorso inammissibile atteso che questa Autorit non ha competenza in merito a tali richieste le quali devono essere proposte dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria; RITENUTO di dover invece dichiarare infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste tenuto conto che, alla luce della documentazione prodotta in atti, non risulta che i dati relativi alla ricorrente siano stati trattati in violazione di legge, essendo stati raccolti e depositati nell'ambito di un procedimento pre-contenzioso (chiaramente propedeutico all'instaurazione di una controversia giudiziaria) per far valere diritti della resistente di natura non esclusivamente patrimoniale; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della peculiarit della vicenda; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di risarcimento del danno; b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 10 novembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |