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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 10 NOVEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 27 luglio 2010, presentato da Emanuele Rabissi nei confronti di Motorola S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione alla ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitati aventi contenuto di carattere promozionale, ribadendo quanto già richiesto in sede di interpello preventivo, ha chiesto di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i; rilevato che l'interessato ha sollecitato, altresì, la cancellazione dei dati stessi, opponendosi anche al loro ulteriore trattamento per finalità promozionali ed ha chiesto la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 6 agosto 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; VISTA la nota datata 20 settembre 2010, con la quale la società resistente, nel richiamare il riscontro già fornito in data 18 maggio 2010 in sede di interpello preventivo (di cui ha allegato copia), ha confermato di aver provveduto, già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, "alla rimozione" dei dati personali dell'interessato "dalle nostre banche dati", precisando altresì - ad integrazione dei riscontri precedentemente forniti - che i dati dell'interessato medesimo sono stati acquisiti "al momento della sua volontaria sottoscrizione al nostro servizio di newsletter"; VISTA la nota pervenuta via fax il 24 settembre 2010 con la quale il ricorrente, oltre a sottolineare l'incompletezza del riscontro fornito dalla controparte precedentemente alla proposizione del ricorso (in quanto rispondeva esclusivamente all'istanza di cancellazione "dai database" della resistente) ha affermato di "non avere mai sottoscritto alcun tipo di newsletter di Motorola S.p.A."; VISTA la nota datata 18 ottobre 2010 con la quale la società resistente ha ribadito di avere provveduto alla rimozione dei dati personali dell'interessato dalle proprie banche dati in modo che lo stesso "non riceva più nostre comunicazioni commerciali", specificando anche di non poter fornire informazioni più dettagliate sull'origine dei dati che lo riguardano "poiché le stesse erano conservate su banche dati risalenti nel tempo che al momento non sono più in uso"; RILEVATO che, ai sensi dell'art. 130 del Codice, le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessitano del preventivo consenso dell'interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che la reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l'invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate; RITENUTO comunque di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente a tale istanza già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso dichiarando, con nota del 18 maggio 2010, di avere provveduto "alla rimozione dei dati medesimi dalle proprie banche dati"; RITENUTO di dover invece dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere in ordine alle restanti istanze, avendo la società resistente fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Motorola S.p.A., stante la tardività di un completo riscontro alle diverse istanze formulate dal ricorrente, nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi anche in considerazione della parziale infondatezza del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIŅ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Motorola S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 10 novembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |