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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 4 NOVEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 giugno 2010 presentato da XY nei confronti di Consum.it S.p.A., con il quale il ricorrente, al quale la predetta società aveva inviato una carta di credito mai richiesta operando anche alcuni addebiti sul proprio conto corrente bancario, ha ribadito le richieste, già formulate con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volte, tra l'altro, a ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati (di cui non sarebbe più necessaria la conservazione), chiedendo infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 18 giugno 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la successiva nota del 22 settembre 2010 con cui è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione del ricorso; VISTA la nota datata 15 settembre 2010 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle istanze del ricorrente, ha ricostruito l'accaduto rappresentando che contestualmente al perfezionamento di un contratto di mutuo presso una filiale del Monte dei Paschi di Siena, "in data 21.10.2009 (Š) personale addetto alla filiale proponeva al ricorrente l'apertura di una linea di credito utilizzabile con carta M'Honey Classic emessa dalla società successivamente alla sottoscrizione di un apposito modulo contrattuale", cui ha fatto seguito, nel novembre 2009, l'invio della carta medesima; successivamente, a seguito delle doglianze del cliente, la società resistente effettuava le "doverose verifiche del caso, dalle quali emergeva che l'interessato, in sede di perfezionamento del contratto, non aveva apposto la firma nell'apposito spazio dedicato"; visto che nella medesima nota la resistente ha dichiarato di aver disposto, "in data 23 febbraio 2010, "la chiusura della posizione e la cancellazione dei dati personali dell'interessato conservati presso le nostre banche e l'oscuramento di quelli comunicati ai sistemi di informazioni creditizie"; VISTE le note pervenute via fax il 20 settembre e il 30 settembre 2010, con le quali il ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto, ha lamentato che nella "certificazione rilasciata da Crif S.p.A. in data 1 marzo 2010" - di cui ha allegato copia - risulta ancora presente, seppure indicato come "estinto" in data 23 febbraio 2010, un rapporto di credito con la resistente che in realtà non è mai esistito in quanto "non c'è mai stata da parte sua alcuna richiesta" di carta di credito; VISTO il fax del 26 ottobre 2010 con cui il titolare del trattamento, nell'integrare il riscontro in ordine all'indicazione del responsabile del trattamento designato, ha confermato che la posizione riferita al ricorrente "risulta chiusa in data 23.2.2010 e i dati relativi risultano non visualizzabili"; VISTO il report aggiornato al 27 ottobre 2010, fornito da Crif S.p.A. in riscontro a specifica richiesta di questa Autorità, da cui risulta in capo al ricorrente un rapporto di carta di credito rateale aperto con la società resistente in data 30 novembre 2009 ed estinto in data 23 febbraio 2010; RILEVATO che, alla luce della documentazione acquisita agli atti, il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente che sono stati comunicati al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. nel quale risultano presenti informazioni relative ad un rapporto di credito che non è mai venuto in essere; ritenuto pertanto di dovere ordinare a Consum.it S.p.A. di attivarsi per la cancellazione dei dati personali del ricorrente dal sistema informativo di Crif S.p.A., con specifico riguardo al rapporto di credito di cui al presente ricorso, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; RITENUTO di dover invece dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste, avendo il titolare del trattamento fornito, seppure solo nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle stesse; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Consum.it S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente comunicati al sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. e ordina a Consum.it S.p.A. di attivarsi per la cancellazione degli stessi, con specifico riguardo al rapporto di credito di cui al presente ricorso, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Consum.it S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 4 novembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |