Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 29 SETTEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso al Garante presentato il 14 giugno 2010 dall'impresa KW s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Bellino, nei confronti di Banca CARIME S.p.A., con il quale la ricorrente, nel contestare l'iscrizione delle proprie generalità presso l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d'allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d'Italia a seguito del mancato pagamento di due assegni bancari per mancanza di provvista, ha chiesto il blocco e/o la cancellazione e/o la rettifica di tale iscrizione dal medesimo archivio, sostenendo di non aver potuto provvedere nei termini agli adempimenti di cui alla medesima legge relativamente alla prova del cd. pagamento tardivo per cause imputabili al terzo beneficiario del titolo; rilevato che la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 17 giugno 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la successiva nota del 20 settembre 2010 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 5 luglio 2010 con la quale la resistente, ribadendo quanto già comunicato in riscontro all'interpello preventivo, ha confermato la liceità della segnalazione effettuata, dichiarando di non poter cancellare il nominativo della ricorrente dall'archivio C.a.i. non essendo stata prodotta per tempo l'originale della quietanza di pagamento con firma autenticata del portatore del titolo, come previsto dalle pertinenti disposizioni normative (Legge n. 386 del 15.12.1990 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari", come modificata dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio"); sul punto la resistente ha sostenuto che, in relazione al mancato pagamento dell'assegno emesso in data 3.11.2009 per euro 8.735,53, l'iscrizione nell'archivio C.a.i. ha determinato la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi (dal 14.01.2010 al 13.07.2010) e la segnalazione al Prefetto dell'avvenuta violazione dell'art. 2 della legge n. 386/1990; rilevato che anche il successivo assegno emesso dalla ricorrente in data 28.11.2009 per il medesimo importo per post-datare il pagamento dell'assegno già oggetto di preavviso di revoca risultava emesso in violazione dell'art. 2 della medesima legge n. 386/1990 ed anch'esso in difetto di provvista; rilevato che pertanto la ricorrente è stata iscritta una seconda volta presso l'archivio C.a.i. con conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per un periodo di sei mesi (dal 10.02.2010 al 9.08.2010) e relativa segnalazione al Prefetto; rilevato che la banca ha a suo tempo chiarito alla ricorrente che la documentazione prodotta, seppur inidonea ad impedire l'iscrizione presso l'archivio C.a.i., "avrebbe potuto essere validamente utilizzata (É) al fine di evitare o quantomeno ridurre le conseguenti sanzioni amministrative e pecuniarie da parte del Prefetto territorialmente competente"; RILEVATO che il contestato inserimento dei dati della ricorrente nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all'art. 10-bis della legge n. 386/1990 è avvenuto con modalità che non risultano, sulla base della documentazione in atti, aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (l. 15 dicembre 1990, n. 386), anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d'Italia; rilevato che la prova del pagamento –che deve essere documentato nelle forme e nei termini puntualmente previsti dall'art. 8 della legge n. 386/1990– è stata fornita oltre il termine fissato dall'art. 9-bis della citata legge; rilevato, tuttavia che, allo stato, risulta essere già interamente decorso il periodo di sei mesi in cui viene revocata l'autorizzazione ad emettere assegni e ciò per entrambe le iscrizioni in C.a.i. effettuate dalla banca resistente a carico della ricorrente; RITENUTO, pertanto, che il trattamento dei dati personali della società ricorrente non risulta essere stato effettuato in violazione di legge e che, allo stato, il ricorso deve essere dichiarato infondato; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIń PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso; b) dichiara compensate le spese fra le parti. Roma, 29 settembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |