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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 23 SETTEMBRE 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente e del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso, presentato il 12 maggio 2010, con il quale Jabir Munir, ha ribadito la richiesta, gi avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile, da parte di Banco di Brescia S.p.A., di tutti i dati che lo riguardano inerenti "gli estratti conto per il periodo ()" in cui lo stesso stato correntista presso la predetta banca; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altres, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 maggio 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva nota del 9 luglio 2010 con la quale stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 7 giugno 2010 con la quale la banca resistente ha comunicato di aver gi fornito risposta all'interessato "telefonicamente in quanto tale modalit risultava espressamente indicata quale possibile opzione dallo stesso cliente, al quale stato precisato che la consegna dei duplicati dei documenti sarebbe stata effettuata previo pagamento () in linea con le previsioni dell'art. 119 del TUB in merito al diritto di accesso alla documentazione bancaria"; VISTA la nota inviata via email il 30 giugno 2010 con la quale il ricorrente ha contestato la "richiesta economica" avanzata dalla resistente per il rilascio dei dati in questione; VISTA la nota datata 21 luglio 2010 con la quale la banca resistente ha sostenuto che "il signor Munir non si presentato per il ritiro della documentazione presso la () filiale di Trezzo sull'Adda, n ha formulato alcun'altra richiesta ()", precisando peraltro di aver incaricato il responsabile della predetta filiale "di consegnare le copie degli estratti conto senza richiedere il pagamento delle spese che erano comunque gi state forfettariamente quantificate in misura ridotta"; VISTA la nota inviata via email il 26 luglio 2010 con la quale il ricorrente, nel comunicare che la banca resistente ha "consegnato la documentazione richiesta", ha comunque ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento; RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dall'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo l'istituto di credito resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banco di Brescia S.p.A., stante la tardivit del riscontro, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Banca di Brescia S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 23 settembre 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |