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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 22 LUGLIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO che XY, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Festelli, ha appreso di essere stata segnalata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia ed al sistema di informazioni creditizie (s.i.c.) di Crif S.p.A. in relazione alle sofferenze riferite ad un finanziamento (assistito oltre che da garanzie personali di terzi dalla garanzia del consorzio Ascom Fidi), nonch ad un'apertura di credito per scoperto di conto corrente; visto che la ricorrente ha proposto ricorso al Garante, regolarizzato in data 18 aprile 2010, con cui, ritenendo di aver estinto il proprio debito avendo onorato l'accordo transattivo concluso con la citata banca, ha chiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di cancellare sia dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia che dal s.i.c. di Crif S.p.A. le segnalazioni di sofferenza inerenti rispettivamente il finanziamento e l'apertura di credito con scoperto di conto corrente in questione o, in subordine, di rettificare le segnalazioni gi effettuate evidenziando l'avvenuta estinzione del debito alla data del 30.10.2009; rilevato che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 aprile 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonch la nota dell'11 giugno 2010 con la quale stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 13 maggio 2010 con la quale MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. (quale incaricata da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del recupero del credito nei confronti della ricorrente) ha sostenuto che: 1) l'accordo transattivo proposto dalla ricorrente ed accettato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. prevedeva il pagamento di una somma di euro 4.000,00 da parte della debitrice principale e di euro 5.874,22 da parte del Consorzio di garanzia Ascom Fidi; 2) la ricorrente ha corrisposto la somma di propria spettanza con due versamenti effettuati in data 30.09.2009 (contabilizzato in data 6.10.2009) e in data 30.10.2009 (contabilizzato il 5.11.2009); 3) la Ascom Fidi "ha infine provveduto, in data 12.5.10, al pagamento di quanto di propria competenza, cosicch stato possibile contabilizzare sulla posizione a sofferenza anche il residuo avere, con passaggio a perdita del credito residuo non recuperato", pertanto, soltanto, a decorrere dal 12 maggio 2010, cesser la segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi; VISTA la nota datata 17 maggio 2010 con la quale la ricorrente ha sostenuto di aver estinto ogni propria obbligazione verso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 30.10.2009 posto che, a parere della ricorrente, "la transazione sottoscritta tra le parti non era subordinata ad alcun versamento da parte del Consorzio Fidi garante"; inoltre, la stessa ricorrente ha eccepito che la controparte non avrebbe prodotto alcuna prova documentale della cancellazione della segnalazione in data 12.5.2010; VISTA la nota datata 18 maggio 2010 con la quale Crif S.p.A., dopo aver inizialmente sospeso, in attesa degli esiti delle verifiche presso l'ente interessato, la visibilit dei dati riferiti all'apertura di credito con scoperto su conto corrente, dopo aver ricevuto conferma della correttezza delle informazioni censite, ha provveduto a riattivare la visibilit dei dati in questione che riportano, allo stato, la segnalazione di ritardi non regolarizzati; VISTA la nota datata 19 maggio 2010 e la comunicazione via e.mail del 25 maggio 2010 con la quale MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. ha precisato che: 1) l'originario finanziamento erogato dalla banca prevedeva quale "condizione indispensabile" la concessione della garanzia del Consorzio Ascom Fidi, trattandosi di un'operazione di finanziamento rientrante "nella speciale disciplina della operativit confidi"; 2) l'accordo transattivo, che contemplava obblighi giuridici sia a carico della debitrice principale che del citato Consorzio, di fatto non stato puntualmente onorato n dall'interessata, la quale, anzich corrispondere immediatamente la somma di euro 4.000,00, vi ha provveduto con due versamenti in data 30.09.2009 e 30.10.2010, n dal citato Consorzio che ha effettuato il pagamento soltanto in data 12.5.2010; 3) in ogni caso ha confermato l'avvenuta cessazione della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia a carico della ricorrente con decorrenza dall'ottobre 2009; VISTA la nota datata 8 giugno 2010 con la quale la Banca d'Italia- Divisione Centrale dei Rischi ha dichiarato che nell'ultima rilevazione disponibile a quella data (aprile 2010) non risultano segnalazioni a carico della ricorrente, mentre "per il passato sono presenti segnalazioni della Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. dal 31.03.2009 al 31.10.2009", in quanto le segnalazioni effettuate da tale banca per il periodo 30.11.2009-31.03.2010 sono state successivamente cancellate; VISTA la nota datata 29 giugno 2010 con la quale la ricorrente ha anzitutto sottolineato che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avrebbe omesso di attivarsi per far cancellare la segnalazione di sofferenza dagli archivi di Crif S.p.A.; la ricorrente ha inoltre espresso le proprie perplessit circa l'avvenuta cancellazione della segnalazione della sofferenza in questione dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, allegando a tal fine una visura aggiornata al 15 giugno 2010 le cui risultanze contrasterebbero con quanto assicurato dalla banca resistente; VISTA la nota inviata via e.mail in data 8 luglio 2010 con la quale MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., in risposta alle contestazioni sollevate dalla ricorrente, nel ribadire la correttezza dei dati censiti nella Centrale dei rischi in relazione alla ricorrente, ha fornito le necessarie spiegazioni circa la lettura dei dati stessi confermando che: 1) alla data del 31.10.2009 il saldo segnalato pari a euro 15.947= 17.947 (importo a sofferenza) – 2.000(primo versamento dalla ricorrente) stato rettificato a zero; 2) il saldo segnalato alla data del 30.11.2010 pari a 13.947= 15.947 – 2.000 (secondo versamento della ricorrente) viene ugualmente rettificato a zero; 3) alla data del 31.12.2009 il saldo segnalato pari a 14.304 (13.947 di capitale pi 356,90 di interessi) viene parimenti rettificato a zero cosiccome nei mesi successivi "viene correttamente indicato il saldo presente al momento (cio quello segnalato) e la relativa rettifica a zero"; 4) quanto all'importo del residuo di euro 8.072, invece, che deve essere obbligatoriamente segnalato alla Centrale dei rischi secondo le vigenti disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, lo stesso viene segnalato a zero, per passaggio a perdita, in quanto credito non recuperato in sede transattiva; VISTE le note datate 3 giugno 2010, 8 luglio 2010 e 13 luglio 2010 con le quali Crif S.p.A. ha dichiarato che, all'esito delle verifiche presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha provveduto ad aggiornare la posizione riferita all'apertura di credito con scoperto di conto corrente (indicata come "fido di conto", accordato in data 1 settembre 2007) che, allo stato, risulta censito quale rapporto estinto con regolarizzazione delle sofferenze avvenuta in data 30 ottobre 2009; RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di Crif S.p.A., avendo le stesse provveduto a rettificare le segnalazioni di sofferenza censite a carico della ricorrente presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia ed il s.i.c. di Crif S.p.A. (in relazione al finanziamento e all'apertura di credito con scoperto di conto corrente) dando evidenza dell'avvenuta regolarizzazione delle sofferenze a decorrere dal 30.10.2010, cosiccome richiesto dalla ricorrente medesima; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento in ragione della peculiarit della vicenda; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Crif S.p.A.; b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Roma, 22 luglio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |