Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 22 LUGLIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 7 giugno 2010 nei confronti della Guardia di Finanza–Reparto tecnico logistico amministrativo KW e Comando regionale KW con il quale XY (appuntato in servizio presso la Compagnia G. di F. di ZJ), ribadendo un'istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avanzata il 2 aprile 2010, ha chiesto la cancellazione delle informazioni personali relative alle "diagnosi di malattia dal proprio foglio matricolare, detenuto presso i suddetti Comandi, con decorrenza 1¡ gennaio 2009"; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 giugno 2010, con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTE le note anticipate via fax il 24 e 25 giugno 2010 (nonchŽ la successiva comunicazione del 29 giugno 2010) con le quali il Reparto tecnico logistico amministrativo KW della Guardia di Finanza e il Comando regionale KW della medesima hanno comunicato di aver aderito alle richieste del ricorrente, eliminando dal foglio matricolare che lo riguarda le informazioni relative alle diagnosi a partire dal 1¡ gennaio 2009;

VISTA la nota pervenuta il 25 giugno 2010 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro ottenuto e ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento, nel corso del procedimento, aderito alle richieste dell'interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Guardia di Finanza nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300, euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della Guardia di Finanza, la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 luglio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli