Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DELL'8 LUGLIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 10 maggio 2010 nei confronti di Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., in qualit di editore del sito internet www.unita.it, con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Calzi, in relazione alla pubblicazione nell'archivio storico on line del quotidiano di un articolo, risalente al KW, contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo era stato coinvolto, ha chiesto, tra l'altro, ribadendo in parte le istanze gi avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, l'adozione di misure idonee ad inibire la reperibilit del predetto articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito della testata giornalistica resistente; l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla sua reputazione, personale e professionale, dalla presenza in rete di notizie non pi "attuali" riferite "ad un procedimento penale che, negli anni successivi, ha trovato definizione ed ampio ridimensionamento"; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 maggio 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota, anticipata via fax in data 16 giugno 2010, con la quale Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., rappresentata dall'avv. Giuseppe Macciotta, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver dapprima provveduto ad adottare idonee misure volte ad "eliminare la visibilit della notizia ai soggetti che non tentassero di prenderne visione all'interno del sito del quotidiano", aggiungendo di aver successivamente "eliminato la visibilit dell'articolo anche per i visitatori del sito";

VISTA la nota inviata via fax il 28 giugno 2010 con cui il ricorrente ha dichiarato di non avere "pi interesse alla prosecuzione del ricorso avendo () ottenuto, attraverso l'interdizione dell'indicizzazione degli articoli (), la tutela dei propri diritti in precedenza lesi";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del Codice, avendo il ricorrente -preso atto dei riscontri forniti dalla societ resistente- manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del medesimo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Roma, 8 luglio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli