Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 16 GIUGNO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 16 marzo 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Angiolini, si opposto all'ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione e cessazione di numerose societ in cui lo stesso ricorrente ha rivestito cariche gestionali, nell'ambito di ogni report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente le societ in questione; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali dati sarebbe eccedente e non pertinente perch nel "Dossier Persona Approfondito" riferito allo stesso si associano ai dati relativi a quest'ultimo informazioni pregiudizievoli riferibili a terzi, appunto le societ interessate, nelle quali il ricorrente ha ricoperto cariche gestionali, senza considerare che, nella maggioranza dei casi, gli eventi pregiudizievoli si sono verificati in epoca successiva al recesso dalle cariche e che in ogni caso nessuna azione di responsabilit personale mai stata promossa nei confronti del ricorrente in relazione alla gestione di tali societ; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 marzo 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 27 aprile 2010 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria pervenuta in data 13 aprile 2010 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto tali dati sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved Group S.p.A.; rilevato che i dati in questione sono esatti ed aggiornati; rilevato, in particolare, che, secondo la societ resistente, la pertinenza delle informazioni riguardanti le societ in questione sarebbe evidente dato che "le societ -dichiarate fallite- nelle quali il soggetto interessato ha ricoperto incarichi gestionali" non possono essere considerate da Cerved Group S.p.A. come un'entit terza rispetto allo stesso giacch "non pu essere, infatti, la avvenuta o meno dichiarazione di fallimento la linea di discrimine che conferisce il requisito di terziet ad un determinato dato" e tenuto anche conto che il fine dell'attivit di Cerved, in quanto societ di informazioni commerciali, quello di fornire "un quadro completo di tutte le attivit economiche che hanno riguardato il soggetto interessato", anche di quelle pregresse; tenuto, infine, conto che tali informazioni vengono riportate "come puro fatto storico presente nei pubblici registri" senza che Cerved le prenda in considerazione nell'indice valutativo riferito al ricorrente tanto che nella Sezione Controlli Automatici Eventi Pregiudizievoli riportato "Nessun evento da segnalare", mentre l'indice ISEPR (Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti) risulta "Nullo";

VISTE la memoria di replica pervenuta in data 22 aprile 2010 e le controdeduzioni pervenute in data 19 maggio 2010 con cui il ricorrente e la resistente hanno rispettivamente ribadito le proprie argomentazioni difensive;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che, con riferimento ad alcuni trattamenti effettuati da Cerved Group S.p.A., questa Autorit ha adottato un provvedimento generale in data 30 ottobre 2008; rilevato tuttavia che tale provvedimento stato dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Roma n. 21109 del 16 ottobre 2009, anche se per profili non attinenti al merito delle prescrizioni con lo stesso adottate da questa Autorit rispetto ai trattamenti svolti dalla societ resistente;

RILEVATO, altres, che negli ultimi mesi il medesimo Tribunale di Roma ha esaminato diverse opposizioni proposte da Cerved Group S.p.A. avverso le decisioni con le quali il Garante, accogliendo i ricorsi degli interessati, aveva affermato la violazione da parte della stessa Cerved del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice); visto che il predetto Tribunale si pronunciato con diverse sentenze che, in alcuni casi, hanno accolto le opposizioni proposte, mentre, in altri, hanno confermato le decisioni del Garante, determinando in tal modo un'obiettiva situazione di incertezza per gli operatori del settore ed i soggetti interessati;

RILEVATO che l'ampiezza e la complessit dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un elevato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualit dei dati trattati;

RILEVATO che l'Autorit sta approfondendo con l'A.N.C.I.C. (Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali) le problematiche connesse ai trattamenti di dati in tale settore al fine di verificare la possibilit di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque; ci, allo scopo di garantire l'osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati;

RITENUTA quindi la necessit di disporre, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, nelle more della definizione di tali criteri e indirizzi, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione e cessazione delle societ in cui il ricorrente ha rivestito cariche gestionali laddove figurino direttamente associate a XY e della conseguente visibilit di tali informazioni nel citato "Dossier persona" riferito al ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alle medesime societ;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarit della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, nelle more della definizione di criteri e indirizzi uniformi per il settore delle informazioni creditizie, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione e cessazione delle societ in cui il ricorrente ha rivestito cariche gestionali laddove figurino direttamente associate a XY e della conseguente visibilit di tali informazioni nel citato "Dossier persona" riferito al ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alle medesime societ;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 16 giugno 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli