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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 19 MAGGIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 9 febbraio 2010 con il quale Domenico Suppa (rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro), ribadendo l'istanza gi precedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto a Unicredit Banca di Roma S.p.A. di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione relativa da un rapporto di conto corrente; il ricorrente ha chiesto altres la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 febbraio 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonch la nota dell'8 aprile 2010 con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 26 febbraio 2010 con cui la banca resistente, nel comunicare i dati personali del ricorrente dalla medesima detenuti, ha dichiarato di "aver gi soddisfatto la () richiesta di documentazione" avendo consegnato, in data 26 ottobre 2009, "i duplicati degli estratti conto relativi all'intero arco temporale degli ultimi dieci anni (dal 01.01.1999 al 31.12.2008), come peraltro () confermato () per le vie brevi" dall'interessato; ci bench la relativa richiesta, secondo quanto affermato dall'istituto bancario, dovesse intendersi "formulata ai sensi dell'art. 119, 4 comma, del d.lg. 01.09.1993 n. 385 che () attribuisce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"; VISTA la nota inviata via fax il 5 marzo 2010 con cui il ricorrente ha contestato la veridicit di quanto dichiarato dal titolare del trattamento comunicando che "la banca, contrariamente a quanto affermato nella nota del 22.02.2010, non ha mai messo a disposizione i dati richiesti e contenuti nella documentazione sottoscritta dal correntista contenente le condizioni economiche applicate al rapporto, nonch quelli contenuti negli estratti conto e riassunti a scalare riferiti al periodo antecedente il 30.01.99 e successivi al 30.06.2001"; il ricorrente ha pertanto insistito nelle richieste formulate con l'atto di ricorso; VISTA la nota inviata via e-mail il 22 marzo 2010 con cui il titolare del trattamento ha ribadito quanto dichiarato in precedenza in ordine all'avvenuta consegna di copia della documentazione richiesta dal ricorrente (in particolare dei duplicati degli estratti conto relativi al periodo dall'01.01.1999 al 31.12.2008), facendo rilevare come, sulla base della legislazione vigente, gli istituti di credito non abbiano l'obbligo di conservare "la documentazione contabile ultradecennale"; VISTA la nota del 31 marzo 2010 con cui il ricorrente, contestando il riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha rinnovato le proprie richieste; VISTA la nota datata 15 aprile 2010 con cui la banca resistente, confermando quanto gi comunicato con le note precedenti, ha dichiarato che "la banca ha consegnato al cliente in data 28.10.2009 detta documentazione (duplicati estratti conto dal 01.01.1999 al 31.12.2008) eccezionalmente a titolo gratuito e, per tale ragione, non ha acquisito formale ricevuta; evento comunque confermato dalla controparte alla banca per le vie brevi"; VISTA la nota inviata via e-mail il 20 aprile 2010 con cui il ricorrente, eccependo di aver ricevuto "solo i dati personali contenuti nei documenti contabili relativi al periodo 30.01.99 – 30.06.2001", ha chiesto di ottenere la comunicazione dei restanti dati relativi "all'intero periodo di vigenza del rapporto"; RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall'Autorit (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall'interessato, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest'ultima richiesta l'art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all'interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all'art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facolt di fornire riscontro "attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza di accesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti; RILEVATO che, nel caso di specie, risulta pertanto applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l'interessato chiesto la comunicazione di dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altres che il diritto di ottenere tali dati, cos come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1 settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali; RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover ritenere fondato il ricorso, ai sensi dell'art. 150, secondo comma, del Codice, non avendo la banca resistente (che pure ha fornito le informazioni relative al periodo 30.01.1999 - 30.06.2001 precisando di non conservare pi i dati riferiti alle operazioni anteriori al 1999) prodotto elementi atti a dimostrare o, quanto meno, a far presumere, l'avvenuto integrale riscontro di quanto richiesto dal medesimo (quale ad esempio un'attestazione di avvenuta comunicazione sottoscritta dall'interessato); ritenuto pertanto, tenuto conto del limite decennale di conservazione della documentazione cui il d.lg. 385/1993 (Testo Unico in materia bancaria) vincola gli istituti di credito, di dover ordinare a Unicredit Banca di Roma S.p.A. di comunicare al ricorrente, secondo le modalit indicate dall'art. 10 del Codice, i dati bancari relativi al contratto di conto corrente al medesimo intestati riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2001 e la data in cui stata avanzata formale richiesta al titolare del trattamento tramite interpello preventivo (18.11.2009) entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; RITENUTA la necessit di compensare le spese fra le parti in ragione della peculiarit della vicenda esaminata; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara fondato il ricorso e, per l'effetto, ordina a Unicredit Banca di Roma S.p.A. di comunicare al ricorrente, in forma intelligibile, i dati bancari relativi al contratto di conto corrente al medesimo intestati riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2001 e la data in cui stata avanzata formale richiesta al titolare del trattamento tramite interpello preventivo (18.11.2009) entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all'Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data; b) dichiara compensate le spese fra le parti. Roma, 19 maggio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale |