Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 6 MAGGIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Claudio Filippi vice segretario generale;

VISTO il ricorso presentato l'11 marzo 2010 nei confronti di R.C.S. Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Maria Cinquemani, in relazione alla pubblicazione nell'archivio storico on-line del citato quotidiano di un articolo del KW dal titolo "ZY", nel ribadire le istanze gi avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto: in via principale, la cancellazione dei dati personali contenuti nell'articolo oggetto di contestazione in quanto relativo ad una notizia "non rispettosa della reale successione e contestualizzazione dei fatti incriminati, n associata ad alcuna successiva notizia dell'evoluzione della vicenda giudiziaria"; in via subordinata, "l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che i dati personali" contenuti nel predetto articolo, "siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca"; il tutto con la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota anticipata via fax in data 7 aprile 2010, con la quale la resistente ha dichiarato di aver gi "provveduto alla compilazione del file "robots.txt" segnalando cos a tutti i motori di ricerca la propria intenzione di non vedere pi indicizzato l'articolo ()" contestato;

VISTA la nota inviata via fax il 15 aprile 2010, con la quale il ricorrente ha ha dichiarato, tra l'altro, che il proprio interesse "pu ritenersi nella sostanza soddisfatto ()" dal riscontro ricevuto dalla resistente;

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalit giornalistiche, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell'articolo inserito nell'archivio storico on-line dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libert di ricerca, cronaca e critica storica; e ritenuto, quindi, che tale trattamento, che non necessita del consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, e che pu essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove gli stessi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, la richiesta formulata in via principale dal ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dall'articolo contenuto nell'archivio storico on-line del quotidiano, risultando lecito il trattamento effettuato consistente nella mera riproduzione di un articolo formulato in modo conforme ad un corretto esercizio del diritto di cronaca;

RITENUTO invece di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta formulata in via subordinata volta ad ottenere l'adozione delle misure idonee ad escludere l'indicizzazione dell'articolo in questione tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire riscontro alla richiesta, mediante compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol", con modalit che stata pi volte riconosciuta adeguata da questa Autorit per garantire l'interessato (che non persona nota) da una indiscriminata acquisibilit in rete dei dati che lo riguardano relativi ad una vicenda di cronaca, molto risalente nel tempo, nella quale era stato coinvolto;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti nell'articolo giornalistico pubblicato all'interno dell'archivio storico on line dell'editore resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta volta a far adottare all'editore misure tecniche idonee per evitare l'indicizzazione dell'articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito dell'editore;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 6 maggio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il vice segretario generale
Filippi