Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 27 APRILE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 20 gennaio 2010 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Santo Palmisano) si opposto all'ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di KW s.r.l. nell'ambito del "Dossier Persona" e di ogni altro report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente la predetta societ; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali dati non sarebbe lecito perch nel "Dossier persona approfondito" del ricorrente si associano ai dati relativi all'interessato anche eventi pregiudizievoli (il fallimento) che si riferiscono a terzi (KW s.r.l.); ci, tenuto, inoltre, presente che il fallimento di KW s.r.l., per il quale il ricorrente ha rivestito la carica di amministratore, stato dichiarato in data 7 dicembre 2004; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2010 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 12 marzo 2010 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 15 febbraio 2010 e la successiva memoria inviata in data 2 marzo 2010 con le quali la resistente (rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha dichiarato di non poter aderire alla richiesta del ricorrente posto che il trattamento dei dati relativi allo stesso non sarebbe effettuato in modo illecito; ci, in quanto tali dati sono esatti ed aggiornati, come riportato nel Registro imprese della Camera di commercio di riferimento; rilevato che tali dati sono anche indicati in modo corretto ed idoneo nell'ambito del Dossier persona del ricorrente in quanto il dato relativo al fallimento della KW s.r.l. non viene direttamente riferito alla persona del ricorrente (il quale non viene mai indicato, n potrebbe apparire quale soggetto fallito), ma viene riportato in un apposito riquadro di una specifica sezione del Dossier concernente le informazioni su procedure (attuali o pregresse) riferite alla societ con cui in essere uno stretto legame in relazione sia alla rilevante carica rivestita dal ricorrente (Amministratore unico) sia alle partecipazioni dallo stesso (50%) possedute nell'impresa; rilevato che il trattamento di dati sarebbe pertinente e non eccedente atteso che l'oggetto dell'attivit di Cerved consiste nel fornire servizi informativi volti a consentire "ai clienti di conoscere e verificare adeguatamente la () affidabilit a livello economico e commerciale di una persona" attraverso "la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attivit commerciali dei singoli operatori economici"; rilevato, inoltre, che, secondo la societ resistente, la pertinenza di tali informazioni assumerebbe rilievo sotto il profilo del ruolo (Amministratore unico) ricoperto dal ricorrente all'interno di KW s.r.l. e dell'entit della quota di partecipazione al capitale della stessa (50%), dato che, attraverso tale carica e tale partecipazione azionaria, il ricorrente si trovato nella condizione di esercitare un controllo sulla direzione della societ stessa;

VISTA la memoria di replica inviata in data 17 febbraio 2010 con la quale il ricorrente ha ritenuto il riscontro fornito dalla resistente non soddisfacente ed ha ribadito le proprie richieste, sottolineando, in particolare, "che tutte le argomentazioni svolte da Cerved S.p.A. al fine di avvalorare la legittimit del proprio operato presuppongono che la societ KW s.r.l. () sia ancora attiva" mentre il fallimento stato dichiarato chiuso nell'ottobre 2009 con conseguente scioglimento ed estinzione della societ;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che, con riferimento ad alcuni trattamenti effettuati da Cerved Group S.p.A., questa Autorit ha adottato un provvedimento generale in data 30 ottobre 2008; rilevato tuttavia che tale provvedimento stato dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Roma n. 21109 del 16 ottobre 2009, anche se per profili non attinenti al merito delle prescrizioni con lo stesso adottate da questa Autorit rispetto ai trattamenti svolti dalla societ resistente;

RILEVATO, altres, che negli ultimi mesi il medesimo Tribunale di Roma ha esaminato diverse opposizioni proposte da Cerved Group S.p.A. avverso le decisioni con le quali il Garante, accogliendo i ricorsi degli interessati, aveva affermato la violazione da parte della stessa Cerved del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice); visto che il predetto Tribunale si pronunciato con diverse sentenze che, in alcuni casi, hanno accolto le opposizioni proposte, mentre, in altri, hanno confermato le decisioni del Garante, determinando in tal modo un'obiettiva situazione di incertezza per gli operatori del settore ed i soggetti interessati;

RILEVATO che l'ampiezza e la complessit dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un'attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un elevato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualit dei dati trattati;

RILEVATO che l'Autorit sta approfondendo con l'A.N.C.I.C. (Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali) le problematiche connesse ai trattamenti di dati in tale settore al fine di verificare la possibilit di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque; ci, allo scopo di garantire l'osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in tema di pertinenza e non eccedenza dei dati;

RITENUTA quindi la necessit di disporre, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, nelle more della definizione di tali criteri e indirizzi, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi dell'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KW s.r.l. laddove figuri direttamente associata a XY e della conseguente visibilit di tale informazione nel citato "Dossier persona" riferito al ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima societ;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, nelle more della definizione di criteri e indirizzi uniformi per il settore delle informazioni creditizie, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi dell'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KW s.r.l. laddove figuri direttamente associata a XY e della conseguente visibilit di tale informazione nel citato "Dossier persona" riferito al ricorrente e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima societ;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 27 aprile 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
De Paoli