Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 27 APRILE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTE le istanze ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avanzate con note datate 11 ottobre 2009 e 21 dicembre 2009 da XY (maresciallo ordinario in servizio presso la Compagnia G. di F. di KW) nei confronti della Guardia di Finanza, Compagnia di KW, con le quali l'interessato aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nei documenti custoditi agli atti del predetto reparto, con particolare riferimento a "note, relazioni, lettere di trasmissione, corrispondenza tra reparti del Corpo ed enti esterni, atti di polizia giudiziaria () per cui non vige pi l'obbligo di riservatezza ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice ()"; rilevato che l'interessato aveva anche chiesto di conoscere l'origine dei dati, le finalit, la logica e le modalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del/i responsabile/i e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualit di responsabili o di incaricati; visto che l'interessato aveva chiesto, altres, la cancellazione dei dati contenuti nella "nota di rilievo n. ZZ del YY" in quanto, a suo avviso, trattati in violazione di legge (con relativa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi); rilevato che, con nota datata 31 dicembre 2009, la Compagnia di KW aveva dato un primo riscontro a tali richieste fornendo, tra l'altro, un riassunto sintetico dei dati che riguardano il ricorrente "trattati nel periodo successivo al 19.1.2009" (avendo in tale data l'interessato presentato analoga istanza di accesso "alla quale stato dato riscontro con apposito verbale opportunamente redatto in data 9 febbraio 2009");

VISTO il ricorso pervenuto in data 22 gennaio 2010, con il quale il ricorrente, sostenendo di aver ottenuto una risposta inidonea dal titolare del trattamento, ha ribadito la richiesta di ottenere copia di tutta la documentazione, ivi compresa quella antecedente al 20.1.2009; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 gennaio 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota dell'11 marzo 2010, con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 19 febbraio 2010 con la quale il Comando provinciale della Guardia di Finanza di QY, nel richiamare la nota del 31.12.2009 con cui aveva gi riscontrato la richiesta di accesso formulata dal ricorrente, ha fornito ulteriori ragguagli sulle richieste del ricorrente; in particolare, precisando che il Comando di Compagnia, tenuto conto del "circoscritto arco temporale di riferimento" (dal 20.1.2009 al 21.12.2009) e della "esiguit della documentazione reperita", e avendo la "necessit di garantire () la tutela dei soggetti terzi, menzionati negli atti oggetto di accesso", dopo aver provveduto ad escludere la documentazione contenente i dati rispetto ai quali non pu essere esercitato il diritto di accesso ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h) del Codice, ha effettuato una estrapolazione dei dati personali che riguardano il ricorrente comunicandoli allo stesso su supporto cartaceo; ci, tenendo anche conto della necessit di garantire la riservatezza di quegli atti che "concernono esclusivamente l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento" (art. 8, comma 4, del Codice); visto che nella medesima nota il titolare del trattamento ha altres precisato che, per quanto attiene le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. rilasciate al ricorrente dalla Procura militare di HJ in data 27.10.2009 e dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di QY in data 4.12.2009 e aventi esito negativo, le stesse non rappresentano in alcun modo un valido presupposto per "svincolare i documenti sottratti all'accesso per la decadenza del segreto investigativo connesso alle indagini"; rilevato poi che, con riferimento all'istanza di cancellazione dei dati contenuti nella "nota di rilievo" n. ZZ, il Comando provinciale resistente, nel sostenere la liceit del loro trattamento in quanto gli stessi sarebbero stati comunicati ad altri reparti del Corpo per le finalit connesse al rapporto d'impiego, ha comunque sottolineato l'inammissibilit della richiesta rappresentando che la stessa costituiva "allegato di un carteggio confluito in un contesto processuale gravato dal segreto investigativo" e, peraltro, gi sottratto all'accesso - ex art. 8, comma 2, lett. h) - del Codice nell'ambito della richiesta del ricorrente del 19 gennaio 2009 cui seguita la redazione del verbale datato 9.2.2009 (di cui stata allegata copia); 

VISTE le note pervenute il 16 febbraio 2010 e l'8 marzo 2010 con le quali il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dal Comando provinciale ed ha ribadito la richiesta di ottenere "copia di tutti i documenti di interesse ()" e, in particolare, "la visione completa dei documenti mai partecipati () elencati nella nota n. XX del JJ per la loro comprensione in forma intellegibile" nonch la cancellazione dei dati contenuti "nella nota di rilievo n.()";

VISTA la nota anticipata via fax il 31 marzo 2010 con la quale il titolare del trattamento, nell'affermare di avere "comunicato all'interessato tutti i dati personali relativi all'attivit lavorativa dallo stesso svolta che sono nella propria disponibilit ()", ha precisato che, per quanto attiene i documenti elencati nella nota n. 693654 del 31.12. 2009, relativamente ad alcuni di essi stata omessa l'analitica comunicazione "esclusivamente per quella documentazione (inequivocabilmente individuata da numero e data di protocollo) gi in possesso dell'istante in quanto dallo stesso consegnata all'amministrazione e allo stesso notificata, i cui contenuti risultano pertanto integralmente a lui noti (); rilevato che il Comando provinciale, nella medesima nota, ha ricostruito le diverse occasioni nelle quali sono state comunicate informazioni all'interessato sia presso il medesimo Comando provinciale (documentazione "che constava di n. 1300 pagine"), sia presso altri Comandi dipendenti;

CONSIDERATO che l'art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorch questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice, l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, imponendo al medesimo titolare di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi e fermi restando i limiti all'esercizio del diritto di accesso previsti dall'art. 8, commi 2 e 4;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che, in ordine alla richiesta del ricorrente di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro in merito;

RITENUTO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato contenuti nella nota di rilievo n. YY, il ricorso deve essere dichiarato infondato, tenuto conto che il loro trattamento non risulta effettuato in violazione di legge, trattandosi di dati utilizzati in riferimento all'ordinario espletamento dell'azione di comando del responsabile del reparto presso il quale l'interessato presta servizio;

RITENUTO congruo compensare integralmente le spese tra le parti in ragione dei riscontri forniti dal titolare del trattamento prima e dopo la presentazione del ricorso nonch in relazione alla specificit della vicenda;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati riferiti al ricorrente;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati contenuti nella nota di rilievo n. n. 272546/08;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 27 aprile 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli