Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 22 APRILE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 gennaio 2010, presentato da XY, rappresentato e difeso dallĠavv. Italo Signore, nei confronti di Societˆ trasporti pubblici di Terra dĠOtranto (S.t.p.) S.p.A., con il quale il ricorrente, dipendente della medesima societˆ con mansioni di conducente di automezzi per il trasporto di persone, ha ribadito lĠistanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento a quelli relativi ai turni di servizio giornalieri (ivi compresa la specificazione degli orari di inizio e di fine turno, del luogo di partenza e di destinazione e della relativa distanza) effettuati nel periodo compreso tra il 1Ħ settembre 2001 e il 10 aprile 2007; visto che il ricorrente ha altres“ chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti dĠufficio e, in particolare, la nota del 22 gennaio 2010  con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dellĠart. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dellĠinteressato, nonchŽ la successiva nota del 9 marzo 2010 con cui, ai sensi dellĠart. 149, comma 7, del Codice,  stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 5 febbraio 2010 con la quale la societˆ resistente, nel rappresentare che "i turni di servizio (É) sono suscettibili di continue modifiche correlate alle mutate esigenze dellĠutenza servita, oltre a problemi di viabilitˆ e percorsi di linea" e che "tali variabili (É) determinano annualmente la realizzazione di una imponente documentazione la cui conservazione comporterebbe notevoli difficoltˆ di carattere sia operativo che logistico", ha dichiarato che la stessa "decorso lĠanno di riferimento, non  pi nella disponibilitˆ della societˆ (É)" che "non la conserva in nessuna forma";

VISTA la nota pervenuta via fax il 15 febbraio 2010 con la quale il ricorrente, nel sottolineare che ai sensi "dellĠart. 26 e dellĠart. 21 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i libri o fogli paga e i libri matricola devono essere contrassegnati e numerati dallĠInail e devono essere conservati dal datore di lavoro per dieci anni", ha affermato che "sarebbe sufficiente che la S.T.P. consegnasse almeno la fotocopia dei moduli preventivamente contrassegnati e numerati dallĠInail dove gli uffici della stessa societˆ riportano mensilmente tutti i turni (indicandoli con le varie sigle, ad es. Lv6 per la residenza di Leverano) effettuati ogni giorno dal lavoratore con lĠindicazione, altres“, delle ore lavorate";

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 febbraio 2010 (e la successiva comunicazione dellĠ8 marzo 2010) con la quale il titolare del trattamento, nel ribadire che "la documentazione richiesta non  pi nella propria disponibilitˆ", ha sottolineato come il ricorrente, nella memoria del 13 febbraio 2010 abbia "modificato lĠoggetto della richiesta e del ricorso confondendo, artatamente, i turni di servizio con altra documentazione (fogli paga e libri matricola) dei quali chiede, per la prima volta, la consegna"; visto che nella medesima nota la resistente ha affermato che la normativa richiamata dal ricorrente " stata abrogata (É) e É, attualmente, lĠobbligo di conservazione  disciplinato dallĠart. 6 del d.m. 9.7.2008";

VISTE le note pervenute via fax il 24 febbraio 2010 e il 19 marzo 2010 con le quali il ricorrente ha sottolineato di non avere modificato lĠoggetto della propria richiesta e "di non avere mai chiesto la consegna dei libri paga e libri matricola" ma di avere soltanto affermato che "sarebbe sufficiente che la societˆ resistente consegnasse almeno la fotocopia dei moduli preventivamente contrassegnati e numerati dallĠINAIL dove gli uffici della stessa societˆ riportano mensilmente tutti i turni effettuati dai lavoratori"; visto che nella medesima nota il ricorrente, nel precisare che "ai sensi dellĠart. 6 del d.m. 9.7.2008 il datore di lavoro ha lĠobbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dellĠultima registrazione (É) e che tale obbligo  esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito allĠentrata in vigore della semplificazione di cui allĠart. 39 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112", ha ribadito le proprie richieste anche "in considerazione della precedente pronuncia del Garante del 19 dicembre 2008 (É) confermata dal Tribunale di Lecce che, con sentenza 462 del 24.2.2010 che si allega, ha rigettato lĠopposizione proposta dalla Societˆ trasporti pubblici di Terra dĠOtranto S.p.A.";

CONSIDERATO che i dati personali richiesti dallĠinteressato fanno riferimento a informazioni relative allĠordinaria gestione del rapporto di lavoro che possono essere legittimamente oggetto, come nel caso di specie, di una richiesta di accesso ex art. 7 del Codice; visto che tale richiesta  stata correttamente formulata come richiesta di accesso volta ad ottenere la trasposizione in forma cartacea delle informazioni relative a determinate modalitˆ della prestazione lavorativa;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dellĠart. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e che tale richiesta non consente invece allĠinteressato di chiedere copia integrale di tali documenti; la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti  peraltro prevista, dallĠart. 10, comma 4, del Codice, previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui lĠestrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

CONSIDERATO, alla luce delle risultanze istruttorie, che i dati personali richiesti risultano tuttora esistenti e possono essere rinvenuti nella documentazione che il titolare del trattamento  tenuto a conservare in adempimento di un obbligo di legge (artt. 4, 6 e 7 del d.m. 9 luglio 2008);

RITENUTO, alla luce di ci˜, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare alla resistente di consentire al ricorrente (nei limiti e secondo le modalitˆ di cui al citato art. 10) lĠaccesso ai dati personali che lo riguardano con particolare riferimento ai turni di servizio giornalieri effettuati nel periodo compreso tra il 1Ħ settembre 2001 e il 10 aprile 2007, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dando conferma dellĠavvenuto adempimento a questa Autoritˆ entro il medesimo termine;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dellĠammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare lĠammontare delle spese e dei diritti inerenti allĠodierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Societˆ trasporti pubblici di Terra dĠOtranto S.p.A. stante lĠinidoneitˆ del riscontro fornito, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di consentire allĠinteressato, nei limiti e secondo le modalitˆ di cui allĠart. 10 del Codice, lĠaccesso ai dati personali che lo riguardano relativi ai turni di servizio giornalieri effettuati nel periodo compreso tra il 1Ħ settembre 2001 e il 10 aprile 2007, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, dando conferma dellĠavvenuto adempimento a questa Autoritˆ entro il medesimo termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 lĠammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 400 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Societˆ trasporti pubblici di Terra dĠOtranto S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 aprile 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli