Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 22 APRILE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO che, a parere di Alessio Brizi, Fastweb S.p.A. avrebbe effettuato l'attivazione del servizio denominato "Parla+Naviga" a seguito di un colloquio telefonico avvenuto in data 9 ottobre 2009 nel corso del quale il medesimo interessato avrebbe manifestato semplicemente un interesse per tale particolare offerta commerciale; vista l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 7 del d.lg. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) nei confronti di Fastweb S.p.A. con la quale l'interessato aveva chiesto la conferma dell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, nonch di conoscere l'origine dei dati, le finalit, le modalit e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato, nonch i soggetti cui i dati possono essere comunicati o diffusi o che possono venirne a conoscenza; rilevato che l'interessato, opponendosi al trattamento dei propri dati per fini pubblicitari, aveva chiesto altres la cancellazione dei dati e l'attestazione che tale operazione fosse portata a conoscenza di coloro ai quali tali dati erano stati comunicati o diffusi;

VISTO il ricorso ex art. 145 del Codice presentato in data 15 gennaio 2010 con il quale il ricorrente ha ribadito tali richieste nei confronti di Fastweb S.p.A. chiedendo, altres, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2010, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 9 marzo 2010 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 10 febbraio 2010 con la quale la societ resistente ha comunicato al ricorrente i dati che lo riguardano acquisiti anche nel corso del citato colloquio telefonico del 9 ottobre 2009 precisando che, a seguito di tale contatto, avendo interpretato l'interesse mostrato dal ricorrente per le proprie offerte commerciali come consenso a perfezionare un contratto, aveva "erroneamente" generato una richiesta di attivazione del servizio telefonico sull'utenza del ricorrente, richiesta che era stata comunque cancellata gi in data 5 novembre 2009; la societ resistente ha in proposito dichiarato che i dati che riguardano il ricorrente "sono stati cancellati da tutti i database aziendali e da ogni altro data base utilizzato da soggetti terzi (agenzie, Call center) di cui si avvale Fastweb per le attivit promozionali"; la stessa societ ha infine fornito riscontro alle altre richieste formulate dal ricorrente;

VISTA la nota datata 10 marzo 2010 con la quale il ricorrente, nel sottolineare di non avere ancora ricevuto la copia della registrazione del colloquio telefonico del 9 ottobre 2009, pi volte richiesta, anche precedentemente alla richiesta di cancellazione dei dati, ha ribadito la richiesta di copia di tale registrazione "o, in mancanza, un'adeguata spiegazione dell'impossibilit di ottenerla";

VISTA la nota datata 23 marzo 2010 con la quale la societ resistente ha precisato che i dati personali che riguardano il ricorrente, incluso il "verbal order", sono stati cancellati dai propri archivi aziendali, nonch da quelli utilizzati da soggetti terzi di cui la societ si avvale per le proprie attivit promozionali;

VISTA l'ulteriore nota datata 1 aprile 2010 con la quale il ricorrente ha espresso dei dubbi in ordine a quanto asserito dalla resistente nella nota del 23 marzo 2010 posto che in data 30 marzo 2010, quindi successivamente alla conferma da parte di Fastweb S.p.A. della cancellazione dei dati che lo riguardano, avrebbe ricevuto sul proprio numero di cellulare un messaggio sms con il quale lo si avvisava che la sua richiesta di invio della registrazione era stata inviata "a chi di competenza";

VISTA la nota datata 12 aprile 2010 con la quale la resistente ha nuovamente confermato di aver cancellato i dati del ricorrente a suo tempo acquisiti, incluso il "verbal order", dai propri archivi aziendali, nonch da quelli utilizzati da soggetti terzi di cui la societ si avvale per le proprie attivit promozionali; la resistente ha inoltre precisato che i dati relativi all'anagrafica ed al telefono cellulare del ricorrente erano, fin dal febbraio 2010, a disposizione della societ in quanto comunicati dallo stesso ricorrente, quali dati di contatto, nell'azione intentata dinanzi al Co.re.com. Umbria (vicenda attualmente gestita dall'Ufficio Legale di Fastweb S.p.A.), e per tale motivo risultavano disponibili al Customer Care il quale, in data 30 marzo 2010, "ha provveduto ad inviare l'sms standard di presa in carico della () richiesta" di invio della registrazione;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice avendo la societ resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A., stante la tardivit del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 22 aprile 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
De Paoli