Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 1Ħ APRILE

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA lĠistanza del 4 dicembre 2009 inviata, ai sensi dellĠart. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), a Newmediaplan s.r.l. con cui Valerio Di Stefano ha chiesto, con riguardo ad una registrazione, eseguita dallĠinteressato, sul sito denominato "Clickpoint.it" gestito dalla societˆ resistente, di avere conferma dellĠesistenza dei dati personali che lo riguardano presso gli archivi della resistente, di averne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le finalitˆ, le modalitˆ e la logica su cui si basa il loro trattamento, il responsabile del trattamento eventualmente designato, nonchŽ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con la medesima istanza, lĠinteressato si  opposto allĠulteriore utilizzo dei dati che lo riguardano, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato il 22 dicembre 2009 nei confronti di Newmediaplan s.r.l. con la quale Valerio Di Stefano, lamentando il mancato riscontro allĠistanza ex art. 7 del Codice, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti dĠufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2010 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dellĠart. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dellĠinteressato, nonchŽ la nota del 15 febbraio 2010 con la quale, ai sensi dellĠart. 149, comma 7,  stata disposta la proroga dei termini relativi al procedimento;

VISTA la nota inviata via fax il 27 gennaio 2010 con la quale Newmediaplan s.r.l.  ha precisato che "i dati (...) acquisiti sono relativi alla (É) prestazione dĠopera occasionale" che sarebbe stata fornita dal ricorrente "mediante sottoscrizione del (É) contratto telematico", assicurando che "i dati raccolti (anagrafica e dati strettamente necessari alla prestazione) sono stati utilizzati per le sole finalitˆ del contratto, internamente e verso le societˆ al cui programma pubblicitario" lĠinteressato avrebbe chiesto di aderire; con la medesima nota la resistente ha altres“ comunicato di "aver provveduto a bloccare lĠaccessibilitˆ" dellĠaccount associato al ricorrente, nonchŽ "ogni uso commerciale dei dati del medesimo", specificando che "i dati anagrafici e le informazioni associate alla sua prestazione saranno invece conservati per fini amministrativi nei termini di legge";

VISTA la nota pervenuta il 3 febbraio 2010 con la quale lĠinteressato, nel contestare la necessitˆ della conservazione, a fini amministrativi, dei dati personali che lo riguardano "non avendo mai percepito nessuna cifra per la prestazione occasionale a beneficio della controparte", ha in particolare evidenziato lĠeccedenza, rispetto a tali finalitˆ, della conservazione dellĠindirizzo di posta elettronica appartenente al medesimo, circostanza confermata "dal fatto che richiedendo in automatico al sistema una nuova password per lĠaccesso allĠindirizzo di posta elettronica (É) la richiesta viene regolarmente evasa dal sistema automatico di "Password Recovery";

VISTA la nota inviata via fax il 17 marzo 2010 con cui la resistente, nel rilevare che "lĠarchiviazione dei dati per fini amministrativi  (É) necessaria per effetto della sottoscrizione di un contratto telematico", ha confermato che "lĠanagrafica del sig. Di Stefano non  attualmente gestita" dalla societˆ, chiarendo come "la procedura di recupero password", riferita dal ricorrente, sia in realtˆ "una procedura informatica inerte in quanto lĠaccount non  accessibile nonostante lĠinvio della mail richiesta (É)" dal medesimo;

RILEVATO che i dati del ricorrente attualmente conservati dal titolare del trattamento risultano essere stati lecitamente acquisiti dal medesimo in occasione della sottoscrizione, da parte dellĠinteressato, di un contratto telematico inerente i servizi offerti dalla societˆ resistente; tenuto conto del fatto che tali dati appaiono lecitamente conservati per le finalitˆ di documentazione  amministrativa connesse al predetto contratto, nei termini di legge;

RITENUTO, alla luce di ci˜, di dover dichiarare infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano attualmente conservati dalla societˆ resistente;

RITENUTA la necessitˆ di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dellĠart. 149, comma 2, del Codice, con riguardo alle ulteriori richieste avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo nel corso del procedimento; ci˜ in particolare assicurando, in ordine allĠopposizione allĠulteriore trattamento manifestata dal ricorrente, di aver provveduto ad inibire qualunque utilizzo a fini commerciali dei dati personali che lo riguardano;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dellĠammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, lĠammontare delle spese e dei diritti inerenti allĠodierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Newmediaplan s.r.l., stante la tardivitˆ del riscontro, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 lĠammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Newmediaplan s.r.l., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 1Ħ aprile 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale reggente
De Paoli