5Provvedimento del 18 febbraio 2010
Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 18 FEBBRAIO 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato l'11 novembre 2009 nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "Corriere della Sera", con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Dierna, in relazione alla pubblicazione, nell'archivio on-line del citato quotidiano, di un articolo del KW, dal titolo "ZY", contenente dati personali che la riguardano, ha ribadito la richiesta (gi avanzata con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali) volta a ottenere, "alternativamente o congiuntamente": 1) l'aggiornamento e/o la rettifica dell'articolo; 2) la cancellazione "dall'articolo () delle parti contenenti dichiarazioni non aggiornate"; la ricorrente, in particolare, ha lamentato il pregiudizio subito a causa dell'incompletezza dell'informazione fornita dal quotidiano che, all'epoca dei fatti, avrebbe dato risalto alla "notizia dell'emissione del mandato di cattura () e del relativo procedimento () senza, per, dare conto delle ulteriori vicende processuali che () riconoscevano la sig.ra XY completamente estranea alle vicende per le quali stata tratta in giudizio", pregiudizio attualmente amplificato dall'inserimento del medesimo articolo nell'archivio informatico del quotidiano, come tale "facilmente accessibile a chiunque"; la ricorrente ha chiesto altres la liquidazione delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 16 novembre 2009  con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, il verbale dell'audizione tenutasi presso la sede dell'Autorit in data 14 dicembre 2009, nonch la nota del 29 dicembre 2009 con cui stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 3 dicembre 2009 con cui la resistente, al fine di favorire il contemperamento tra la necessit di preservare l'integrit dell'archivio on-line del quotidiano e la tutela dei soggetti citati negli articoli in esso conservati, ha rappresentato la propria disponibilit "a porre in essere quanto gi pi volte prescritto dal Garante alla nostra societ, ovvero a chiedere la rimozione dai motori di ricerca presenti su web dell'articolo di cui la ricorrente ha lamentato la pubblicazione";

VISTA la memoria datata 9 dicembre 2009 con la quale l'interessata, pur apprezzando la disponibilit manifestata dalla resistente, ha rappresentato l'inadeguatezza del riscontro fornito dalla medesima evidenziando come il "pregiudizio in corso di patimento dalla ricorrente del tutto estraneo al sistema dei motori di ricerca, di cui infatti non si fatta alcuna menzione nel ricorso" e ribadendo, dunque, le richieste contenute nel ricorso introduttivo volte ad ottenere "l'aggiornamento dell'articolo mediante nota, o postilla () in grado di rendere edotto chiunque lo legga delle vicende processuali successive a quelle narrate nell'articolo" o, al pi, "la cancellazione dall'articolo () delle parti suscettibili di recare pregiudizio attuale" alla ricorrente;

VISTA la nota datata 11 dicembre 2009 con cui la resistente ha contestato la fondatezza delle richieste avanzate dall'interessata rilevando la legittimit del trattamento posto in essere sia, a suo tempo, per finalit giornalistiche, che, attualmente, per finalit di documentazione storica di fatti appartenenti al passato, come tale non assimilabile ad una "nuova pubblicazione o diffusione" di informazioni, per aversi la quale sarebbe necessaria la sussistenza dell'ulteriore requisito della attualit delle medesime; n del resto, a parere dell'editore, tale caratteristica pu ritenersi insita, come invece sostenuto dalla ricorrente, nella "facilit con la quale una notizia, legittimamente diffusa e conservata, sarebbe reperibile, stante la sua collocazione () nell'archivio informatico"; quest'ultimo, infatti, svolge, al pari delle emeroteche per le edizioni cartacee, una funzione di raccolta di informazioni e pertanto "deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni e nella loro originaria forma e contenuto", rendendo, comunque, "immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratti di vicenda passata";

VISTA la nota datata 14 dicembre 2009 con cui l'interessata, chiarendo che oggetto di contestazione non la rispondenza a verit dei fatti narrati nell'articolo originariamente pubblicato, ha specificato di non aver mai richiesto la cancellazione dell'articolo dal predetto archivio, quanto piuttosto "l'integrazione della pagina web concernente l'articolo in questione con l'aggiornamento della vicenda giudiziaria che" l'ha coinvolta o, in ogni caso l'adozione di misure idonee in grado di preservarla "dal pregiudizio tuttora in corso di patimento, quali () l'oscuramento del nome della ricorrente"; ci tenendo conto del fatto che "attraverso la consultazione telematica le possibilit che terzi vengano a conoscenza della vicenda () di gran lunga pi ampia" ed escludendo espressamente l'idoneit, a tal fine, della deindicizzazione dell'articolo dai comuni motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, ritenuta misura "inutile posto che, digitando il nome della ricorrente sui pi comuni motori di ricerca, non vi sono link che rimandino all'articolo in questione";

VISTA la nota datata 29 gennaio 2010 con cui la societ resistente, su richiesta dell'Autorit, ha specificato di non aver adottato misure idonee a rimuovere tale indicizzazione, in quanto la proposta avanzata in tal senso era comunque "subordinata alla rinuncia, da parte della ricorrente, alle altre richieste in via principale, offerta che non stata accettata dalla stessa";

RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l'odierno ricorso, in origine effettuato per finalit giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell'archivio on line del quotidiano del testo dell'articolo a suo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalit, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell'interessato;

RILEVATO che, con riguardo all'istanza di aggiornamento dei dati contenuti nell'articolo su cui verte l'odierno ricorso, le richieste della ricorrente appaiono legare le ragioni del pregiudizio subito alla potenzialit diffusiva del mezzo utilizzato, ovvero l'archivio informatico on-line del quotidiano, anche se da verifiche effettuate digitando il nome della ricorrente sui comuni motori di ricerca, il predetto articolo, ad oggi, non risulta indicizzabile dall'esterno, riducendo considerevolmente il rischio che possano venire lesi i diritti dell'interessata in virt di una diffusione del medesimo eccedente i limiti insiti nelle finalit dell'archivio;

RITENUTO, alla luce di ci, di dover dichiarare infondata la richiesta di aggiornamento dei dati riferiti alle vicende giudiziarie dell'interessata non potendosi disporre un intervento modificativo e/o integrativo del contenuto di un articolo che, nato come espressione di libera manifestazione del pensiero, ad oggi legittimamente conservato, per finalit di documentazione, all'interno di un archivio che, bench informatizzato, svolge pur sempre la medesima funzione degli archivi cartacei;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati personali della ricorrente (sia pure del solo nominativo) dall'archivio on line del quotidiano, stante la liceit di tale trattamento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta volta ad ottenere l'aggiornamento dei dati personali dell'interessata contenuti nell'articolo oggetto di contestazione;

b) dichiara infondata la richiesta della ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano contenuti nell'articolo medesimo;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 febbraio 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale reggente
De Paoli