|
Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DELL'11 FEBBRAIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; VISTO il ricorso al Garante presentato il 3 novembre 2009 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY e KW (rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Monti) si sono opposti all'ulteriore trattamento dei dati personali che li riguardano ove associati al fallimento di XX s.r.l. nell'ambito dei "Dossier Persona" e di ogni altro report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente la societ XX s.r.l.; visto che, a parere dei ricorrenti, il trattamento di tali dati sarebbe non pertinente ed eccedente rispetto agli scopi cui il trattamento stesso finalizzato ("fornire informazioni commerciali relative ai soggetti a cui i dati si riferiscono") posto che nei loro dossier personali si associano ai dati relativi agli interessati "dei fatti pregiudizievoli riferiti a terzi () peraltro trascritti con carattere di colore rosso" comportando "una valutazione sintetica non derivante da dati personali estratti da pubblici registri, ma consistente in un autonomo giudizio elaborato sulla base di criteri unilateralmente fissati da" Cerved Group S.p.A.; ci, tenuto presente che il fallimento di XX s.r.l. stato dichiarato in data 20 gennaio 2005, "in un'epoca in cui i ricorrenti non avevano pi alcuna relazione con" la stessa avendo rivestito la carica di consiglieri di amministrazione di tale societ fino al 24 maggio 2004 cedendo in quella data anche tutte le quote di partecipazione della societ ad un terzo; considerato, inoltre, che dalla cessazione delle cariche sociali sono decorsi oltre cinque anni senza che siano state esperite nei confronti dei ricorrenti azioni di responsabilit per fatti inerenti a XX s.r.l. e tenuto conto che nel quinquennio 3 giugno 2004-3 giugno 2009 gli stessi non hanno subito procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e straordinaria, liquidazione coatta amministrativa; visto che i ricorrenti sostengono che a causa di tale associazione, ritenuta pregiudizievole, sarebbero impossibilitati ad accedere sia al credito al consumo (in proprio) che al credito per l'impresa (YY s.r.l.) di cui attualmente sono soci; rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 5 novembre 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, il verbale dell'audizione del 10 dicembre 2009, nonch la nota del 14 dicembre 2009 con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la memoria anticipata via fax il 27 novembre 2009 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Boccuccia) ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi ai ricorrenti non sarebbe effettuato in modo illecito in quanto tali dati sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved Group S.p.A.; rilevato che tali dati sono esatti ed aggiornati, come dimostrerebbe la visura storica relativa a XX s.r.l. estratta il 20 novembre 2009 dal Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Roma; rilevato, inoltre, che, secondo la societ resistente, la pertinenza di tali informazioni sarebbe evidente viste le posizioni ricoperte dai ricorrenti rispetto a XX s.r.l. (rispettivamente, XY, "socio di capitale con una partecipazione al 75% nonch consigliere di amministrazione sino a 8 mesi prima la dichiarazione di fallimento" mentre KW, " stato socio di capitale con una partecipazione pari al 25 % nonch consigliere di amministrazione"); rilevato che la resistente ha tra l'altro sostenuto che la societ in cui un soggetto abbia ricoperto o ancora ricopra una carica sociale non pu essere considerata da Cerved Group S.p.A. come un'entit terza rispetto allo stesso giacch "non pu essere, infatti, la avvenuta o meno dichiarazione di fallimento la linea di discrimine che conferisce il requisito di terziet ad un determinato dato" e tenuto anche conto che il fine dell'attivit di Cerved, in quanto societ di informazioni commerciali, quello di fornire "un quadro completo di tutte le attivit economiche che hanno riguardato il soggetto interessato", anche di quelle pregresse; inoltre, la resistente ha anche sottolineato che "Cerved fornisce le informazioni relative al fallimento della XX come puro "fatto storico" presente nei pubblici registri ma non lo considera n un evento pregiudizievole n lo prende in considerazione nell'indice valutativo" dato che nella sezione "Controllo Automatico Eventi Pregiudizievoli" dei "Dossier Persona" in questione viene riportata la dizione "Nessun Evento da segnalare" e l'Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti risulta "Nullo"; VISTA la memoria inviata via fax in data 9 dicembre 2009 con la quale i ricorrenti hanno ribadito le argomentazioni gi introdotte con il ricorso ed hanno insistito per l'accoglimento delle loro richieste; RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonch in riferimento all'individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio; RITENUTO tuttavia che, ferma restando la liceit della comunicazione a terzi, nell'ambito del "Dossier persona" relativo ai ricorrenti e negli altri prodotti in cui gli stessi a vario titolo compaiono, delle informazioni relative alle proprie partecipazioni societarie, anche pregresse, che risultino da registri pubblici –e, quindi, nel caso di specie, dell'informazione relativa alle quote di partecipazione al capitale sociale della XX s.r.l. di cui i ricorrenti sono stati titolari, nonch alla carica di consiglieri di amministrazione di tale societ, risulta invece non pertinente l'indicazione riguardante il fallimento della XX s.r.l. nei "Dossier persona" relativi ai ricorrenti e negli altri report o prodotti informativi in cui gli stessi compaiano che non siano direttamente relativi alla societ fallita; ci, tenuto conto che tale informazione, alla luce dell'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e della sua pur ampia interpretazione (cfr., al riguardo, anche Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 (Wp 136) sul concetto di dati personali", del 20 giugno 2007), non risulta –se non per effetto dell'accostamento effettuato arbitrariamente nel caso di specie da Cerved Group S.p.A.– dato personale dei ricorrenti, concernendo invece un evento pregiudizievole (e, tra l'altro, risalente ad oltre cinque anni fa) relativo a un terzo (e, in particolare, a una societ di capitali che delle proprie obbligazioni risponde con il proprio patrimonio) rispetto al cui verificarsi l'ordinamento giuridico italiano prevede una responsabilit personale dei soci solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (e non verificatisi nel caso di specie, nel quale peraltro gli interessati, al momento del fallimento della citata societ, non rivestivano pi cariche sociali n erano detentori di quote di capitale); RITENUTO pertanto fondato il ricorso e ritenuta quindi la necessit di disporre il divieto di rendere ulteriormente disponibile l'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di XX s.r.l. laddove figuri direttamente associata a XY e KW (e, quindi, nei citati "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima societ) e di dover ordinare alla resistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorit entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cerved Group S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il divieto di rendere ulteriormente disponibile l'informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di XX s.r.l. laddove figuri direttamente associata ai ricorrenti (e, quindi, nei citati "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima societ) e ordina alla resistente di dare conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorit entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cerved Group S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti. Roma, 11 febbraio 2010 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Chiaravalloti IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE De Paoli |