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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 14 GENNAIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; VISTO il ricorso presentato il 9 ottobre 2009 nei confronti di RCS Quotidiani S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "Corriere della Sera", con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Massimo Sardo, in relazione alla pubblicazione, nell'archivio on-line del citato quotidiano, di un articolo risalente al KW, contenente dati personali che lo riguardano, ha ribadito la richiesta -gi avanzata con interpello preventivo- volta a ottenerne la cancellazione dall'"archivio storico del sito web di cui titolare la resistente", chiedendo altres, in via preliminare, il blocco "di ogni accessibilit" dell'articolo medesimo; l'interessato ha, in particolare, lamentato l'erronea attribuzione alla sua persona di "gravissimi fatti mai dal medesimo posti in essere e () allo stesso mai da alcuno addebitati" di cui poi risultato autore, "come incontestabilmente acclarato dalla Corte d"Assise () con sentenza n. () passata in giudicato", un diverso soggetto avente lo stesso cognome del ricorrente; il ricorrente ha altres chiesto la rifusione delle spese sostenute per il procedimento, nonch la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti per effetto della pubblicazione del suddetto articolo; VISTI gli ulteriori atti d"ufficio e, in particolare, la nota del 16 ottobre 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dell"art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell"interessato, il verbale dell"audizione tenutasi presso la sede dell"Autorit in data 13 novembre 2009 e la nota del 3 dicembre 2009, con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTA la nota anticipata via fax il 4 novembre 2009 con cui la resistente, nel confermare di aver erroneamente individuato, nell'articolo oggetto di contestazione, l'autore del fatto narrato attribuendo a quest'ultimo "il nome di battesimo del ricorrente" (in quanto "avente lo stesso cognome"), ha tuttavia rappresentato di aver provveduto, con un successivo articolo pubblicato in occasione dell'arresto del responsabile del delitto, ad individuare quest'ultimo con il nome corretto, e di aver inserito, sul quotidiano del QY, un articolo contenente "una rettifica spontanea, nella quale si ribadiva il nome corretto del soggetto arrestato, ma si chiariva l'equivoco, con le scuse all'interessato", articolo, quest'ultimo, parimenti conservato nell'archivio on-line; la resistente ha altres manifestato la propria disponibilit ad escludere l'indicizzazione dell'articolo oggetto di contestazione da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano mediante la compilazione del file robots.txt; VISTA la memoria depositata in data 10 novembre 2009 con cui il ricorrente, lamentando l'inidoneit della "rettifica" pubblicata dal quotidiano a ristabilire il reale svolgimento dei fatti, ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nell'articolo conservato nell"archivio on line del quotidiano; il ricorrente infatti ha ritenuto inadeguata, nel caso specifico, la proposta, avanzata dalla resistente, volta ad eliminare l'accesso all'articolo limitatamente "ai soli motori di ricerca esterni al sito", la consultazione dei quali, peraltro, produce attualmente come risultato che "il primo ed esclusivo link proposto risulta quello collegato all'articolo contestato"; RILEVATO che il trattamento cui fa riferimento l'odierno ricorso, in origine effettuato per finalit giornalistiche, rientra attualmente, attraverso la conservazione nell'archivio on line del quotidiano del testo dell'articolo a suo tempo pubblicato, tra i trattamenti effettuati per fini storici; tale ulteriore finalit, per espressa previsione normativa (art. 99, comma 1, del Codice), considerata compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento, pur in assenza di espresso consenso dell"interessato; RILEVATO che, ai sensi dell"art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; RILEVATO peraltro, che nel caso di specie, il titolare del trattamento ha comunque provveduto, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del primo articolo, a pubblicare alcuni elementi di rettifica ammettendo l"errore causato dall"omonimia; RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta volta a ottenere la cancellazione dei dati personali del ricorrente dall'archivio on line del quotidiano, stante la liceit di tale trattamento; RILEVATO tuttavia che vanno separatamente considerati i diversi profili legati all"accessibilit all'articolo medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, tenuto conto, in particolare, del fatto che l'interrogazione tramite questi ultimi (ad esempio Google) produce, come unico risultato, un link con l"articolo in cui contenuta l'erronea individuazione dell'autore del fatto narrato, cos pregiudicando l'immagine e la dignit del ricorrente; RITENUTO pertanto di dover ordinare, ai sensi dell"art. 150, comma 2, del Codice, a RCS quotidiani S.p.A. l'adozione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che le generalit del ricorrente, contenute nell'articolo oggetto del ricorso, siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet; ci in particolare mediante la compilazione del file robots.txt, previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altres a tale misura l'inserimento del codice "Robots Meta Tag", al fine di rendere pi efficace l'operativit dell'intervento eseguito; la societ resistente dovr inoltre dare conferma dell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorit entro il medesimo termine; RITENUTO infine di dover dichiarare inammissibile la richiesta volta ad ottenere il risarcimento dei danni trattandosi di materia la cui competenza permane in capo all'Autorit giudiziaria ordinaria; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno procedimento nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di RCS Quotidiani S.p.A., stante la tardivit del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell"Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell"art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondata la richiesta del ricorrente di cancellazione dall"archivio storico on-line del "Corriere della Sera" dei dati personali che lo riguardano contenuti nell"articolo oggetto del ricorso; b) pone, in virt dell"art. 150, comma 2, del Codice, a carico di RCS Quotidiani S.p.A., quale misura a tutela dell'interessato, l'obbligo di adottare entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l"indicizzazione dell"articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, quali la compilazione del file robots.txt e l"utilizzo del codice "Robots Meta Tag" previsti dal "Robots Exclusion Protocol"; c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno permanendo la competenza in tale materia in capo all"Autorit giudiziaria ordinaria; d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l"ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di euro 400 a carico di RCS Quotidiani S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente in favore del ricorrente e compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 14 gennaio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale reggente |