Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 22 DICEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 31 luglio 2009 nei confronti del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., in qualit di editore del sito internet www.repubblica.it e www.gelocal.iltirreno.it, con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Campo e dal dott. Claudio Palazzoni), in relazione alla pubblicazione, nella sezione dedicata all'archivio storico dei quotidiani "La Repubblica" e "Il Tirreno", di alcuni articoli contenenti dati personali che lo riguardano (relativi ad una vicenda giudiziaria risalente al 1998 e conclusasi nel marzo 2008, con un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di KW che, stante l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha estinto la pena detentiva e ogni altro effetto penale della condanna inflitta all'interessato), attualmente reperibili anche mediante il ricorso ai comuni motori di ricerca, ha ribadito la richiesta, gi infruttuosamente formulata con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, volte ad ottenere il blocco dei dati contenuti negli articoli in questione e ad imporre l'adozione di misure opportune ed idonee per rendere il trattamento conforme a legge; ci, in quanto la ripubblicazione di notizie riferite a fatti "risalenti a ben nove anni addietro" e, pertanto, non pi di interesse pubblico, comporterebbe notevoli danni al ricorrente, sino a "vanificare il proficuo percorso riabilitativo dallo stesso intrapreso, cos come suffragato dal positivo giudizio del preposto tribunale di sorveglianza", impedendogli di "reintraprendere un proprio cammino professionale e familiare che prescinda dai trascorsi oramai perduti nel tempo"; quindi, nell'opporsi al trattamento dei dati in questione, il ricorrente ha concluso chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 9 novembre 2009, con la quale questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 29 settembre 2009, con la quale la resistente, oltre a fornire riscontro alle istanze originariamente formulate dall'interessato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, ha precisato che "nello specifico, il trattamento dei dati del ricorrente stato effettuato attraverso la pubblicazione, sull'edizione cartacea del quotidiano "La Repubblica", di un articolo dal titolo "YZ" (QW) e "successivamente () mediante l'inserimento on-line – sul sito internet del medesimo quotidiano consultabile all'indirizzo www.repubblica.it – dell'articolo quale parte integrante dell'archivio storico"; visto che la resistente, nel sostenere la liceit del trattamento effettuato -sia in origine, per finalit giornalistiche, sia attualmente, per finalit documentaristiche- "nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento pi rapido ed agevole, la rete Internet", ha comunicato di avere comunque provveduto alla "c.d. interdizione dell'indicizzazione, al fine di bloccare la reperibilit del suddetto articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca". In particolare, la societ ha dichiarato di aver interdetto l'accesso a tali articoli mediante la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protoco", facendo presente che "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell'interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca";

VISTA la nota anticipata via fax il 5 ottobre 2009, con la quale il ricorrente, nel lamentare l'incompletezza dei riscontri ottenuti dalla controparte, ha affermato che la stessa si sarebbe limitata a fornire spiegazioni relativamente "ai soli dati rinvenibili sulla testata giornalistica on-line de "La Repubblica", dimenticandosi di quelli che appaiono in seguito alla ricerca tramite indirizzo http//ricerca.quotidianiespresso.it", nonch "solo in ordine all'articolo titolato YZ del QW", evidenziando che, ancora "alla data del 5 ottobre 2009" (come da documenti prodotti in allegato) "vi un risultato di ricerca (un articolo recante data ZH) che collega inequivocabilmente il ricorrente agli episodi de quibus"; inoltre, il ricorrente ha contestato le modalit con le quali il titolare del trattamento ha effettuato la c.d. interdizione dell'indicizzazione, lamentando che la compilazione del file robots. txt sarebbe stata effettuata codificando parole chiave che nulla hanno in comune con la vicenda dell'odierno ricorrente;

VISTE le note pervenute via fax il 26 ottobre e il 5 novembre 2009, con le quali Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. ha precisato di essere "proprietario ed editore di testate giornalistiche a diffusione nazionale e locale, tra cui il quotidiano La Repubblica", rispetto alle quali titolare del trattamento, e di non poter invece rispondere, per difetto di legittimazione passiva, "del trattamento dei dati effettuato mediante pubblicazione su testate possedute da diversi editori, anche se appartenenti allo stesso Gruppo" (tra cui la testata "Il Tirreno", edita da Finegil Editoriale S.p.A., che deve qualificarsi come autonomo titolare del trattamento); la resistente, poi, ha ribadito la liceit del trattamento dei dati del ricorrente –consistito nella sola pubblicazione, su "La Repubblica" del QW, di un articolo dal titolo "YZ"- in quanto effettuato, in origine, per finalit giornalistiche e, successivamente, con l'inserimento dell'articolo nell'archivio storico del quotidiano, a fini documentaristici; infine, la resistente ha altres precisato che, per quanto attiene l'interdizione dell'indicizzazione, le osservazioni di controparte sarebbero "inopportune" - in quanto "le indicazioni riportate consultando la pagina http://ricerca.repubblica.it/robots.txt, non costituiscono parole chiave mediante le quali si provveduto alla ricerca del nominativo del ricorrente (come erroneamente ipotizzato) ma rappresentano la codificazione degli articoli all'interno del server e precisamente l'indirizzo della URL cos come visibile dalla barra di navigazione del browser e dunque l'unico strumento utile e sufficiente per individuare l'articolo" – e perch all'esito di verifiche effettuate l'articolo non sarebbe pi individuabile dai pi diffusi motori di ricerca esterni al sito internet della societ;

RILEVATO che il ricorso in esame, proposto nei confronti del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. deve essere preso in considerazione limitatamente al trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato tramite il sito internet www.repubblica.it, mentre deve essere dichiarato infondato con riferimento al trattamento posto in essere sul sito internet www.gelocal.iltirreno.it, rispetto al quale l'editore resistente risultato, nel corso dell'istruttoria, privo di legittimazione passiva;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libert di manifestazione del pensiero –e con essa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalit, confermando la loro liceit, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purch avvengano nel rispetto dei diritti, delle libert fondamentali e della dignit delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonch artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, in origine effettuato in modo lecito per finalit giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano "La Repubblica" reso disponibile on-line sul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libert di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ci, l'attuale trattamento pu essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e pu essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia pi necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all'interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell'editore resistente, dell'articolo che li contiene quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti veri e di interesse pubblico; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceit dell'originaria pubblicazione, la richiesta del ricorrente volta a ottenere il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;

RITENUTO, invece, di poter dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, non luogo a provvedere in ordine all'opposizione manifestata dall'interessato all'ulteriore diffusione dei dati personali che lo riguardano per mezzo delle "scansioni" operate dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore, avendo la resistente adottato una misura - la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" con riferimento all'articolo pubblicato sul sito www.repubblica.it - che, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, risulta idonea a fornire riscontro all'istanza dell'interessato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta volta a ottenere il blocco dei dati personali contenuti nell'articolo pubblicato sul sito Internet www.repubblica.it;

b) dichiara infondata la richiesta volta a ottenere il blocco dei dati personali contenuti negli articoli pubblicati sul sito Internet www.gelocal.iltirreno.it, per difetto di legittimazione passiva dell'editore resistente;

c) dichiara non luogo a provvedere sull'opposizione al trattamento;

d) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.

Roma, 22 dicembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Patroni Griffi