|
Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 26 NOVEMBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; CON ricorso del 7 luglio 2009, XY (rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Vita) faceva presente che, in occasione della chiusura di un rapporto di conto corrente intercorso con la Barclays Bank PLC, era venuto a conoscenza dell'esistenza di una carta di credito erogatagli a sua insaputa dalla predetta banca e di cui, peraltro, non era mai entrato in possesso; indi, avendo verificato, presso l'archivio di un sistema di informazioni creditizie (Crif S.p.A.), la presenza di alcune "movimentazioni finanziare illecite" avvenute, a sua insaputa, tramite l'utilizzo della predetta carta, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) aveva rivolto alla Barclays Bank PLC apposita istanza per ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardavano presso gli archivi della medesima, per averne comunicazione in forma intelligibile, e per conoscere la loro origine, le modalit, la logica e le finalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati avrebbero potuto essere comunicati o che sarebbero potuti venirne a conoscenza; inoltre, si era anche opposto al trattamento dei dati per motivi legittimi e, comunque, per finalit commerciali/promozionali. Indi, non avendo ricevuto alcun riscontro al predetto interpello, si era visto costretto ad adire il Garante ai sensi dell'art. 145 del Codice, chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 luglio 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 6 ottobre 2009, con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note inviate via fax il 27 e il 31 luglio 2009, con le quali la Barclays Bank PLC ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, sostenendo, tra l'altro, che: a) "il modulo di richiesta di carta di credito sottoscritto da un sedicente XY" era stato trasmesso alla Banca "dalla societ Idea Finanziaria S.p.A., finanziaria della cui collaborazione la banca si avvaleva ()"; b) una volta ricevuto il modulo intestato "Affidavit" compilato dal ricorrente, unitamente alla denuncia per frode presentata alla Guardia di Finanza, la banca aveva provveduto "al blocco definitivo della carta di credito"; c) come da verifiche effettuate dalla banca stessa, la posizione del sig. XY risultava "cancellata" dalle centrali rischi private (Crif, Experian); VISTA la nota pervenuta il 10 settembre 2009, con la quale il ricorrente ha contestato il riscontro fornito dalla resistente, sostenendo, in particolare, la sua incompletezza in relazione alle richieste relative all'origine dei dati, alla logica impiegata per il trattamento ed alla comunicazione degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; VISTA la nota anticipata via fax l'8 ottobre 2009, con la quale la resistente, integrando il riscontro precedente, ha ribadito che, in ogni caso, la posizione relativa al ricorrente risultava cancellata dagli archivi delle centrali rischi private; VISTA la nota inviata via fax il 12 novembre 2009, con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardivit del riscontro, ha giudicato ancora incomplete le informazioni fornitegli, in quanto la Barclays Bank PLC non avrebbe fornito alcun dato utile per "risalire e/o contattare" la menzionata societ Idea Finanziaria S.p.A., responsabile per la verifica dell'identit dei clienti; rilevato che, in ogni caso, il ricorrente ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento; RITENUTO che le eccezioni del ricorrente in ordine alla completezza del riscontro risultano fondate, non potendosi disconoscere il diritto di costui ad ottenere tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati (art. 7, comma 2, lett. a) del Codice; art. 12, lett. a) Direttiva n. 95/46/CE) e, quindi, con specifico riferimento al caso in questione, tutte le informazioni necessarie per individuare la societ che, dopo aver raccolto la richiesta del cliente, aveva trasmesso i dati personali alla Barclays Bank PLC; RITENUTO, pertanto, di poter accogliere il ricorso in ordine a tale richiesta e, per l'effetto, di dover ordinare alla resistente di integrare il riscontro precedentemente fornito, comunicando al ricorrente ogni ulteriore informazione detenuta concernente l'origine dei dati relativi alla richiesta di rilascio della carta di credito, ivi compresi eventuali indirizzi e recapiti della societ che ha trasmesso il modulo di richiesta, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro il medesimo termine; RITENUTO invece, sulla scorta delle risultanze istruttorie, di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice sulle restanti richieste dell'interessato, avendo il titolare del trattamento fornito, seppur tardivamente, un sufficiente riscontro alle stesse, tra l'altro confermando l'avvenuto blocco della carta di credito e provvedendo ad appurare l'avvenuta immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dai sistemi gestiti dalle centrali rischi private; VISTA la documentazione in atti; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Barclays Bank PLC, in ragione della soccombenza, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Barclays Bank PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al ricorrente, entro trenta giorni dalla data ricezione del presente provvedimento, tutte le ulteriori informazioni detenute relative all'origine dei dati trattati, con particolare riferimento a quelle relative alla Idea Finanziaria S.p.A., dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro il medesimo termine; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Barclays Bank PLC, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 26 novembre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |