Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 26 NOVEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 7 luglio 2009, con il quale XY, KQ e ZX (rappresentati e difesi dall'avv. Luca Maria de Grazia) hanno ribadito la richiesta -gi avanzata con interpello preventivo del 12 marzo 2009- volta ad accedere ai dati personali detenuti dalla Banca della Ciociaria S.p.A. in relazione "a tutti i rapporti sottostanti alla richiesta di decreto ingiuntivo" avanzata nei loro confronti, nonch a conoscere la loro origine, le finalit, le modalit e la logica del trattamento, oltre al possibile ambito di comunicazione; il tutto, con liquidazione, in loro favore, delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 luglio 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonch la nota del 6 ottobre 2009, con la quale stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 23 luglio 2009, con la quale la banca resistente ha rappresentato di non aver "intrattenuto alcun rapporto di conto corrente direttamente riconducibile" ai ricorrenti, avendo essi assunto soltanto la qualit di fideiussori in favore di un soggetto terzo; inoltre, l'istituto ha comunicato le somme per le quali costoro avevano prestato garanzia, fornendo indicazioni anche in ordine alle altre richieste avanzate ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Codice;

VISTA la memoria inoltrata via fax il 24 settembre 2009, con la quale i ricorrenti hanno contestato la liceit del trattamento, rilevando che la resistente non avrebbe provato di aver fornito loro la dovuta informativa ex art. 13 del Codice, e lamentando l'inidoneit del riscontro ricevuto, privo, ad esempio, di indicazioni circa l'eventuale detenzione di dati sensibili, di informazioni relative alle "valutazioni interne espresse dai vari funzionari in relazione ai prestiti concessi ai ricorrenti", all'ambito di comunicazione dei dati e alla logica applicata al trattamento;

VISTA la memoria datata 14 ottobre 2009, con la quale la banca resistente ha ribadito di aver trattato esclusivamente i dati personali dei ricorrenti con riferimento al loro status di garanti (ad eccezione del solo sig. AntonioXY, che stato considerato anche nella sua veste di legale rappresentante della societ garantita) e di aver comunicato tali dati a Crif S.p.A. e alla Centrale rischi della Banca d'Italia a "seguito del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria riconducibile" alla societ garantita; indi, la banca ha precisato di non detenere dati sensibili o valutativi concernenti gli interessati (non avendo costoro mai contratto finanziamenti a titolo personale), ha prodotto una copia del testo dell'informativa a suo tempo resa, ed ha depositato un elenco di societ a cui essa attualmente pu comunicare i dati personali in vista di eventuali operazioni di trattamento;

VISTA la memoria inviata in data 14 novembre 2009, con la quale i ricorrenti hanno richiamato le argomentazioni formulate con la precedente memoria, insistendo sulle richieste formulate;

CONSIDERATO che il ricorso viene valutato con esclusivo riferimento alle istanze avanzate con interpello preventivo e che l'art. 10 del Codice, allorch il titolare del trattamento debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice, non prevede l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato, imponendo solo di estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali oggetto di richiesta;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, tenuto conto che la resistente ha fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle istanze formulate dai ricorrenti con l'interpello preventivo, dichiarando anche, con attestazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di avere comunicato tutti i dati che li riguardano attualmente detenuti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della societ resistente, stante la tardivit del riscontro, nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Banca della Ciociaria S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi