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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 19 NOVEMBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; PREMESSO che, nel luglio 2006, il dott. XY aveva chiesto alla Telecom Italia S.p.a. l'attivazione di una linea telefonica per il proprio studio professionale, la quale veniva attivata a partire dal mese di settembre 2006; avendo successivamente rilevato, sulla scorta dell'esame delle fatture inviategli, che tale utenza, anzichŽ risultare intestata alla sua persona, risultava invece intestata al "Centro Diagnostico XY in Fallimento", con evidente suo nocumento sul piano professionale, con rituali interpelli preventivi del 5 agosto 2008 e del 21 gennaio 2009 l'interessato si era rivolto rispettivamente a Seat Pagine Gialle S.p.A. e a Telecom Italia S.p.a., per avere comunicazione dei dati che lo riguardavano, ove conservati nei rispettivi archivi, e per conoscere la loro origine, le finalitˆ, modalitˆ e logica dell'intrapreso trattamento, nonchŽ gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e di coloro cui i dati avrebbero potuto essere comunicati; VISTO il ricorso regolarizzato del 21 settembre 2009, con il quale il dott. XY (rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Romanello), nel sostenere di non aver ricevuto riscontro ai predetti interpelli, ha ribadito le richieste giˆ formulate nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e Seat Pagine Gialle S.p.A., chiedendo altres“ la liquidazione, in proprio favore, delle spese del procedimento; VISTA la nota datata 23 settembre 2009, con il quale il Garante ha invitato Telecom Italia S.p.A. e Seat Pagine Gialle S.p.A. a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; VISTA la nota del 12 ottobre 2009, con la quale Telecom Italia S.p.A., nel fornire analitico riscontro alle richieste dell'interessato, con specifico riferimento all'utenza in oggetto ha dichiarato che: la denominazione del cliente era effettivamente quella di "Centro Diagnostico XY in fallimento"; tale informazione, unitamente ad altri dati, era stata acquisita l' 11/7/2006, "nel corso della telefonata con la quale al "Servizio Clienti Business 191" di Telecom Italia S.p.A." era stata richiesta l'attivazione della linea; la societˆ aveva verificato l'esattezza e la validitˆ delle informazioni anagrafiche e fiscali raccolte anche attraverso la SOGEI – Societˆ generale d'informatica S.p.A., la quale, nel confermarle, aveva anche segnalato l'intervenuto fallimento; che in ragione di ci˜ la societˆ aveva inviato proprio al "Centro Diagnostico XY in fallimento" la comunicazione di "Conferma contratto di abbonamento al servizio telefonico", accludendo anche una scheda sui "Dati dell'impianto ed un "Questionario sul trattamento dei dati personali nei nuovi elenchi telefonici", invitando il cliente ad effettuare un controllo sui medesimi e a segnalare eventuali inesattezze; che, successivamente, nŽ il XY nŽ altri avevano effettuato alcuna segnalazione. VISTA la nota pervenuta in data 20 ottobre 2009, con la quale Seat Pagine Gialle S.p.A. ha comunicato di aver fornito riscontro alle richieste dell'interessato sin dal 26/9/2008, allegando copia della lettera raccomandata inviata in risposta all'interpello preventivo; rilevato, altres“, che detto riscontro, antecedente alla presentazione dell'odierno ricorso, era totalmente esaustivo; VISTA la memoria pervenuta il 19 ottobre 2009, con la quale il ricorrente, pur disconoscendo "la ricostruzione della fornitura dei dati" cos“ come riferita dalla Telecom Italia S.p.A., ha confermato di aver ottenuto "le intellegibili informazioni richieste", insistendo per la liquidazione delle spese del procedimento soltanto nei confronti della predetta societˆ; RILEVATO, sulla scorta di quanto sopra, che va dichiarata l'infondatezza del ricorso nei confronti di Seat Pagine Gialle S.p.A., alla luce dell'esauriente risposta da costei fornita prima dell'instaurazione dell'odierno procedimento, mentre va dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti di Telecom Italia S.p.A., stante la tardivitˆ del rispettivo riscontro, intervenuto solo nel corso del procedimento stesso; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno procedimento nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A, stante la tardivitˆ del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Seat Pagine Gialle S.p.A.; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Telecom Italia S.p.A.; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Telecom Italia S.p.A, la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 19 novembre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |