Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 12 NOVEMBRE 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 22 giugno 2009 da XY (rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Zazzara) nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con il quale la ricorrente, nella sua qualit di coerede della propria defunta sorella KQ, ha ribadito la richiesta, gi formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta: ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi a "tutte le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2002 al 25 ottobre 2008 () su conti, libretti, buoni fruttiferi postali di cui la sig.ra KQ fosse intestaria o cointestataria presso gli Uffici Postali" n. 13039 di Decimomannu, n. 13225 di Uta e presso l'ufficio postale 55974; a sapere se le eventuali operazioni siano state effettuate dalla defunta, dal cointestatario o da terzi e, in quest'ultimo caso, se il terzo abbia agito quale delegato della defunta o del cointestario; ad avere comunicazione, per ogni libretto postale intestato o cointestato alla defunta, dell'eventuale nomina di delegati a compiere operazioni; il tutto, con esclusivo riferimento ai dati non ancora comunicati alla ricorrente, con esclusione dei dati atti a rivelare l'identit di terzi non cointestatari e, in ogni caso, con la liquidazione, in proprio favore, delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 23 giugno 2009, con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonch la nota del 25 settembre 2009, con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria anticipata via fax il 15 luglio 2009, con la quale la resistente ha comunicato di aver fornito alla ricorrente, con note datate 3 giugno 2009 e 12 giugno 2009, la lista delle operazioni riferite ai libretti nominativi di risparmio n. ZJ (cointestato con altro soggetto ed aperto il 12/12/2007), n. HX (intestato solo alla defunta ed aperto il 20/12/2007), n. KH (cointestato con altro soggetto, aperto in data antecedente al 1/01/1999) e n. WQ (cointestato con altro soggetto, aperto in data antecedente al 1/01/1999 ed estinto l'8/04/2008), precisando, al contempo, che l'ufficio n. 55974, indicato dalla ricorrente, sarebbe inesistente; inoltre, la stessa resistente nell'occasione ha ribadito di non poter indicare l'identit dei soggetti, diversi dall'erede richiedente, da quest'ultimo eventualmente delegati per effettuare le operazioni sui conti e i libretti indicati;

VISTE le memorie datate 13 luglio 2009, 16 luglio 2009 e 28 luglio 2009, con le quali la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di conoscere "quali operazioni fossero state compiute dalla defunta, quali dai cointestatari e quali da terzi (eventualmente senza indicarne le generalit); se gli accreditamenti di pensione che si rinvengono in due libretti cointestati riguardassero la pensione della defunta"; e, ancora, se fossero stati riscossi, nel periodo richiesto, buoni fruttiferi postali, con eventuale indicazione dei relativi importi e date;

VISTA la memoria inviata in data 31 agosto 2009, con la quale la resistente ha dichiarato di aver inviato alla ricorrente: a) la lista delle operazioni su conti, libretti, buoni fruttiferi postali intestati alla sig.ra KQ, anche in cointestazione con altri, riferite al periodo 1/01/2002-25/10/2008; b) "la documentazione pervenuta dall'Archivio Centrale Bancoposta, allo stato disponibile, relativa alle cedole di richiesta di prelievo e alle distinte di versamento dalle quali si evince l'identit dei soggetti che hanno effettuato le operazioni"; c) la documentazione riferita ai libretti postali intestati o cointestati alla defunta "dalla quale si deduce che sugli stessi libretti non risultano nominativi di delegati permanenti";

VISTE le memorie datate 22 agosto 2009 e 13 settembre 2009, con le quali la ricorrente, pur apprendendo da alcuni documenti prodotti dalla resistente che la titolarit della pensione accreditata sul libretto n. ZJ (cointestato con terzi) era della defunta KQ, ha mostrato perplessit sui riscontri ricevuti in relazione al mancato accreditamento della pensione sui libretti n. WQ e n. KH, nonch in ordine al mancato rimborso di buoni fruttiferi postali dal 2002 al 2008;

VISTA la memoria inviata in data 11 settembre 2009, con la quale la resistente ha fornito ulteriore riscontro in ordine ad eventuali accrediti di pensione sui libretti n. WQ e n. KH, ribadendo, in ordine a 4 buoni fruttiferi postali specificamente indicati, che gli stessi, allo stato, risulterebbero ancora "non rimborsati";

RITENUTO, alla luce della mole e dell'analiticit della documentazione prodotta, che il riscontro fornito da Poste Italiane S.p.A. sia stato esauriente, e che quindi, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, il ricorso possa essere definito con l'adozione di una declaratoria di non luogo a provvedere;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Poste Italiane S.p.A., stante la tardivit del riscontro, nella misura di euro 350, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 350 euro, a carico di Poste Italiane S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 12 novembre 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi