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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 3 NOVEMBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti; VISTO il ricorso presentato in via d'urgenza il 17 giugno 2009 nei confronti del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A., in qualit di editore del quotidiano "La Repubblica", con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nell'archivio storico on-line del citato quotidiano, di un articolo del ZX -dal titolo "KQ"- contenente dati personali che lo riguardavano, chiedeva: in via principale, la cancellazione dei dati stessi, l'accertamento della data della loro immissione sul sito web del quotidiano e l'indicazione delle ragioni che ne avevano determinato la pubblicazione; in via subordinata, "l'adozione delle misure tecniche idonee ad evitare che i dati personali del ricorrente, contenuti nel deprecato articolo", fossero rinvenibili "attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni" al sito. Ci tenuto conto del fatto che la pubblicazione, a diversi anni di distanza, di tale articolo – in cui si riferiva dell'avvenuto arresto dell'interessato, JW – "nella sua singolarit avulsa da ogni altra notizia sulla questione stessa" avrebbe potuto creare "una situazione di disagio e di potenziali danni irreparabili, particolarmente in vista della prossima competizione elettorale" per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine WH di YZ e Provincia (indetta per il ZK), cui il ricorrente si accingeva a partecipare in qualit di candidato; inoltre, il ricorrente chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti, con liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 18 giugno 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la nota del 22 settembre 2009 con cui stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTE le note anticipate via fax in data 24 giugno 2009 e 5 agosto 2009, con le quali la resistente, nel sostenere la liceit del trattamento effettuato, tanto in origine, per finalit giornalistiche, quanto attualmente, "a fini documentaristici, nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento pi rapido ed agevole, la rete internet", ha comunicato di aver inserito l'articolo in Internet dal 27 marzo 2008 e di aver comunque provveduto "a disabilitare () l'accesso a tale articolo mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca mediante la compilazione del file robots.txt", associando altres a tale misura l'inserimento del codice "Robots Meta Tag", al fine di rendere pi efficace l'operativit dell'intervento eseguito; VISTA la nota depositata in data 17 settembre 2009, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dalla societ, ha comunque contestato l'opportunit della scelta editoriale di "rilanciare in rete il proprio archivio storico, senza alcuna cautela", ribadendo altres la richiesta di ottenere la refusione delle spese sostenute per il procedimento, oltre al "riconoscimento" dei danni subiti; VISTO che il titolare del trattamento, con nota anticipata via fax il 9 ottobre 2009, ha ribadito di aver adottato, mediante l'utilizzo combinato di diverse misure, "ogni cautela necessaria per l'interdizione dell'indicizzazione dell'articolo () oggetto di contestazione"; RITENUTA l'esistenza delle condizioni che legittimavano l'accesso alla tutela in via d'urgenza, stante l'imminente ed irreparabile pregiudizio cui, verosimilmente, il ricorrente sarebbe stato esposto qualora, in prossimit delle elezioni cui egli intendeva partecipare in qualit di candidato, avesse dovuto attendere, prima della presentazione del ricorso, il decorso del termine di cui all'art. 146, comma 2 del d.lg. 196/2003, imposto dalla procedura ordinaria; RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalit giornalistiche, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell'articolo inserito nell'archivio storico on-line dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libert di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ci, l'attuale trattamento, che pu essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e pu essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice); RILEVATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano soltanto ove gli stessi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; RITENUTO pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, risultando lecito il trattamento effettuato; RITENUTO altres di dover dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno, non avendo il Garante alcuna competenza al riguardo; RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, il non luogo a provvedere sulla richiesta volta ad imporre all'editore di adottare misure tecniche tese ad evitare l'indicizzazione, tramite motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, dell'articolo contenente i dati personali del ricorrente, avendo la resistente adottato, nel corso del procedimento, specifiche ed adeguate misure in tal senso; RITENUTO che sussistono giusti concorrenti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato contenuti nell'articolo giornalistico pubblicato sul sito web del resistente; b) dichiara l'inammissibilit della domanda volta al risarcimento del danno; c) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta volta ad imporre all'editore di adottare misure tecniche per evitare l'indicizzazione dell'articolo giornalistico tramite motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; d) dichiara l'integrale compensazione delle spese del procedimento tra le parti. Roma, 3 novembre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |