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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 29 OTTOBRE 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il ricorso presentato il 5 agosto 2009 nei confronti del Comune di Firenze con il quale XY (rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Guarducci), nel lamentare l'avvenuta pubblicazione, sul sito web del predetto ente (nella sezione "comunicare con l'amministrazione"), di una consultazione inoltrata in data 1.02.2006 dal fratello dell'interessato e del riscontro ad essa fornito da un funzionario del Comune stesso, dai quali potevano ricavarsi diverse informazioni personali relative al ricorrente ed ai suoi rapporti familiari, ha ribadito la propria sostanziale opposizione (gi manifestata con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali) all'ulteriore diffusione dei predetti dati, sollecitandone la cancellazione o la trasformazione in forma anonima e chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; in particolare, il ricorrente ha sostenuto che la pubblicazione in questione risulterebbe contraria al principio di necessit del trattamento, in quanto l'ente resistente avrebbe potuto "assolvere la funzione di informazione del pubblico semplicemente sostituendo un dato anonimo al posto del nominativo del ricorrente ()"; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 agosto 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota del 15 settembre 2009 con la quale l'ente resistente ha dichiarato: a) che "la cartella contenente la pagina di cui stata richiesta la cancellazione stata rimossa" dal sito web del Comune; b) di aver "richiesto al partner Google, Global Base srl, di far eliminare anche la copia cache della pagina che rimaneva accessibile dal motore di ricerca Google"; c) che da odierna verifica "non risulta pi disponibile n la pagina messa in rete dal Comune di Firenze n la copia cache di Google contenente i dati del Sig. XY"; VISTA la nota inviata via fax il 22 settembre 2009 con la quale il ricorrente, nel confermare la rimozione della pagina web in questione, ha comunque chiesto al Comune di Firenze di vigilare affinch la stessa pagina web "giammai venga reinserita nel web nemmeno in caso di procedure automatizzate"; VISTA la nota datata 12 ottobre 2009 con la quale il Comune di Firenze ha ribadito di aver ottemperato alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al ricorrente "contenuti nelle banche dati che il Comune stesso pu gestire ()", confermando altres la propria intenzione di vigilare sull'effettiva attuazione dell'adempimento stesso; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, avendo l'ente resistente confermato, nel corso del procedimento, l'avvenuta cancellazione della pagina web contenente i dati relativi al ricorrente e la propria volont di vigilare al fine di precludere ogni ulteriore divulgazione di dati stessi; VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Comune di Firenze, stante la tardivit del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Comune di Firenze, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese. Roma, 29 ottobre 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |